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Bollettino


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Delibera n. 22875

Autorizzazione di Y-Crowd S.r.l. come fornitore di servizi di crowdfunding per l'esercizio dei servizi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), sub i) e ii), del regolamento (UE) 2020/1503

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

VISTI, in particolare, gli artt. 4-sexies.1 e 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e, in particolare, gli artt. 12 e 14;

VISTI i regolamenti delegati della Commissione europea che integrano il citato regolamento (UE) 2020/1503;

VISTO il regolamento approvato con propria delibera n. 22720 del 1° giugno 2023;

VISTA la propria delibera n. 660346 del 3 novembre 2021, con la quale Y-Crowd S.r.l. è stata iscritta nella sezione ordinaria del registro previsto dall'articolo 50-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTI l'art. 48, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2020/1503 nonché l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 30 del 10 marzo 2023;

VISTA l'istanza, presentata con nota del 15 giugno 2023, con la quale Y-Crowd S.r.l. con sede a Milano in Via Borgogna, 5, ha chiesto di essere autorizzata come fornitore di servizi di crowdfunding ai sensi dell'art. 4-sexies.1 del d.lgs. n. 58/1998 e dell'art. 12 del regolamento (UE) 2020/1503, per prestare i servizi di crowdfunding di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), sub i) e ii), del regolamento (UE) 2020/1503, consistenti, rispettivamente, nell'intermediazione nella concessione di prestiti e nel collocamento senza impegno irrevocabile e nella ricezione e trasmissione degli ordini di clienti relativamente a valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding emessi da titolari di progetti o società veicolo;

VISTI i successivi chiarimenti e le informazioni integrative fornite da Y-Crowd S.r.l., come da ultimo con nota del 1° ottobre 2023;

SENTITA la Banca d'Italia e preso atto delle valutazioni dalla stessa espresse per i profili di propria competenza;

RITENUTO che sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza;

D E L I B E R A:

Y-Crowd S.r.l., con sede a Milano, è autorizzata, ai sensi dell'art. 4-sexies.1 del d.lgs. n. 58/1998 e dell'art. 12 del regolamento (UE) 2020/1503, come fornitore di servizi di crowdfunding a prestare i servizi di crowdfunding di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), sub i) e ii), del regolamento (UE) 2020/1503, consistenti, rispettivamente, nell'intermediazione nella concessione di prestiti e nel collocamento senza impegno irrevocabile e nella ricezione e trasmissione degli ordini di clienti relativamente a valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding emessi da titolari di progetti o società veicolo.

La presente delibera verrà portata a conoscenza di Y-Crowd S.r.l. nei modi e nei termini di legge e pubblicata nel Bollettino della Consob.

I pertinenti elementi informativi di cui alla presente delibera verranno comunicati all'Esma ai fini dell'iscrizione di Y-Crowd S.r.l. nell'apposito Registro dei fornitori di servizi di crowdfunding di cui all'art. 14 del regolamento (UE) 2020/1503.

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

8 novembre 2023

IL PRESIDENTE
Paolo Savona