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Bollettino


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Delibera n. 23099

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://cfdactive.com e la relativa pagina https://client.cfdactive.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

  1. il sito internet https://cfdactive.com è attivo e prospetta la possibilità di operare su forex, CFD, indici, valute digitali e commodities;
  2. per l'effettuazione delle predette operazioni è richiesta la registrazione al sito, tramite il dominio https://client.cfdactive.com e l'apertura di un conto di trading;
  3. quanto alla riconducibilità, all'interno del sito https://cfdactive.com sono presenti generici riferimenti a "CFD Active".

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://cfdactive.com e la relativa pagina https://client.cfdactive.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del Tuf, in quanto tramite detti domini viene offerta agli utenti la possibilità di operare su strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani, in quanto il sito https://cfdactive.com è risultato disponibile anche in lingua italiana tramite un sistema di traduzione automatica, è stata riferita attività di contatto nei confronti di investitori italiani, sono pervenuti esposti da parte di soggetti italiani che hanno lamentato, tra l'altro, l'impossibilità di ottenere la restituzione delle somme impiegate ed è stata altresì rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al predetto sito dall'Italia/mediante indirizzi IP italiani;

CONSIDERATO che il sito internet https://cfdactive.com e la relativa pagina https://client.cfdactive.com non sono riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1 del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configuri quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1 del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b) del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del d.lgs. n. 58/1998 posta in essere tramite il sito internet https://cfdactive.com e la relativa pagina https://client.cfdactive.com, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza mediante pubblicazione nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

2 maggio 2024

IL PRESIDENTE
Paolo Savona