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Bollettino


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Delibera n. 22689

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://europemarket.io e relative pagine https://client.europemarket.io e https://webtrader.europemarket.io

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito internet https://europemarket.io - risultato attivo e consultabile in lingua italiana - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di negoziare contratti su valute, indici, azioni e commodities tramite una piattaforma di trading;

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione sul sito https://europemarket.io, tramite procedura disponibile anche per gli utenti connessi dall'Italia, e l'apertura di un account su cui impiegare somme di denaro; in proposito, nel sito vengono prospettate quattro tipologie di conto cd. "Bronzo", "Argento", "Oro" e "Nero", che differiscono, tra l'altro, per deposito minimo richiesto. A seguito della registrazione si accede all'area riservata del sito raggiungibile all'indirizzo url https://client.europemarket.io, dove è possibile accedere, selezionando il collegamento ipertestuale "Login", alla piattaforma di trading raggiungibile all'indirizzo url https://webtrader.europemarket.io;

iii. quanto alla riconducibilità del sito https://europemarket.io, nel sito si fa riferimento generico alla "Europemarket" mentre nei termini contrattuali disponibili online si fa riferimento come controparte alla "EZ2GO Ltd" con sede in Dominica;

VISTA la delibera n. 21809 del 22 aprile 2021 con la quale si è ordinato alla medesima "EZ2GO Ltd" di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il distinto sito internet www.capitalfx.co e la relativa pagina https://client.capitalfx.co;

CONSIDERATO che il sito https://europemarket.io presenta analoghi contenuti e formato grafico rispetto al sito www.capitalfx.co;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://europemarket.io e le relative pagine https://client.europemarket.io e https://webtrader.europemarket.io è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://europemarket.io e le relative pagine https://client.europemarket.io e https://webtrader.europemarket.io, è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto detto sito è risultato disponibile in lingua italiana, è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al detto sito dall'Italia/mediante indirizzi IP italiani ed è stata riscontrata attività di contatto tra operatori del sito e risparmiatori italiani;

CONSIDERATO che il sito internet https://europemarket.io non è riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito https://europemarket.io e le relative pagine https://client.europemarket.io e https://webtrader.europemarket.io consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

3 maggio 2023

IL PRESIDENTE
Paolo Savona