Delibera n. 23277 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 23277
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite i siti internet https://2139.one, https://2139.nl, https://2139a.com e https://2139.lol
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
i. mediante i siti internet https://2139.one, https://2139.nl, https://2139a.com e https://2139.lol - risultati attivi, consultabili in lingua italiana e registrati in forma anonima - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare trading su futures e valute digitali tramite una piattaforma di trading;
ii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesta la registrazione sui siti tramite procedura disponibile anche per gli utenti connessi dall'Italia;
iii. quanto alla riconducibilità, nei siti https://2139.one, https://2139.nl, https://2139a.com e https://2139.lol sono presenti riferimenti alla "2139 Exchange", di cui è indicata la casella email "2139ex@gmail.com";
VISTA la delibera n. 23261 24 settembre 2024 con la quale si è ordinato alla succitata "2139 Exchange" di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite i distinti siti internet https://2139.online, https://2139.ltd e https://2139.fun;
CONSIDERATO che i siti internet https://2139.one, https://2139.nl, https://2139a.com e https://2139.lol presentano contenuti e format grafico identici a quelli dei predetti siti internet https://2139.online, https://2139.ltd e https://2139.fun;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite i siti internet https://2139.one, https://2139.nl, https://2139a.com e https://2139.lol è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di registrarsi ed aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite i siti internet https://2139.one, https://2139.nl, https://2139a.com e https://2139.lol è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto i predetti siti sono risultati disponibili in lingua italiana ed è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi dall'Italia mediante indirizzi IP italiani; inoltre, in relazione a detti siti è stata riferita attività di contatto con la clientela italiana mediante tecniche di comunicazione a distanza e sono pervenuti esposti da parte di risparmiatori italiani che hanno lamentato le perdite subite nella piattaforma "2139" e riferito come i potenziali clienti entrano in contatto con la detta piattaforma anche tramite passaparola e gruppi Telegram coi nomi di "2139" e "Mega Investment";
CONSIDERATO che i siti internet https://2139.one, https://2139.nl, https://2139a.com e https://2139.lol non risultano riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite i siti internet https://2139.one, https://2139.nl, https://2139a.com e https://2139.lol consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
9 ottobre 2024
IL PRESIDENTE
Paolo Savona