Aggregatore Risorse

Bollettino


« Indietro

Delibera n. 22444

Ordine, ai sensi dell' art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell' art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.sungerfx.com e la relativa pagina https://crm.sungerfx.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito www.sungerfx.com – attivo e registrato dalla Sungerfx Limited - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare trading su CFD aventi come sottostante valute, indici e commodities tramite la piattaforma Metatrader5;

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione al sito www.sungerfx.com, l' apertura di un account di trading e l' impiego di somme di denaro;

iii. per effettuare la registrazione, nella Home page del sito è presente un apposito link denominato "Register a live account – open an account" che reindirizza l' utente alla pagina https://crm.sungerfx.com dove, oltre al form per la registrazione sono presenti le indicazioni per operare nel trading on line, a tal fine si legge "4 steps to open a transaction";

iv. quanto alla riconducibilità, il sito www.sungerfx.com risulta registrato in capo alla Sungerfx Limited, tuttavia all' interno dello stesso si trovano solo generici riferimenti a "Sunger" senza indicazione dell' indirizzo di una sede;

CONSIDERATO che l' attività svolta tramite il sito www.sungerfx.com e la pagina https://crm.sungerfx.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all' art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito www.sungerfx.com e la pagina https://crm.sungerfx.com, è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto è stata riferita attività di contatto mediante tecniche di comunicazione a distanza nei confronti dei risparmiatori italiani (cd. cold calling); inoltre, sono state riferite perdite patrimoniali da parte di risparmiatori italiani in relazione alle iniziative promosse mediante il sito www.sungerfx.com;

CONSIDERATO che la società denominata Sungerfx Limited, cui è riferibile il sito internet www.sungerfx.com in qualità di "Registrant", non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell' albo tenuto dalla Consob ai sensi dell' art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all' art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l' operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell' art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall' art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all' abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all' adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell' art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito www.sungerfx.com e la pagina https://crm.sungerfx.com consistente nell' offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

6 settembre 2022

IL PRESIDENTE
Paolo Savona