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Bollettino


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Delibera n. 17974

Radiazione del sig. Marco Zanella dall'albo unico dei promotori finanziari

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 11522 del 1° luglio 1998;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e le successive modificazioni;

VISTO il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000, e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all'applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 10115 dell'8 luglio 1996, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei promotori finanziari del Sig. Marco Zanella, nato a Gavardo (BS) il 28 settembre 1971 e residente [… omissis …];

VISTA la nota della Sig.ra … del 15 dicembre 2009, con cui sono state segnalate alla Divisione Intermediari – Ufficio Vigilanza e Albo Promotori alcune irregolarità che il Sig. Marco Zanella avrebbe posto in essere nello svolgimento dell'attività di offerta fuori sede;

VISTE le note di UGF Banca S.p.A. del 23 febbraio 2010, del 19 maggio 2010, del 6 luglio 2010 e del 21 settembre 2010, di Banca di Credito Cooperativo di Brescia S.c.r.l. del 26 marzo 2010, di Banca Valsabbina S.c.p.A. del 29 marzo 2010, di Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. del 30 marzo 2010, di Unicredit Business Partner S.c.p.A. del 2 aprile 2010, di UBI Banco di Brescia S.p.A. del 9 aprile 2010 e di UBI Banca S.c.p.A. del 12 aprile 2010;

CONSIDERATO che nella predetta nota si assume che il Sig. Zanella abbia contraffatto la firma della Sig.ra … in calce ai moduli di richiesta di emissione di alcuni assegni circolari a valere sul c/c n. …, acceso presso la UGF Banca S.p.A. e a lei intestato, acquisito la disponibilità della somma di € 93.500,00 e consegnato alla cliente rendicontazione non veritiera in merito alle operazioni di investimento effettuate;

CONSIDERATO, in particolare, che il Sig. Zanella avrebbe richiesto l'emissione dei seguenti assegni circolari:

Numero d'ordine

Numero assegno

Data emissione

Importo

Beneficiario

1

04.09.2006

€ 3.000,00

2

04.09.2006

€ 10.000,00

3

04.06.2009

€ 3.000,00

4

03.10.2006

€ 2.300,00

5

21.12.2006

€ 4.000,00

6

21.12.2006

€ 7.000,00

7

21.12.2006

€ 6.000,00

8

21.12.2006

€ 25.000,00

9

06.02.2007

€ 11.000,00

10

24.08.2007

€ 6.000,00

11

24.08.2007

€ 3.000,00

12

12.03.2008

€ 3.000,00

13

12.03.2008

€3.200,00

14

12.03.2008

€ 1.000,00

15

30.01.2009

€ 6.000,00

TOTALE

€ 93.500.00



CONSIDERATO, inoltre, che, dalla nota della Sig.ra … e dalla documentazione trasmessa con le citate note dalle banche negoziatrici degli assegni, è emerso che:

1. quanto alle richieste di emissione:

  • la Sig.ra … ha disconosciuto tutte le firme apposte in calce ai moduli, ad eccezione delle sottoscrizioni presenti sui moduli datati 21 dicembre 2006 (relativo agli assegni nn. …, …, …, …) e 6 febbraio 2007 (riguardante l'assegno n. …);
  • gli assegni nn. …, …, …, …, …, …, … e … sono stati ritirati dal promotore;

2. quanto alla negoziazione:

  • gli assegni nn. … e … sono stati negoziati il 5.9.2006 presso l'ex Agenzia n. …, mediante versamento sul c/c n. …, intestato alla società …. e presentati per l'incasso dal Sig. …, in qualità di legale rappresentante della società;
  • l'assegno n. … è stato negoziato il 7.9.2006 presso l'Agenzia n…., mediante versamento sul c/c n. … intestato alla Sig.ra …, che ha presentato l'assegno per l'incasso;
  • l'assegno n. … è stato negoziato il 4.10.2006 presso l'Agenzia n. …., mediante versamento sul c/c n. … intestato alla Sig.ra … e su cui risulta conferita la procura ad operare al Sig. Marco Zanella;
  • gli assegni nn. …, …, … e … sono stati negoziati – rispettivamente – il 28.12.2006, il 28.12.2006, il 28.8.2007 e il 19.3.2008 presso l'Agenzia n. …, mediante versamento sul c/c n. … intestato al Sig. Marco Zanella;
  • l'assegno n. … è stato negoziato il 22.12.2006 presso la Filiale di …, mediante versamento in circolarità sul c/c n. … intestato al Sig. …; l'operazione è stata eseguita dalla Sig.ra …, delegata – unitamente al Sig. Marco Zanella – ad operare sul conto;
  • l'assegno n. … è stato negoziato il 28.12.2006 presso la Filiale …, mediante versamento sul c/c n. … intestato alla Sig.ra …, che ha eseguito l'operazione, e al Sig. …;
  • l'assegno n. … è stato negoziato il 7.2.2007 presso la Filiale …, mediante versamento sul c/c n. … intestato ai Sigg. … e …, che ha eseguito l'operazione;
  • l'assegno n. … è stato negoziato il 24.8.2007 presso la Filiale …., mediante versamento sul c/c n. … intestato al Sig. …; la firma apposta sulla distinta e quella di girata, apposta sul titolo, sono riconducibili al Sig. Marco Zanella, delegato ad operare sul conto;
  • gli assegni n. … e … sono stati negoziati il 27.3.2008 presso la Filiale …, mediante versamento sul c/c n. … intestato al Sig. …, che ha eseguito l'operazione;
  • l'assegno n. … è stato negoziato il 2.3.2009 presso la Filiale …, mediante versamento sul c/c n. … intestato ai Sigg. … (che ha effettuato l'operazione) e ...;

