Aggregatore Risorse

Bollettino


« Indietro

Delibera n. 22901

Ordine, ai sensi dell’art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell’art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://btxplus.io e le pagine https://client.btxplus.io e https://webtrader.btxplus.io

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte è emerso che:

i. sito https://btxplus.io, attivo e disponibile in lingua italiana, offre, da un lato, la possibilità di effettuare operazioni di trading su Forex e CFD e, dall’altro, servizi di gestione di portafogli tramite conti "PAMM";

ii. a seguito della registrazione è possibile accedere all’area riservata del sito all’indirizzo https://client.btxplus.io in cui è presente una dashboard disponibile in lingua italiana tramite la quale è possibile verificare l’identità dell’utente ed effettuare un deposito ed accedere a una piattaforma di web trading all’indirizzo https://webtrader.btxplus.io tramite la quale è possibile operare su Forex e CFD relativi a valute, criptovalute, indici, azioni e materie prime;

iii. riguardo all’entità giuridica cui ricondurre il sito in esame, nelle pagine del sito medesimo è genericamente indicato il marchio commerciale "BTX+" e l’utente che clicca sul link "Contattaci direttamente" visualizza una pagina che ospita il form di contatto e l’indirizzo email support@btxplus.io;

CONSIDERATO che l’attività svolta tramite il sito https://btxplus.io e le pagine https://client.btxplus.io e https://webtrader.btxplus.io è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all’art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti sia la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari sia la possibilità di usufruire del servizio di gestione di portafogli;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito https://btxplus.io e le pagine https://client.btxplus.io e https://webtrader.btxplus.io, è rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto i predetti domini sono risultati disponibili in lingua italiana, sono pervenuti esposti da parte di risparmiatori italiani che hanno riferito, tra l’altro, un’attività di contatto mediante tecniche di sollecitazione telefonica non richiesta (c.d. "cold calling") ed hanno lamentato l’impossibilità di ottenere la restituzione delle somme impiegate ed è stata altresì rilevata l’assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi ai domini dall’Italia mediante indirizzi IP italiani;

CONSIDERATO che l’operatività svolta tramite il sito https://btxplus.io e le pagine https://client.btxplus.io e https://webtrader.btxplus.io non appare riconducibile ad alcuna società autorizzata ad esercitare professionalmente verso il pubblico italiano servizi di investimento;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all’art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l’operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all’adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell’art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito https://btxplus.io e le pagine https://client.btxplus.io e https://webtrader.btxplus.io consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

22 novembre 2023

IL PRESIDENTE
Paolo Savona