Delibera n. 22695 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 22695
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.virtufinancial.eu e la pagina https://webtrader.virtufinancial.eu
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte è emerso che:
i. il sito www.virtufinancial.eu, risultato attivo, registrato in forma anonima e disponibile anche in lingua italiana – offre la possibilità di fare trading su Forex, CFD su indici azionari, materie prime, azioni, metalli ed energie. previa registrazione e apertura di un conto;
ii.sul sito vengono prospettate cinque tipologie di conto, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit, "MICRO", "ARGENTO", "ORO", "PLATINO" ed "ESCLUSIVO";
iii. effettuata la registrazione è possibile accedere all'area riservata del sito dove è possibile effettuare depositi sul conto di trading e accedere alla piattaforma di trading del sito raggiungibile all'indirizzo web https://webtrader.virtufinancial.eu, disponibile in italiano;
iv. quanto all'entità giuridica cui risulta riconducibile il sito in esame, viene fatto genericamente riferimento a "VirtuFinance" ed è presente solo l'indirizzo di posta elettronica support@virtufinancial.com;
VISTA la Delibera n. 22621 dell'8 marzo 2023 con la quale si è ordinato a "VIRTU FINANCE" di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere mediante il distinto sito internet www.virtufinance.com e la pagina https://webtrader.virtufinance.com;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito www.virtufinancial.com e la relativa pagina https://webtrader.virtufinancial.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito www.virtufinancial.eu e la pagina https://webtrader.virtufinancial.eu, è in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto sia il dominio sia la relativa pagina sono risultati consultabili in lingua italiana, sono pervenuti esposti da parte di soggetti italiani ed è stata anche riferita un'attività di sollecitazione all'investimento mediante comunicazioni telefoniche non richieste (c.d. "cold calling") nei confronti di risparmiatori italiani; inoltre, è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi ai domini dall'Italia mediante indirizzi IP italiani;
CONSIDERATO che "VirtuFinance", menzionata nel sito, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risultano iscritte nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf ;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito www.virtufinancial.eu e la pagina https://webtrader.virtufinancial.eu consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
11 maggio 2023
IL PRESIDENTE
Paolo Savona