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Bollettino


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Delibera n. 23035

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://ai2trade.co.com e le relative pagine https://panel.ai2trade.co.com e https://trading.ai2trade.co.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito https://ai2trade.co.com – risultato attivo, registrato in forma anonima e disponibile in lingua italiana – viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare trading su CFD relativi a valute e materie prime e su azioni;

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta l'iscrizione al sito https://ai2trade.co.com – mediante procedura disponibile anche per gli utenti italiani – l'accesso all'area personale del sito https://ai2trade.co.com disponibile in corrispondenza della pagina https://panel.ai2trade.co.com, l'apertura di un account, l'impiego di una provvista di denaro e l'accesso alla piattaforma di trading disponibile in corrispondenza della pagina https://trading.ai2trade.co.com;

iii. quanto alla riconducibilità, in calce alle pagine del sito https://ai2trade.co.com è menzionata Ai2Trade Ltd, con dichiarata sede a Londra, ed è riportata l'indicazione di una casella di posta elettronica (support@brokerageentites.com);

VISTA la delibera Consob n. 22986 del 31 gennaio 2024 con cui si è ordinato a Ai2Trade Ltd, con dichiarata sede a Londra, di porre termine alla violazione dell'art. 18 Tuf posta in essere tramite il distinto sito www.ai2trade.com e le relative pagine https://panel.ai2trade.com e https://trading.ai2trade.com;

CONSIDERATO che, oltre ad utilizzare un dominio in parte sovrapponibile a quello del predetto sito www.ai2trade.com e delle relative pagine https://panel.ai2trade.com e https://trading.ai2trade.com, il sito https://ai2trade.co.com e le relative pagine https://panel.ai2trade.co.com e https://trading.ai2trade.co.com replicano i contenuti ed il formato grafico del medesimo sito www.ai2trade.com e delle relative pagine https://panel.ai2trade.com e https://trading.ai2trade.com;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://ai2trade.co.com e le relative pagine https://panel.ai2trade.co.com e https://trading.ai2trade.co.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite detti domini viene prospettata agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://ai2trade.co.com e le relative pagine https://panel.ai2trade.co.com e https://trading.ai2trade.co.com, è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito internet https://ai2trade.co.com è risultato disponibile in lingua italiana ed è stata acquisita agli atti copia della corrispondenza intercorsa in lingua italiana tramite applicazioni di messaggistica istantanea tra risparmiatori italiani ed operatori del sito https://ai2trade.co.com. Inoltre, sono pervenuti esposti da parte di risparmiatori italiani che hanno lamentato l'impossibilità di ottenere la restituzione delle somme impiegate per operare tramite il sito https://ai2trade.co.com e nel medesimo sito https://ai2trade.co.com è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al predetto sito https://ai2trade.co.com dall'Italia/mediante indirizzi IP italiani;

CONSIDERATO che l'operatività rilevata sul sito https://ai2trade.co.com e sulle relative pagine https://panel.ai2trade.co.com e https://trading.ai2trade.co.com non è risultata riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano dal momento che Ai2Trade Ltd, con dichiarata sede a Londra, menzionata nei predetti domini, non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://ai2trade.co.com e le relative pagine https://panel.ai2trade.co.com e https://trading.ai2trade.co.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla comunicazione.

13 marzo 2024

IL PRESIDENTE
Paolo Savona