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Bollettino


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Delibera n. 23484

Determinazione per le dichiarazioni non finanziarie pubblicate nell’anno 2024 dei parametri previsti dall'art. 6 del regolamento adottato con delibera n. 20267 del 18 gennaio 2018

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTO il decreto legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016 (“il Decreto”) come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 1073, L. 30 dicembre 2018, n. 145, che ha introdotto, all'art. 2, l'obbligo di pubblicare la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario ("DNF") in capo agli enti di interesse pubblico, come definiti nel decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, che abbiano avuto, in media, durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a cinquecento e alla data di chiusura del bilancio abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali: a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro; b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro;

VISTO l'art. 7 del Decreto, che ha introdotto, per i soggetti diversi da quelli obbligati ai sensi dell'art. 2, la facoltà di redigere e pubblicare DNF provviste della dicitura di conformità al decreto legislativo in parola, qualora redatte in ottemperanza a quanto disposto dal decreto medesimo;

VISTO l’art. 9, comma 1, lett. b), del Decreto, che attribuisce alla Consob, sentite Banca d’Italia e IVASS per i profili di competenza con riferimento ai soggetti da esse vigilati, il potere di disciplinare con regolamento le modalità e i termini per il controllo dalla stessa effettuato sulle DNF;

VISTO l’art. 14-ter introdotto dalla legge n. 15 del 21 febbraio 2025,  di conversione del decreto-legge n. 202 del 27 dicembre 2024, ai sensi del quale “In relazione all’entrata in vigore, il 25 settembre 2024, del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, che ha abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, continuano ad applicarsi gli articoli 8 e 9 del citato decreto legislativo n. 254 del 2016 e la relativa disciplina attuativa con riguardo alle violazioni in materia di dichiarazioni non finanziarie concernenti gli esercizi avviati anteriormente al 1° gennaio 2024”;

VISTA la disciplina attuativa del suddetto decreto contenuta nel Regolamento approvato con delibera Consob n. 20267 del 18 gennaio 2018;

VISTO l'articolo 6, comma 1, del Regolamento approvato con delibera Consob n. 20267 del 18 gennaio 2018 (“il Regolamento”) in attuazione del suddetto articolo 9, ai sensi del quale “la Consob effettua il controllo sulle dichiarazioni non finanziarie su base campionaria”;

VISTO, in particolare, il comma 2 del medesimo articolo 6 in base al quale la Consob stabilisce ogni anno, ai fini dell'individuazione dell'insieme dei soggetti le cui dichiarazioni non finanziarie verranno sottoposte a controllo, i parametri di riferimento per la suddetta individuazione, tenendo conto, tra l’altro:

a) delle segnalazioni ricevute dall'organo di controllo e dal revisore legale;

b) dei casi in cui il revisore designato esprima un’attestazione con rilievi, un’attestazione negativa o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un’attestazione;

c) delle informazioni significative ricevute da altre pubbliche amministrazioni o soggetti interessati;

d) degli elementi acquisiti in relazione agli emittenti assoggettati al controllo sull’informativa finanziaria ai sensi dell’articolo 89-quater del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e le successive modificazioni ("Regolamento Emittenti") che possano essere rilevanti per l’informativa non finanziaria;

VISTO il comma 3 del citato articolo 6 del Regolamento, secondo cui la Consob, al fine di consentire che un soggetto, anche in assenza degli elementi sopra rappresentati, possa essere selezionato per il controllo, stabilisce i criteri sulla base dei quali una quota dei soggetti le cui DNF verranno sottoposte a controllo è determinata sulla base di un approccio fondato sulla selezione casuale e sulla rotazione;

CONSIDERATO che con riferimento alle DNF pubblicate fino alla data del 31 dicembre 2024 non si sono verificati i presupposti per l’applicazione dei parametri stabiliti dal citato art. 6, comma 2, ettere (a), (b) e (c);

RAVVISATA altresì la necessità, con riferimento al parametro di cui al punto (d) del suddetto art. 6, comma 2, di individuare un gruppo di soggetti che siano stati selezionati anche sulla base degli elementi acquisiti nell’ambito della vigilanza ex art. 89-quater del Regolamento Emittenti, tenuto conto del Public Statement dell’ESMA recante le European common enforcement priorities for 2023 annual financial reports (“ECEP 2023”);

CONSIDERATO che la norma consente di fissare ulteriori criteri ai fini della determinazione dei soggetti da sottoporre al controllo in esame;

RITENUTO che sia opportuno includere nella selezione un gruppo di emittenti individuati sulla base di un criterio che tenga conto della rappresentatività del settore di appartenenza e della rischiosità specifica, al netto di esigenze di rotazione dei soggetti da selezionare, rispetto alle priorità di vigilanza individuate nelle ECEP 2023 in tema di clima e tassonomia;

RITENUTO, altresì, di considerare, ai fini della selezione, gli esiti dell’attività di vigilanza svolta dalla Consob su determinate società, in particolare nei casi in cui siano stati acquisiti elementi in merito alla presenza di aree di miglioramento nel contenuto delle DNF o nelle procedure di raccolta dati e di redazione delle stesse;

D E L I B E R A

1. I parametri per l’individuazione dell’insieme dei soggetti le cui DNF verranno sottoposte a controllo, di cui dall'articolo 6, comma 2, del Regolamento, sono i seguenti:

a) con riferimento agli emittenti assoggettati al controllo sull’informativa finanziaria ai sensi dell’articolo 89-quater del Regolamento Emittenti, la selezione è effettuata tenendo conto delle priorità di vigilanza individuate dall’ESMA nelle ECEP 2023 con riferimento al clima e ad altre materie ambientali, sia relativamente ai bilanci che alle dichiarazioni non finanziarie;

b) vengono inoltre selezionati soggetti individuati in considerazione della rappresentatività del settore di appartenenza e della rischiosità specifica, al netto di esigenze di rotazione, rispetto alle suddette priorità di vigilanza, relativamente a quanto riportato in tema di clima e tassonomia nelle dichiarazioni non finanziarie;

c) vengono infine presi in considerazione i soggetti in relazione ai quali, in esito all’attività di vigilanza svolta dalla Consob, siano stati acquisiti elementi in merito alla presenza di aree di miglioramento nel contenuto delle DNF o nelle procedure di raccolta dati e di redazione delle stesse.

2. Ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Regolamento, il criterio per la selezione casuale è l’estrazione di un certo numero di soggetti, al netto delle società individuate sulla base dei criteri di cui al precedente punto 1, mediante un procedimento di generazione casuale dei numeri replicabile.

La presente delibera verrà pubblicata nel Bollettino della Consob.

26 marzo 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Savona