Delibera n. 23411 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 23411
Ordine, ai sensi dell’art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 (“TUF”), di porre termine alla violazione dell’art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito https://fusionlots.io e relativa pagina https://platform.fusionlots-techf.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”) e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
- mediante il sito internet https://fusionlots.io - risultato attivo e registrato in forma anonima - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni di trading su azioni e CFD relativi a indici, azioni, valute digitali e materie prime;
- per l’effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione al sito https://fusionlots.io - mediante procedura disponibile, anche per gli utenti italiani, in corrispondenza della pagina https://platform.fusionlots-techf.com – e l’apertura di un conto; in particolare, sul sito https://fusionlots.io sono menzionate sette tipologie di conto denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, “Standard”, “Bronzo”, “Argento”, “Oro”, “Platino”, “Pro” e “Vip”;
- all’interno dell’area riservata del sito https://fusionlots.io, risultata disponibile in lingua italiana in corrispondenza del menzionato dominio https://platform.fusionlots-techf.com, sono presenti specifiche funzionalità, tra cui quella dedicata al deposito ed al prelievo di denaro sul conto di trading;
- quanto alla riconducibilità, nei “Terms and Conditions” del sito https://fusionlots.io è indicato che la controparte contrattuale dell’utente che opera tramite la menzionata piattaforma è “FusionLots”;
VISTA la delibera n. 23179 del 26 giugno 2024 con cui si è ordinato di porre termine alla violazione dell’art. 18 Tuf posta in essere tramite il distinto sito internet https://fusionlots.com e la relativa pagina https://platform.fusionlots-techp.com;
CONSIDERATO che il sito internet https://fusionlots.io presenta un dominio parzialmente sovrapponibile a quello del sito https://fusionlots.com nonché analoghi contenuto e formato grafico;
CONSIDERATO che l’attività svolta tramite il sito internet https://fusionlots.io e la relativa pagina https://platform.fusionlots-techf.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all’art. 1, comma 5, del TUF, in quanto tramite detti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://fusionlots.io e la relativa pagina https://platform.fusionlots-techf.com, è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto è stata riferita attività di sollecitazione all’investimento mediante tecniche di comunicazione a distanza nei confronti di un risparmiatore italiano finalizzata a far aderire quest’ultimo alle iniziative promosse sul sito https://fusionlots.io. Inoltre, è stata rilevata l’assenza di meccanismi volti a impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al sito https://fusionlots.io (la cui area riservata è direttamente disponibile in lingua italiana) dall’Italia mediante indirizzi IP italiani ed è pervenuto l’esposto di un risparmiatore italiano che ha lamentato l’impossibilità di ottenere la restituzione delle somme impiegate per operare tramite la menzionata piattaforma;
CONSIDERATO che l’operatività rilevata sul sito https://fusionlots.io e la relativa pagina https://platform.fusionlots-techf.com non è risultata riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all’art. 18, comma 1, del TUF ai sensi del quale “L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi”;
RITENUTO, quindi, che l’operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell’art. 18, comma 1, del TUF;
VISTO che, secondo quanto previsto dall’art. 7-octies, lett. b), del TUF - titolato “Poteri di contrasto all’abusivismo” - la Consob “può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione”;
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all’adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell’art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://fusionlots.io e la relativa pagina https://platform.fusionlots-techf.com consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
29 gennaio 2025
IL PRESIDENTE
Paolo Savona