CONSIDERATO, altresì, che i Sigg. …, …, … ed … – beneficiari, rispettivamente, degli assegni circolari nn. …, …, …, … e … – rientravano tra i clienti assegnati al promotore Sig. Zanella;

CONSIDERATO, infine, che il Sig. Zanella ha consegnato alla Sig.ra … alcuni rendiconti, datati 24 novembre 2006, 29 gennaio 2007, 3 aprile 2007, 6 giugno 2007, 10 luglio 2007, 8 ottobre 2007, 18 febbraio 2008, 11 giugno 2008, 9 settembre 2008, 15 ottobre 2008, 17 febbraio 2009 e 8 maggio 2009 e che nel prospetto trasmesso da UGF Banca S.p.A. con nota del 19 maggio 2010 è attestata la differenza di valore tra la rendicontazione prodotta dal promotore e quella ufficiale dell'intermediario per i prodotti Millenium Capital, Lehman Brothers, Unipol Breve, Eur, FastWeb S.p.A. AOR;

VISTA la nota del 25 novembre 2010 notificata il successivo 30 novembre 2010, con cui, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998, al Sig. Zanella è stata contestata la violazione dell'art. 107, comma 1, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 (già art. 93, comma 1, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11522/1998, come successivamente modificato ed integrato), per avere:

  • acquisito, anche mediante distrazione, la disponibilità della somma di € 93.500,00 di pertinenza della cliente Sig.ra …;
  • contraffatto la firma della predetta cliente in calce ai moduli di richiesta di emissione dei suindicati assegni circolari;
  • trasmesso alla cliente documenti non rispondenti al vero;

VISTA la Relazione Istruttoria della Divisione Intermediari del 2 maggio 2011, nella quale la Divisione ha ritenuto accertate tutte le violazioni contestate al promotore;

VISTA la nota del 5 maggio 2011, notificata all'interessato il 16 maggio 2011, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato al Sig. Zanella l'avvio della parte istruttoria della decisione relativa al procedimento in oggetto, rendendolo edotto della facoltà di presentare memorie scritte e documenti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione e allegando alla stessa copia della Relazione Istruttoria predisposta dalla Divisione Intermediari;

RILEVATO che nel corso dell'intero procedimento sanzionatorio il Sig. Zanella non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni difensive, né ha chiesto di essere sentito personalmente in merito ai fatti oggetto di contestazione;

VISTA la Relazione per la Commissione del 17 ottobre 2011, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nei termini di seguito rappresentati:

1. relativamente alla qualificazione dei fatti, dall'esame della documentazione complessivamente acquisita agli atti emergono numerosi e circostanziati elementi che confermano la sussistenza delle violazioni contestate al Sig. Marco Zanella; gli accertamenti compiuti sulle circostanze di emissione e negoziazione degli assegni circolari hanno infatti evidenziato la riconducibilità di dette operazioni allo stesso promotore. In particolare:

- gli assegni nn. …, … …, … e … sono stati intestati a persone che figuravano tra i clienti assegnati al promotore (rispettivamente, ai Sigg. …, …, … ed …);

- gli assegni nn. …, …e … sono stati negoziati su conti correnti su cui il Sig. Zanella era delegato ad operare;

- gli assegni nn. …, …, … e … sono stati versati su un conto corrente intestato al promotore;

- la Sig.ra … ha disconosciuto la firma sui moduli di richiesta degli assegni nn. …, … e …, che risultano essere stati ritirati dal promotore;

- quanto alla consegna di documentazione non veritiera, rappresentata dai numerosi rendiconti agli atti del fascicolo istruttorio, la significativa difformità tra la rendicontazione fornita al cliente dal promotore e la situazione reale spicca all'evidenza dall'analisi del prospetto trasmesso da UGF Banca S.p.A.;

2. relativamente alla sanzione applicabile nel caso di specie, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione del provvedimento di radiazione dall'Albo unico dei promotori finanziari, di cui all'art. 196, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 58 del 1998, posto che:

- ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Regolamento n. 16190/2007 (già art. 98, comma 1, e poi art. 96, comma 1, del Regolamento n. 11522/1998), la Consob irroga le sanzioni di cui all'articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D. Lgs. n. 58/1998, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;

- ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. a), nn. 3, 4 e 5 del Regolamento n. 16190/2007 (già art. 98, comma 2, lett. a), nn. 3, 4 e 5, e poi art. 96, comma 2, lett. a), nn. 3, 4 e 5 del Regolamento n. 11522/1998), la Consob dispone la radiazione dall'Albo unico dei promotori finanziari in caso di contraffazione della firma del cliente o del potenziale cliente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni dal medesimo poste in essere, acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza del cliente o del potenziale cliente, nonché di comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero;

- nel caso di specie, stante il contesto in cui sono state poste in essere, tutte le violazioni sono da qualificarsi come connotate da particolare gravità e tali da compromettere in modo radicale l'affidabilità del Sig. Zanella nei confronti della clientela nonché dei potenziali investitori, avuto riguardo:

  • alla pluralità di comportamenti illeciti accertati e all'ampiezza dell'arco temporale (settembre 2006 e maggio 2009) entro cui i medesimi risultano essere stati commessi;
  • alle modalità fraudolente con le quali le condotte sono state poste in essere;
  • alla significativa entità delle disponibilità liquide sottratte (per un importo pari a € 93.500,00);

RITENUTO, in considerazione di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, di condividere quanto rappresentato dal medesimo Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti e alla sanzione da applicare nel caso di specie;

D E L I B E R A:

Il Sig. Marco Zanella, nato a Gavardo (BS) il 28 settembre 1971 e residente a [… omissis …], è radiato dall'Albo unico dei promotori finanziari.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di notifica.

Milano, 19 ottobre 2011

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas