Delibera n. 22714 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 22714
Applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Framont & Partners Management LTD per violazioni degli artt. 21, comma 1, lett. a) e d), 24, comma 1-bis, del d. lgs. n. 58/1998 e 61, comma 2, del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 del 19 dicembre 2012 e relative disposizioni di attuazione
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF»);
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 231/2013 del 19 dicembre 2012;
VISTO il Regolamento Intermediari adottato con propria Delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018;
VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
ESAMINATE le risultanze dell'attività di vigilanza ispettiva svolta nel periodo compreso tra il 20 ottobre 2021 ed il 20 aprile 2022 presso la succursale italiana [ubicata a Noventa Padovana (PD), Via della Resistenza, n. 33] della Framont & Partners Management Ltd (nel prosieguo, «Framont», «la Succursale» o «la Società»), gestore di fondi investimento alternativi (Gefia) di diritto maltese, autorizzato dalla Malta Financial Services Authority (MFSA) in data 19 maggio 2015 ai sensi delle direttive AIFM e UCITS, e iscritto all'albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35 del Tuf, nella Sezione gestori di Fia UE, e nella Sezione società di gestione UE, con sede legale a Regent House 7th Floor FL 72, Bisazza Street, Sliema SLM1640, Malta;
CONSIDERATO che, all'esito della valutazione degli elementi rivenienti dagli accertamenti svolti, la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza SGR e OICR (nel prosieguo, anche la «Divisione Intermediari») ha ritenuto configurate talune ipotesi di illecito riguardanti:
1) l'impianto procedurale e i processi di profilatura della clientela e di valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza;
2) la percezione di inducements nel servizio di gestione di portafogli;
3) l'indipendenza e l'efficienza della funzione interna di controllo di conformità alle norme (compliance);
VISTA la nota del 14 settembre 2022, notificata in pari data alla Società, con la quale la Divisione Intermediari - ai sensi degli artt. 190 e 195 del TUF, come novellati dal D. Lgs. n. 72/2015 – ha contestato le suindicate ipotesi di violazione, in particolare:
- con riferimento alla fattispecie sub 1, dell'articolo 21, comma 1, lettera a), del Tuf, che impone ai soggetti abilitati di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, e degli articoli 40 e 42 del Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, che disciplinano l'adeguatezza e l'appropriatezza degli investimenti;
- con riferimento alla fattispecie sub 1, altresì, dell'articolo 21, comma 1, lettera d), del Tuf, che impone ai soggetti abilitati di dotarsi di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento;
- con riguardo alla fattispecie sub 2, dell'articolo 24, comma 1-bis, del Tuf e dell'articolo 54 del Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, che disciplinano la percezione degli incentivi nella prestazione del servizio di gestione di portafogli;
- con riguardo alla fattispecie sub 3, dell'articolo 61, comma 2, del Regolamento Delegato (UE) n. 231/2013 del 19 dicembre 2012 e dell'articolo 113 del Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, che disciplinano la funzione permanente di controllo della conformità;
RILEVATO che con la sopra citata nota di contestazione la Società è stata resa edotta della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;
VISTE le note del 20 settembre 2022, con cui la Società ha formulato un'istanza di accesso agli atti relativi al procedimento sanzionatorio e un'istanza di proroga di trenta giorni del termine per la presentazione di deduzioni scritte e documenti;
VISTE le note del 23 settembre 2022, con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ("USA") ha concesso la proroga del termine per le difese nella misura massima consentita, e del 7 ottobre 2022, con cui la Divisione Intermediari ha trasmesso alla parte gli atti richiesti;
ESAMINATE le deduzioni difensive presentate dalla Società con nota del 30 novembre 2022;
VISTA la Relazione per la Commissione del 27 marzo 2023 («Relazione USA»), con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva rappresentata, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati nei confronti della Società, formulando conseguenti proposte in ordine all'imputabilità degli stessi e alla determinazione della relativa sanzione;
VISTA la nota del 27 marzo 2023 con la quale copia della predetta Relazione USA è stata trasmessa alla parte;
TENUTO CONTO della nota del 25 aprile 2023, con cui Framont ha prodotto proprie controdeduzioni in replica alla Relazione USA;
RITENUTE accertate, sulla base delle risultanze istruttorie, le violazioni contestate;
VISTO l'art. 190 del Tuf, nella versione ratione temporis vigente, il quale, per la mancata osservanza degli artt. 21 e 24, comma 1-bis, del TUF e delle disposizioni generali o particolari emanate sulla base di tali articoli, nella versione applicabile ratione temporis, prevede l'applicazione nei confronti del soggetto abilitato della sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile1;
VISTO l'art. 190, comma 2-bis), lettera b-bis, del Tuf, nella versione ratione temporis vigente, il quale, per la mancata osservanza delle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 e delle relative disposizioni attuative, prevede l'applicazione nei confronti, tra gli altri, dei gestori di Fia (Gefia) della stessa sanzione di cui al punto precedente;
RILEVATO che, per il caso di violazioni delle norme previste, tra gli altri, dall'art. 21 del Tuf e delle relative disposizioni attuative, l'art. 194-quater, comma 1, del Tuf, nelle relative versioni ratione temporis vigenti, prevede che la Consob possa applicare, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, nei confronti delle società e degli enti interessati, una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni contestate, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento, quando le violazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità;
