Delibera n. 22712 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 22712
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b) del d. lg. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://primemarkets.co.com e la pagina https://my.primemarkets.co.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
i. mediante il sito internet https://primemarkets.co.com viene offerta al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni di trading sul mercato forex e su CFD;
ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione al sito, tramite il dominio https://my.primemarkets.co.com disponibile in lingua italiana e l'apertura di un conto di trading. Sono in particolare proposte quattro tipologie di conto ("Premium", "Zero Spread", "Prime Markets Copy" e "Premium Pro"), differenziate per importo del deposito previsto e caratteristiche operative;
iii. in esito alla registrazione è possibile accedere all'area riservata del sito, disponibile in lingua italiana sul sopra menzionato dominio https://my.primemarkets.co.com, ove sono presenti funzioni dedicate all'effettuazione di depositi e prelievi e da cui è possibile poi accedere alla piattaforma di trading;
iv. quanto alla riconducibilità, all'interno del sito https://primemarkets.co.com è indicata "Prime Markets", società asseritamente inglese ed è altresì riportato l'indirizzo email di contatto support@primemarkets.com;
VISTA la delibera Consob 22658 del 29 marzo 2023 con cui si è ordinato a "Prime Markets" di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf realizzata tramite il distinto sito https://primemarkets.com e la relativa pagina https://my.primemarkets.com;
CONSIDERATO che il sito https://primemarkets.co.com e la relativa pagina https://my.primemarkets.co.com replicano i contenuti e il formato grafico del sito https://primemarkets.com e della pagina https://my.primemarkets.com;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://primemarkets.co.com e la relativa pagina https://my.primemarkets.co.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del Tuf, in quanto tramite detti domini viene offerta agli utenti la possibilità di operare su strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani, in quanto la procedura di registrazione e l'area riservata del sito, disponibili sul dominio https://my.primemarkets.co.com, sono risultate redatte in lingua italiana, è stata riferita attività di contatto telefonico nei confronti di investitori italiani (c.d. "cold calling") ed è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti a impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi dall'Italia mediante indirizzi IP italiani;
CONSIDERATO che il sito internet https://primemarkets.co.com e la pagina https://my.primemarkets.co.com non sono riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto la società denominata "Prime Markets", menzionata nel sopra indicato sito internet, non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1 del Tuf, ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configuri quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1 del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del d.lg. n. 58/1998 posta in essere tramite il sito internet https://primemarkets.co.com e la pagina https://my.primemarkets.co.com, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
24 maggio 2023
IL PRESIDENTE
Paolo Savona