Delibera n. 23039 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 23039
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internethttps://fx-flat.com e relativa pagina https:/panel.fx-flat.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte è emerso che:
i. mediante il sito https://fx-flat.com, attivo e disponibile in lingua italiana, viene offerta al potenziale investitore la possibilità di operare su forex, indici, azioni, commodities e valute digitali tramite una piattaforma di trading;
ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la compilazione di un modulo di registrazione raggiungibile all'indirizzo web https://panel.fx-flat.com e l'apertura di un account di trading; in particolare, sono risultate disponibili quattro tipologie di account denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Silver Account", "Gold Account", "Platinum Account" e "Conto Privilegiato";
iii. riguardo all'entità giuridica cui ricondurre il sito, si evidenzia che all'interno del medesimo è presente l'indicazione della casella di posta elettronica info@fx-flat.com;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito https://fx-flat.com e la relativa pagina https://panel.fx-flat.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite il predetto dominio viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito https://fx-flat.com e la relativa pagina https://panel.fx-flat.com è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito è risultato attivo e consultabile anche in lingua italiana ed è altresì riferita attività di contatto con la clientela italiana mediante tecniche di comunicazione a distanza (c.d. cold calling);
CONSIDERATO che l'operatività svolta tramite il sito https://fx-flat.com e la relativa pagina https://panel.fx-flat.com non appare riconducibile ad alcuna società autorizzata ad esercitare professionalmente verso il pubblico italiano servizi di investimento;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito https://fx-flat.com e la relativa pagina https://panel.fx-flat.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
13 marzo 2024
IL PRESIDENTE
Paolo Savona