Delibera n. 23272 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 23272
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://wallstreeteuro.io e le pagine https://panel.wallstreeteuro.io e https://trading.wallstreeteuro.io
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte è emerso che:
i. il sito https://wallstreeteuro.io, attivo e disponibile anche in lingua italiana, prospetta, previa l'apertura di un "conto di intermediazione", la possibilità di operare su azioni, opzioni, futures, ETF e fondi comuni di investimento; viene altresì prospettata la possibilità di avere una consulenza finanziaria per la creazione di portafogli azionari;
ii. per l'effettuazione delle predette operazioni è richiesta la registrazione tramite la selezione del collegamento ipertestuale "Apri un conto" che reindirizza alla pagina https://panel.wallstreeteuro.io che consente di accedere all'area riservata del sito dalla quale è possibile accedere, tramite la selezione del collegamento ipertestuale "Open Web Trade", ad una piattaforma di trading raggiungibile alla pagina web https://trading.wallstreeteuro.io;
iii. riguardo all'entità giuridica cui ricondurre il sito, si evidenzia che all'interno del medesimo sono presenti generici riferimenti a "Wallstreet Euro Futures LLC" e a "WSE";
VISTA la Delibera n. 23145 del 5 giugno 2024 con la quale si è ordinato a "Wallstreet Euro Futures LLC" e a "WSE" di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere mediante il distinto sito internet https://wallstreeteuro.com e le relative pagine https://panel.wallstreeteuro.com e https://trading.wallstreeteuro.com;
CONSIDERATO che, il sito internet https://wallstreeteuro.io presenta contenuti e format grafico analoghi a quelli del predetto sito internet https://wallstreeteuro.com;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito https://wallstreeteuro.io e le pagine https://panel.wallstreeteuro.io e https://trading.wallstreeteuro.io è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite il predetto dominio viene offerta agli utenti sia la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari sia la possibilità di usufruire del servizio di consulenza finanziaria in materia di investimenti;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito https://wallstreeteuro.io e le pagine https://panel.wallstreeteuro.io e https://trading.wallstreeteuro.io è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito è risultato attivo, consultabile anche in lingua italiana, ed è stata riferita attività di contatto con la clientela italiana (c.d. cold calling); è stata altresì rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi dall'Italia mediante indirizzi IP italiani e sono pervenute segnalazioni da parte di soggetti italiani che hanno, in un caso, lamentato l'impossibilità di ottenere la restituzione delle somme impiegate;
CONSIDERATO che l'operatività svolta tramite il sito https://wallstreeteuro.io e le pagine https://panel.wallstreeteuro.io e https://trading.wallstreeteuro.io non appare riconducibile ad alcuna società autorizzata ad esercitare professionalmente verso il pubblico italiano servizi di investimento;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito https://wallstreeteuro.io e le pagine https://panel.wallstreeteuro.io e https://trading.wallstreeteuro.io consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione/pubblicazione.
3 ottobre 2024
IL PRESIDENTE
Paolo Savona