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Bollettino


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Delibera n. 23505

Sospensione di Rendimento Etico S.r.l., per il periodo di un anno, dalla prestazione del servizio di intermediazione nella concessione di prestiti ai sensi dell’art. 30 par. 2, lett. h), del Regolamento (UE) 2020/1503 del 7 ottobre 2020

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese;

VISTI i Regolamenti delegati della Commissione europea che integrano il citato Regolamento (UE) 2020/1503;

VISTO l’art. 4-sexies.1, comma 2 del predetto decreto, secondo cui la Consob e la Banca d'Italia sono le autorità nazionali competenti ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1503, degli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo Regolamento, secondo le attribuzioni e competenze spettanti rispettivamente: a) alla Consob ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 3 del medesimo decreto; b) alla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 2 del medesimo decreto;

VISTO l’art. 4-sexies.1, comma 5, lett. a) del predetto decreto, ai sensi del quale per le finalità indicate al comma 2, la Consob è l’autorità competente: a) ad assicurare l’osservanza degli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2020/1503: 1) in materia di trasparenza, ivi inclusi gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi di crowdfunding; 2) in materia di correttezza, ivi incluse le procedure per la corretta prestazione dei servizi di crowdfunding, la gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, compresi quelli derivanti dai sistemi di remunerazione e incentivazione, gli incentivi, il trattamento dei reclami, le modalità di esercizio della funzione di controllo della conformità alle norme ove prevista;

VISTO l’art. 4-sexies.1, comma 11 del predetto decreto, ai sensi del quale per adempiere ai compiti in materia di servizi di crowdfunding previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalle relative disposizioni attuative, nonché dal Regolamento (UE) 2020/1503, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo Regolamento, la Banca d'Italia e la Consob dispongono, secondo le rispettive attribuzioni e finalità, dei poteri di indagine e di vigilanza previsti dall’articolo 30 del Regolamento (UE) 2020/1503, nonché dei poteri previsti dal medesimo decreto in materia di disciplina degli intermediari;

VISTO l’art. 30, par. 2, lett. h) del Regolamento (UE) 2020/1503, secondo cui le autorità competenti dispongono, tra l’altro, del potere di sospendere la prestazione dei servizi di crowdfunding se ritengono che la situazione del fornitore sia tale che la prestazione dei servizi di crowdfunding pregiudicherebbe gli interessi degli investitori;

VISTO il Regolamento Consob in materia di servizi di crowdfunding alle imprese, approvato con delibera n. 22720 del 1° giugno 2023;

VISTA la delibera Consob n. 22887 del 10 novembre 2023 con cui Rendimento Etico S.r.l. è stata autorizzata, sentita la Banca d’Italia, come fornitore di servizi di crowdfunding per le imprese ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1503 allo svolgimento del servizio di crowdfunding di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), sub i), del medesimo Regolamento (UE) 2020/1503, consistente nell’intermediazione nella concessione di prestiti;

CONSIDERATI gli esiti degli accertamenti ispettivi nei confronti di Rendimento Etico S.r.l., avviati dalla Consob in data 18 giugno 2024 e conclusi in data 19 novembre 2024;

CONSIDERATO, in particolare, che dalle evidenze ispettive sono emerse gravi e pervasive carenze e irregolarità nell’implementazione e applicazione delle procedure che governano la prestazione del servizio di crowdfunding cui Rendimento Etico S.r.l. è autorizzata, afferenti a numerosi aspetti caratterizzanti l’operatività della Società in materia di conflitti di interesse, di processo di valutazione e selezione dei progetti, di classificazione della clientela, di verifiche sugli investitori non sofisticati, nonché di informativa alla clientela e di trattazione dei reclami;

VISTA la delibera n. 23354 del 10 dicembre 2024, con cui Rendimento Etico – in ragione delle risultanze ispettive secondo cui l’operatività del citato fornitore è risultata gravemente contraria all’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale e nel migliore interesse dei clienti imposto dall’art. 3, par. 2, del Regolamento (UE) 2020/1503 – è stata sospesa, per un periodo di 120 giorni, dalla prestazione del servizio di intermediazione nella concessione di prestiti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30, par. 2, lett. h), del Regolamento;

CONSIDERATO che con l’anzidetta delibera n. 23354 è stato previsto che il ripristino delle condizioni di corretta operatività non può prescindere dall’adozione di misure interne volte a:

