Delibera n. 22783 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 22783
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite i siti internet https://eibank.io, https://kunderbank.io e relative pagine https://my.kunderbank.io e https://web.kunderbank.io
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte è emerso che:
i. il sito https://kunderbank.io, attivo, registrato in forma anonima, consultabile in lingua italiana tramite un sistema automatico di traduzione disponibile nel browser "Google Chrome", si articola nelle sezioni "Casa", "Conti", "Piattaforma", "Contatti", "Partner", "Circa la Società" e "Trading di Crypto" e offre la possibilità di fare trading su "Forex, azioni, indici, CFD, valute digitali e materie prime", previa registrazione e apertura di uno dei conti di trading pubblicizzati ("Principiante", "Argento", "Oro" e "Platino");
ii. il contenuto del sito https://kunderbank.io è replicato nel sito https://eibank.io tramite il quale è, altresì, possibile effettuare operazione di trading su "Forex, azioni, indici, CFD, valute digitali e materie prime";
iii. dopo aver effettuato la registrazione al sito https://kunderbank.io è possibile accedere all'area riservata del medesimo sito disponibile all'indirizzo https://my.kunderbank.io in cui è presente un'apposita funzione dedicata al deposito di liquidità sul conto di trading. La stessa area riservata, con le funzioni di deposito di liquidità sul conto di trading, è disponibile anche all'indirizzo https://web.kunderbank.io cui si accede dal sito https://eibank.io;
iv. quanto all'entità giuridica cui risultano riconducibili i siti in esame, è emerso nella pagina "Contatto" un generico riferimento a "Caledonia Advisory";
v. entrambi i siti risultano registrati in capo a un utente sconosciuto, collocati al medesimo indirizzo IP ed hanno il medesimo Hosting Provider;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite i siti https://eibank.io, https://kunderbank.io e le pagine https://my.kunderbank.io e https://web.kunderbank.io è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite i siti https://eibank.io, https://kunderbank.io e le pagine https://my.kunderbank.io e https://web.kunderbank.io, è in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto sono pervenuti esposti da parte di soggetti italiani che hanno riferito attività di contatto mediante tecniche di sollecitazione telefonica non richiesta (c.d. "cold calling") e mediante messaggistica istantanea "WhatsApp" ed è stata altresì rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi ai siti dall'Italia mediante indirizzi IP italiani;
CONSIDERATO che "Caledonia Advisory" menzionata nei suddetti siti non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf ;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite i siti https://eibank.io, https://kunderbank.io e le pagine https://my.kunderbank.io e https://web.kunderbank.io consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
19 luglio 2023
IL PRESIDENTE
Paolo Savona