Delibera n. 22905 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 22905
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite i siti internet https://bitcoinup.io e https://ufinacapital.pro e pagina https://ufina.trade
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
i. mediante il sito internet https://bitcoinup.io - risultato attivo, disponibile in lingua italiana e registrato in forma anonima - viene offerto al potenziale investitore di fare trading anche tramite l'utilizzo di un software;
ii. mediante il sito internet https://ufinacapital.pro - risultato attivo, disponibile in lingua italiana e registrato in forma anonima - viene offerto al potenziale investitore di fare trading su contratti derivati quali Contract for Difference (CFD) aventi quali assets sottostanti valute, azioni, indici e valute digitali, previa registrazione e apertura di un conto: in particolare nel sito https://ufinacapital.pro sono indicate quattro tipologie di conto denominate "Elementare", "Intermedio", "Avanzato" e "Professionale", che si differenziano per l'importo minimo del deposito e per i benefits;
iii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading su entrambi i siti - https://bitcoinup.io e https://ufinacapital.pro - è richiesta la registrazione che in entrambi i casi fa accedere l'utente alla medesima area riservata raggiungibile all'indirizzo url https://ufina.trade dove è possibile, tra l'altro, effettuare il deposito dei fondi nonché accedere alla piattaforma di trading;
iv. all'interno del sito https://bitcoinup.io sono presenti generici riferimenti a Bitcoinup, mentre all'interno del sito https://ufinacapital.pro sono presenti generici riferimenti a Ufinacapital, in entrambi i casi senza indicazione di alcun indirizzo della sede né ulteriori recapiti telefonici o di posta elettronica.
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite i siti internet https://bitcoinup.io e https://ufinacapital.pro e la pagina https://ufina.trade è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite i siti internet https://bitcoinup.io e https://ufinacapital.pro e la pagina https://ufina.trade, è tuttora in corso di svolgimento, nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto detti domini sono risultati consultabili in lingua italiana ed è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi agli stessi dall'Italia mediante indirizzi IP italiani. Oltre a ciò, con riguardo al sito https://ufinacapital.pro è stata riferita attività di contatto nei confronti di investitori italiani; con riguardo al sito https://bitcoinup.io, vi sono riferimenti ad una campagna di marketing veicolata mediante il web anche attraverso l'indebito utilizzo del nome e dell'immagine di personaggi noti anche italiani, con la reclamizzazione di presunti ritorni economici per gli investitori;
CONSIDERATO che il sito internet https://bitcoinup.io e https://ufinacapital.pro e la pagina https://ufina.trade non sono riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite i siti internet https://bitcoinup.io e https://ufinacapital.pro e la pagina https://ufina.trade consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza mediante pubblicazione nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni.
22 novembre 2023
IL PRESIDENTE
Paolo Savona