  • assicurare il rispetto delle procedure interne in materia di conflitti di interessi e di trattazione dei reclami;
  • garantire il rispetto del limite massimo di raccolta (pari a € 5 milioni) per singolo titolare di progetto nei 12 mesi antecedenti la pubblicazione dell’offerta, tramite appositi presidi di monitoraggio;
  • assicurare un processo di selezione dei progetti efficace, che consenta agli organi interessati di effettuare le valutazioni di competenza alla luce di un set informativo completo ed adeguato;
  • revisionare le procedure interne relative alla classificazione della clientela e alle verifiche sugli investitori non sofisticati per renderle conformi alle previsioni del Regolamento (UE) 2020/1503 e garantirne il rispetto anche nei confronti degli investitori già registrati e classificati;
  • pubblicare tutte le informazioni obbligatorie previste dal Regolamento (UE) 2020/1503 e dai relativi Regolamenti delegati, nonché dalle procedure interne adottate da Rendimento Etico S.r.l. e rafforzare i presidi per fornire ai (potenziali) investitori un’informativa completa, chiara e non fuorviante in merito alle singole offerte, sia aperte che chiuse;

TENUTO CONTO che la sospensione disposta con la citata delibera, notificata in data 10 dicembre 2024, termina i propri effetti in data 9 aprile 2025;

CONSIDERATO che, con nota del 2 aprile 2025, come anche anticipato nel corso della riunione tenutasi con gli esponenti della Società in data 25 marzo 2025, quest’ultima ha rappresentato di “essersi attivata per risolvere al meglio e compiutamente tutte le criticità di cui alla (…) Delibera n. 23354 del 10/12/2024 e - ha manifestato - la necessità di un ulteriore termine rispetto alla scadenza del 9 aprile 2025 (di cui alla suddetta Delibera) per la presentazione delle misure di rimedio adottate dalla società”;

TENUTO CONTO che la Società non ha, pertanto, sottoposto alla Consob in tempo utile rispetto alla citata data del 9 aprile 2025 elementi atti a dimostrare di aver compiutamente ottemperato al ripristino delle indicate condizioni di corretta operatività;

RICHIAMATI gli esiti delle verifiche ispettive rappresentati nella delibera n. 23354 del 10 dicembre 2024;

RITENUTA, in ragione del perdurante pericolo grave ed attuale di pregiudizio degli interessi degli investitori, la sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza per l’adozione di un ulteriore provvedimento di sospensione di cui all’art. 30, par. 2, lett. h) del Regolamento (UE) 2020/1503;

VISTE le attribuzioni e le competenze rispettivamente spettanti alla Consob e alla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 4-sexies.1, comma 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VALUTATE le possibili misure da adottare, nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità che presiedono all’azione di vigilanza e all’esercizio dei poteri previsti dall’art. 30 del Regolamento (UE) 2020/1503, al fine di evitare che le anomalie e carenze di Rendimento Etico S.r.l., ledano ulteriormente gli interessi degli investitori;

D E L I B E R A:

Rendimento Etico S.r.l., con sede a Milano, via Fabio Filzi n. 27, è sospesa dalla prestazione del servizio di intermediazione nella concessione di prestiti per il periodo di un ulteriore anno, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30, par. 2, lett. h), del Regolamento (UE) 2020/1503 del 7 ottobre 2020.

La revoca della sospensione è subordinata al pieno ed effettivo superamento delle criticità riscontrate.

Nel periodo di sospensione rimangono fermi e continuano a dover essere rispettati gli obblighi assunti con i titolari di progetti e con gli investitori in relazione alle offerte già concluse per le quali gli importi acquisiti devono ancora essere restituiti agli investitori.

La Società, entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, trasmetterà alla Consob le misure adottate per il ripristino delle indicate condizioni di corretta operatività; quindi, trasmetterà mensilmente aggiornamenti sullo stato di avanzamento dell’implementazione delle indicate misure. Dette comunicazioni dovranno essere corredate dalle valutazioni degli organi di controllo sulla piena efficacia e adeguatezza delle misure di rimedio intraprese.

Il presente provvedimento verrà notificato a Rendimento Etico S.r.l. e pubblicato sul sito internet della Consob. Lo stesso verrà, inoltre, trasmesso alla Banca d’Italia per i profili di competenza.

Si invita Rendimento Etico S.r.l. a dare notizia sul proprio sito internet del presente provvedimento e dei suoi effetti, ai sensi dell’art. 30, par. 2, lett. g) del Regolamento (UE) 2020/1503.

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla data di notifica.

9 aprile 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Savona