Delibera n. 23278 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 23278
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://gmtbrokers.net e la relativa pagina https://portal.tradingfxapp.app
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
i. mediante il sito internet https://gmtbrokers.net, risultato attivo, registrato in forma anonima e disponibile anche in lingua italiana, viene offerta al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni di trading sul mercato forex, su azioni, indici e valute digitali;
ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione al sito https://gmtbrokers.net tramite procedura disponibile anche per gli utenti connessi dall'Italia e l'apertura di un account di trading;
iii. effettuata la registrazione, è possibile accedere all'area riservata del sito disponibile all'ulteriore pagina https://portal.tradingfxapp.app ove sono presenti specifiche funzionalità, tra cui quella dedicata al deposito di denaro sul conto di trading;
iv. all'interno del sito https://gmtbrokers.net sono riportati riferimenti alla GMT Brokers Ltd nonché l'indicazione della casella di posta elettronica "support@gmtbrokers.net".
VISTA la delibera n. 23124 del 22 maggio 2024 con la quale si è ordinato alla succitata GMT Brokers Ltd di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il distinto sito internet https://gmtbrokers.com e la relativa pagina https://portal.tradingfxapp.net;
CONSIDERATO che il sito internet https://gmtbrokers.net e la relativa pagina https://portal.tradingfxapp.app presentano contenuti e format grafico identici a quelli del predetto sito internet https://gmtbrokers.com e la relativa pagina https://portal.tradingfxapp.net;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://gmtbrokers.net e la relativa pagina https://portal.tradingfxapp.app è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite detto dominio viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito internet https://gmtbrokers.net e la relativa pagina https://portal.tradingfxapp.app sono risultati disponibili anche in lingua italiana, è stata riferita attività di contatto verso risparmiatori italiani ed è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti a impedire la registrazione al sito https://gmtbrokers.net da parte degli utenti che tentino di iscriversi dall'Italia mediante indirizzi IP italiani;
CONSIDERATO che il sito internet https://gmtbrokers.net e la relativa pagina https://portal.tradingfxapp.app non sono risultati riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://gmtbrokers.net e la relativa pagina https://portal.tradingfxapp.app consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
9 ottobre 2024
IL PRESIDENTE
Paolo Savona