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Bollettino


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Delibera n. 23097

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://tradeontop.net e la pagina https://platform.tradeontop.net

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte è emerso che:

  1. tramite il sito https://tradeontop.net, attivo e disponibile anche in lingua italiana, viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare trading sulle criptovalute, indici, azioni, materie prime e Forex;
  2. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione sul sito tramite procedura disponibile anche per gli utenti connessi dall'Italia e l'apertura di un account su cui impiegare somme di denaro; in proposito, vengono prospettate cinque tipologie di conto, a seconda del deposito minimo e dei benefits, denominate "Student", "Standard", Investitore", "VIP" e "VIP PLATINO";
  3. a seguito della registrazione viene visualizzata una piattaforma di web trading, collocata nella pagina https://platform.tradeontop.net, disponibile nella versione in lingua italiana, dove è possibile fare "trading su valute, criptovalute, azioni, indici, materie prime, ETF";
  4. riguardo all'entità giuridica cui risulta riconducibile il sito in esame, nei "Termini e Condizioni" viene precisato che "TRADEONTOP è di proprietà e gestito da TRADEONTOP Limited. L'indirizzo operativo è: 80 Cheapside, London EC2V 6EE, Regno Unito" e all'interno del sito medesimo è presente l'indirizzo di posta elettronica support@tradeontop.com;

VISTA la Delibera n. 22842 del 9 ottobre 2023 con la quale si è ordinato a "TRADEONTOP Limited" di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere mediante il distinto sito internet https://tradeontop.com e la pagina https://platform.tradeontop.com;

CONSIDERATO che, oltre ad utilizzare un dominio in parte sovrapponibile a quello del predetto sito https://tradeontop.com, il sito https://tradeontop.net ne replica i contenuti ed il formato grafico;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito https://tradeontop.net e la pagina https://platform.tradeontop.net è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite il predetto dominio e la relativa pagina viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito https://tradeontop.net e la pagina https://platform.tradeontop.net è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto i predetti domini sono risultati consultabili anche in lingua italiana, è stata riferita attività di contatto con la clientela italiana mediante tecniche di comunicazione a distanza (c.d. cold calling) ed è stata altresì rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al predetto sito dall'Italia/mediante indirizzi IP italiani;

CONSIDERATO che l'operatività svolta tramite il sito https://tradeontop.net e la pagina https://platform.tradeontop.net non appare riconducibile ad alcuna società autorizzata ad esercitare professionalmente verso il pubblico italiano servizi di investimento;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito https://tradeontop.net e la pagina https://platformt.tradeontop.net consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

2 maggio 2024

IL PRESIDENTE
Paolo Savona