TENUTO CONTO, ai fini della determinazione della sanzione, dell'art. 194-bis del Tuf (nel testo vigente ratione temporis) il quale prevede che «Nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:
a) gravità e durata della violazione;
b) grado di responsabilità;
c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;
d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;
g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
g-bis) la criticità dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria;
h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi»;
CONSIDERATO, con riferimento ai predetti criteri, che:
a) - quanto alla gravità, le violazioni in parola non sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, atteso che si sono sostanziate in irregolarità concernenti: 1) a monte, l'impianto procedurale e, a valle, il complesso dei processi relativi alla profilatura e alla valutazione di adeguatezza e appropriatezza; aspetti che assumono particolare rilievo per la prestazione nei confronti della clientela dei servizi ad elevato valore aggiunto ed hanno inciso sulla individuazione e valorizzazione delle caratteristiche degli investitori e sulla corretta profilatura degli stessi e, di riflesso, sulla distribuzione della clientela nell'ambito dei profili medio-alti e sulla sottoscrizione di linee di gestione e di consulenza incoerenti rispetto al profilo dei clienti; 2) la percezione di incentivi, ancorché in misura marginale, nell'ambito del servizio di gestione di portafogli; 3) l'attività di controllo di conformità da parte della funzione di compliance per ciò che concerne l'indipendenza e l'efficienza dei controlli, in relazione al perimetro delle verifiche, che non hanno ricompreso tutte le attività e i servizi svolti concretamente dalla Società nei confronti della clientela, quali la consulenza in materia di investimenti e la ricezione e trasmissione di ordini, la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto procedurale interno, e non hanno rilevato le criticità connesse alle attività in bond e certificates e all'operatività di collaboratori e segnalatori;
- quanto alla durata, le violazioni sono riferite con riguardo alla fattispecie sub 1), al periodo 24 luglio 2020 – 10 marzo 2022, con riferimento alla fattispecie sub 2), al periodo 24 luglio 2020 – 27 gennaio 2022 e con riferimento alla fattispecie sub 3), al periodo 24 luglio 2020 – 31 dicembre 2021;
b) le violazioni risultano ascrivibili alla Società a titolo di colpa;
c) dagli atti non risultano elementi per la valutazione della capacità finanziaria della Società Framont & Partners Ltd;
d) dagli atti non emergono elementi che rendono determinabili eventuali vantaggi ottenuti o perdite evitate dalla Società attraverso le violazioni;
e) non risultano in atti elementi che rendono determinabili i pregiudizi cagionati a terzi attraverso le violazioni;
f) relativamente ai fatti oggetto di contestazione si registrano forme di collaborazione con la Consob idonee ad incidere in senso attenuativo sulle sanzioni;
g) nei confronti della Società non risultano sanzioni applicate in precedenza dalla Consob per violazioni in materia finanziaria;
g-bis) nel caso di specie tale previsione è irrilevante ai fini della determinazione della sanzione;
h) non appaiono ravvisabili potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni;
h-bis) la Società ha promosso un vasto piano di interventi, tuttora in corso, finalizzati all'adeguamento della normativa interna alla disciplina di riferimento, dell'impianto organizzativo/procedurale, nonché dei processi strumentali alla prestazione nei confronti del pubblico dei servizi di investimento autorizzati;
RITENUTO applicabile, ai fini della quantificazione delle sanzioni, l'istituto del "cumulo giuridico" previsto dall'art. 8, comma 1, della Legge n. 689 del 1981 con riferimento alle violazioni sub 1 e 2;
RITENUTO altresì, ai fini dell'applicazione del predetto istituto, che la violazione più grave sia rappresentata dalla violazione 1, in considerazione della rilevanza e della diffusione delle carenze che hanno interessato nel loro complesso i processi di profilatura e di valutazione di adeguatezza/appropriatezza e, di riflesso, in particolar modo la prestazione nei confronti della clientela dei servizi ad elevato valore aggiunto;
SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
Nei confronti della società Framont & Partners Management Ltd-succursale italiana, avente sede legale il Gefia a Regent House 7th Floor FL 72, Bisazza Street, Sliema SLM1640, Malta, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 75.000,00 (pari alla sanzione di Euro 45.000,00 per la violazione sub 1, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di Euro 5.000,00 e alla sanzione di Euro 25.000,00 per la violazione sub 3), di cui alla stessa Società è contestualmente ingiunto il pagamento.
Il pagamento dell'indicata sanzione pecuniaria deve essere effettuato mediante il modello allegato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, tramite invio di copia del modello attestante il versamento effettuato, al seguente indirizzo: Consob, via G. Martini n. 3 – 00198 Roma oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it.
La presente delibera è notificata alla Società e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del D. Lgs. n. 58/1998 alla Corte d'Appello competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica.
24 maggio 2023
IL PRESIDENTE
Paolo Savona
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(1) In base alle disposizioni contenute nell'Appendice al Regolamento generale sui procedimenti sanzionatori della Consob, per le SGR il fatturato è rappresentato dall'aggregato costituito dalla somma delle seguenti voci di proventi così come definite dalla Direttiva 86/635/CEE, al netto, se del caso, dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente associate ai suddetti proventi: (i) interessi e proventi assimilati; (ii) proventi su titoli: - proventi di azioni, quote e altri titoli a reddito variabile, - proventi di partecipazioni; - proventi di partecipazioni in imprese collegate; (iii) proventi per commissioni; (iv) profitti (netti) da operazioni finanziarie; (v) altri proventi di gestione.