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Bollettino


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Delibera n. 23271

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.ibsasset.org

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte è emerso che:

i. mediante il sito www.ibsasset.org, risultato attivo, disponibile anche in lingua italiana e registrato in forma anonima viene offerta al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni di trading su contract for difference (CFD) aventi come sottostante valute, azioni, indici, cripto-valute e materie prime;

ii. nel sito vengono prospettate tre tipologie di conto denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Gold", "Platinum" e "VIP";

iii. effettuata la registrazione è possibile accedere all'area riservata, che si compone di sette sezioni ("Riepilogo Account", "Informazione Personale", "Depositare", "Transactions", "Ritiro", "Verifica dell'account" e "Segnala un amico") e contiene un'apposita funzione dedicata al deposito di liquidità sul conto di trading;

iv. quanto all'entità giuridica cui ricondurre il sito, sono presenti generici riferimenti a "IBSasset" e nella sezione "Contattaci" è presente l'indirizzo di posta elettronica support@ibsasset.org;

VISTA la Delibera n. 23223 del 25.07.2024 con la quale si è ordinato a "IBSasset" di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere mediante il distinto sito internet www.ibsasset.co;

CONSIDERATO che, il sito internet www.ibsasset.org presenta contenuti e format grafico analoghi a quelli del predetto sito internet www.ibsasset.co;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito www.ibsasset.org è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite il predetto dominio viene offerta agli utenti sia la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito www.ibsasset.org è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito è risultato attivo, consultabile anche in lingua italiana, ed è stata riferita attività di contatto con la clientela italiana anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (c.d. cold calling); è stata altresì rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi dall'Italia mediante indirizzi IP italiani e sono pervenuti esposti da parte di soggetti italiani che hanno lamentato l'impossibilità di ottenere la restituzione delle somme impiegate;

CONSIDERATO che l'operatività svolta tramite il sito www.ibsasset.org non appare riconducibile ad alcuna società autorizzata ad esercitare professionalmente verso il pubblico italiano servizi di investimento;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito www.ibsasset.org consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

3 ottobre 2024

IL PRESIDENTE
Paolo Savona