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Bollettino


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Delibera n. 22998

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.fxfuturetrading.com e relative pagine https://account.fxfuturetrading.com e https://webtrader.chartcandl.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito internet www.fxfuturetrading.com - risultato attivo, consultabile in lingua italiana mediante sistemi automatici di traduzione e registrato in forma anonima - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di negoziare CFD su valute, criptovalute, materie prime e azioni tramite una piattaforma di trading;

ii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesta la registrazione sul sito www.fxfuturetrading.com e l'apertura di un conto per il trading; al riguardo, nel sito si prospettano due tipologie di conto, "Classic" ed "ECN", il secondo dei quali garantirebbe all'utente un rendimento minimo annuale pari al 2,5%. Ad esito della registrazione si accede ad un'area riservata all'indirizzo url https://account.fxfuturetrading.com, dove è possibile depositare liquidità sul conto e accedere ad una piattaforma di trading collocata all'indirizzo url https://webtrader.chartcandl.com;

iii. quanto alla riconducibilità, nel sito e nei termini contrattuali ivi disponibili sono presenti riferimenti alla "FX Future Trading" con asserita sede a Londra;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet www.fxfuturetrading.com e le relative pagine https://account.fxfuturetrading.com e https://webtrader.chartcandl.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet www.fxfuturetrading.com e le relative pagine https://account.fxfuturetrading.com e https://webtrader.chartcandl.com è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il predetto sito è risultato consultabile in lingua italiana mediante sistemi automatici di traduzione ed è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al predetto sito dall'Italia mediante indirizzi IP italiani.

Inoltre, in relazione al sito www.fxfuturetrading.com è stata riferita attività di contatto con la clientela italiana mediante tecniche di comunicazione a distanza e sono pervenuti esposti da parte di risparmiatori italiani che hanno lamentato l'impossibilità di ottenere la restituzione delle somme impiegate;

CONSIDERATO che il sito internet www.fxfuturetrading.com e le relative pagine https://account.fxfuturetrading.com e https://webtrader.chartcandl.com non sono riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet www.fxfuturetrading.com e le relative pagine https://account.fxfuturetrading.com e https://webtrader.chartcandl.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

7 febbraio 2024

IL PRESIDENTE
Paolo Savona