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Bollettino


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Delibera n. 23201

Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Rosafin S.r.l. per violazione dell'art. 120, commi 2 e 4, del d. lgs. n. 58/1998 e della normativa di attuazione

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF»); e, in particolare:

  • l'art. 120, comma 2, del TUF, il quale prevede che «coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al tre per cento del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla Consob. Nel caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia è pari al cinque per cento»;
  • l'art. 120, comma 4, del TUF, che prevede, sub lett. a), che la Consob, tenuto anche conto delle caratteristiche degli investitori, stabilisce con regolamento le variazioni delle partecipazioni indicate nel comma 2 che comportano obbligo di comunicazione;

VISTO il Regolamento Consob adottato con Delibera n. 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione del citato art. 120, comma 4, lett. a), che prevede quanto segue con riferimento agli obblighi di comunicazione per coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al tre o al cinque per cento del capitale, e, in particolare, le disposizioni di seguito indicate:

  • l'art. 117, comma 1, a norma del quale: “Coloro che partecipano al capitale sociale di un emittente azioni quotate comunicano alla società partecipata e alla Consob: a) il superamento della soglia del 3% nel caso in cui la società non sia una PMI; b) il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6% e 90%; c) la riduzione della partecipazione al di sotto delle soglie indicate alle lettere a) e b)”;
  • l'art. 121, comma 1, che prevede che: “La comunicazione delle partecipazioni rilevanti in azioni, delle partecipazioni in strumenti finanziari e della partecipazione aggregata, è effettuata senza indugio e comunque entro quattro giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui il soggetto è venuto a conoscenza dell'operazione idonea a determinare il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione, ovvero da quello in cui il soggetto tenuto all'obbligo è venuto a conoscenza degli eventi che comportano modifiche al capitale sociale di cui all'art. 117, comma 2”;

VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

ESAMINATE le risultanze dell'attività di vigilanza svolta dalla Divisione Corporate Governance, Ufficio Opa ed assetti proprietari in tema di partecipazioni rilevanti su emittenti quotati, con riferimento alla società Rosafin S.r.l., avente sede a Milano, Via Cesare Battisti, 21 (C.F. 05787820017), la quale ha comunicato, ai sensi dell'art. 120 del TUF, di aver acquisito una partecipazione rilevante nella società quotata Fidia S.p.A., pari al 5,546% del relativo capitale sociale, superando la soglia rilevante del 5%;

CONSIDERATO che, all'esito della valutazione degli elementi rivenienti dagli accertamenti svolti, è emerso che, in ottemperanza alla disciplina sopra riportata, la comunicazione relativa al superamento della soglia rilevante del 5% avrebbe dovuto essere effettuata entro il 14 giugno 2023 mentre è stata invece trasmessa alla Consob solo in data 23 novembre 2023;

VISTA la nota del 20 dicembre 2023, notificata in pari data, con cui la Divisione Corporate Governance, Ufficio Opa ed assetti proprietari ha contestato alla società Rosafin S.r.l., ai sensi dell'art. 195, comma 1, del TUF, la violazione dell'art. 120, commi 2 e 4, del TUF e della relativa disciplina attuativa per avere tardivamente comunicato il superamento della soglia rilevante del 5% nella partecipazione al capitale sociale della società quotata Fidia S.p.A.;

RILEVATO che con la sopra citata nota di contestazione la Società è stata resa edotta della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;

PRESO ATTO che la società non ha esercitato alcuna attività difensiva;

VISTA la Relazione per la Commissione del 18 giugno 2024, con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati nei confronti della società Rosafin S.r.l., formulando conseguenti proposte in ordine alla determinazione della relativa sanzione;

RITENUTA accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la violazione contestata;

CONSIDERATO che la violazione dell'art. 120, comma 2 e 4, del TUF è sanzionata dall'art. 193 del TUF, nel testo ratione temporis vigente, che prevede:

  • al comma 2, l'applicazione di una delle seguenti sanzioni e misure amministrative:

a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;

b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni;

  • al comma 2.3, che “nei casi di ritardo delle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-bis e 4, non superiore a due mesi, l'importo minimo edittale delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei commi 2 e 2.1 è pari a euro cinquemila”;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione della sanzione, dell'art. 194-bis del TUF (nel testo vigente ratione temporis) il quale prevede che «Nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

a) gravità e durata della violazione;

b) grado di responsabilità;

c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;

d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;

e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;

g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;

g-bis) la criticità dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria;

h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi»;

CONSIDERATO, con riferimento ai predetti criteri, che:

a) quanto alla gravità, la violazione ha avuto ad oggetto una comunicazione concernente l'acquisto della partecipazione rilevante nella società quotata Fidia S.p.A., pari al 5,546% del capitale sociale, e il conseguente superamento della soglia del 5% della suddetta partecipazione rilevante, trasmessa con un ritardo di circa cinque mesi;

b) la condotta è ascrivibile alla società Rosafin S.r.l. a titolo di colpa;

c) quanto alla capacità finanziaria della società Rosafin S.r.l., il patrimonio netto al 31 dicembre 2023 è risultato pari ad Euro 37.442.903 e il bilancio del relativo esercizio si è chiuso con un utile pari ad Euro 59.914;

d/e) dagli atti non emergono elementi che inducono a ravvisare specifici vantaggi ottenuti o perdite evitate dal soggetto, né specifici pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione;

f) non vi sono evidenze di forme di collaborazione intercorse con la Consob rilevanti ai fini dell'attenuazione della gravità dell'illecito;

g) la società Rosafin S.r.l. non risulta essere stata già destinataria di sanzioni applicate dalla Consob nei suoi confronti;

g-bis) tale indice è irrilevante nel procedimento de quo;

h) non risultano in atti potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

h-bis) non vi sono evidenze di misure idonee adottate dalla società Rosafin S.r.l. al fine di evitare il ripetersi dei fatti posti a base della violazione;

SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

Nei confronti della società Rosafin S.r.l., avente sede a Milano, Via Cesare Battisti, 21 (C.F. 05787820017), è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria pari a Euro 10.000,00, di cui alla stessa è contestualmente ingiunto il pagamento.

Il pagamento della indicata sanzione pecuniaria deve essere effettuato mediante il modello allegato, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, tramite invio di copia del modello attestante il versamento effettuato, al seguente indirizzo: Consob, via G. Martini n. 3 – 00198 Roma oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it.

Entro il termine previsto per il pagamento della sanzione, l'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può richiedere alla Consob – ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 689/1981 – il pagamento rateale della sanzione in un numero di rate mensili da tre a trenta.

La richiesta deve essere corredata da documentazione idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni economiche disagiate e, in particolare:

  • per le persone fisiche: la certificazione attestante l'ISEE;
  • per gli enti: un'auto-certificazione sottoscritta dal legale rappresentante che indichi il patrimonio netto della società.

Ai fini dell'accoglimento della richiesta, devono ricorrere le seguenti condizioni:

  • per le persone fisiche: la componente del valore ISEE direttamente riferibile al debitore diviso per la scala di equivalenza contenuta nella certificazione ISEE è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall'istante;
  • per gli enti: l'auto-certificazione attesta che il patrimonio netto della società è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall'istante.

La presente delibera è notificata alla Società e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del D. Lgs. n. 58/1998 alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.

10 luglio 2024

IL PRESIDENTE
Paolo Savona