Aggregatore Risorse

Bollettino


« Indietro

Delibera n. 22978

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet www.bithebanx.pro e relative pagine https://webtrader.bithebanx.pro https://mobtrader.bithebanx.pro

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito internet www.bithebanx.pro è emerso che:

i. il sito www.bithebanx.pro è attivo, disponibile anche in lingua italiana e offre la possibilità di negoziare sul mercato forex, di fare trading su CFD, commodities, indici e azioni;

ii. nell'homepage è stata riscontrata la presenza di due collegamenti ipertestuali che reindirizzano l'utente ai moduli di accesso alla piattaforma di trading raggiungibile all'indirizzo https://webtrader.bithebanx.pro e, per la versione dedicata ai dispositivi mobili, all'indirizzo https://mobtrader.bithebanx.pro;

iii. per poter operare tramite il sito www.bithebanx.pro è richiesta la registrazione e l'apertura di un conto sul quale depositare la provvista necessaria;

iv. in particolare, nel sito www.bithebanx.pro sono menzionate quattro tipologie di account denominate, a seconda del tipo di servizio offerto, "Argento", "Oro", "Platinum" e "Club Vip";

v. quanto alla riconducibilità del sito www.bithebanx.pro, nello stesso è menzionata la Bithebanx.pro, con asserita sede a New York;

VISTA la Delibera n. 22472 del 5.10.2022 con la quale si è ordinato a "Bithebank" con asserita sede a New York di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere mediante il distinto sito internet www.bithebank.com, e relative pagine https://webtrader.bithebank.com e https://mobtrader.bithebank.com, che presentava struttura e contenuti analoghi al sito www.bithebanx.pro;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet www.bithebanx.pro e relative pagine https://webtrader.bithebanx.pro e https://mobtrader.bithebanx.pro è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del TUF in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività svolta da Bithebanx.pro tramite il sito www.bithebanx.pro e le relative pagine https://webtrader.bithebanx.pro e https://mobtrader.bithebanx.pro è tutt'ora in corso di svolgimento, nonché rivolta anche al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito è risultato consultabile anche in lingua italiana ed è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione al medesimo da parte degli utenti che tentino di iscriversi dall'Italia mediante indirizzi IP italiani. Inoltre, è stata riscontrata attività di contatto con investitori italiani mediante tecniche di comunicazione a distanza;

CONSIDERATO che Bithebanx.pro, con asserita sede a New York, menzionata nel sito www.bithebanx.pro, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del TUF;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del TUF, ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del TUF;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del TUF – rubricato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del d.lgs. n. 58/1998 posta in essere tramite il sito internet www.bithebanx.pro e relative pagine https://webtrader.bithebanx.pro e https://mobtrader.bithebanx.pro consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni.

24 gennaio 2024

IL PRESIDENTE
Paolo Savona