Delibera n. 22929 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 22929
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://forexelite.co e le pagine https://clientzone.forexelite.co e https://wt.forexelite.co
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
- mediante il sito internet https://forexelite.co - risultato attivo, consultabile in lingua italiana mediante sistemi automatici di traduzione e registrato in forma anonima - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di negoziare contratti su valute, indici, azioni e commodities tramite una piattaforma di trading;
- per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesta la registrazione sul sito https://forexelite.co tramite procedura disponibile anche per gli utenti connessi dall'Italia e l'apertura di un conto per il trading, mediante compilazione del form disponibile all'indirizzo https://clientzone.forexelite.co cui si accede dal link "register" presente nel sito: al riguardo, nel sito si prospettano sette tipologie di conto ("Basic", "Discovey", "Silver", "Gold", "Premium", "VIP" e "VIP+") che differiscono, tra l'altro, per deposito minimo richiesto. L'accesso all'area riservata è possibile tramite il modulo di login presente nella pagina https://wt.forexelite.co;
- quanto alla riconducibilità, nei termini contrattuali disponibili nel sito https://forexelite.co sono presenti riferimenti alla "Forexelite Limited", mentre nella pagina dei "Contatti" si legge che "Forexelite is the brand name of Elite Trading Academy Limited", società proprietaria del sito che gestisce i servizi di "brokerage", e sono riportati la casella e-mail cs@forexelite.co e una asserita sede legale e operativa a Dubai;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://forexelite.co e le pagine https://clientzone.forexelite.co e https://wt.forexelite.co è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://forexelite.co e le pagine https://clientzone.forexelite.co e https://wt.forexelite.co è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il detto sito è risultato disponibile in lingua italiana mediante sistemi automatici di traduzione ed è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al detto sito dall'Italia/mediante indirizzi IP italiani. Inoltre, è stata riferita attività di contatto verso risparmiatori italiani, che hanno presentato esposti in cui lamentano la mancata restituzione delle somme investite;
CONSIDERATO che il sito internet https://forexelite.co e le pagine https://clientzone.forexelite.co e https://wt.forexelite.co non sono riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://forexelite.co e le pagine https://clientzone.forexelite.co e https://wt.forexelite.co consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
6 dicembre 2023
IL PRESIDENTE
Paolo Savona