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Bollettino


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Delibera n. 17980

Radiazione del sig. Enzo Canzoneri dall'albo unico dei promotori finanziari

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all'applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 14460 del 9 marzo 2004, recante l'iscrizione all'Albo unico dei promotori finanziari del Sig. Enzo Canzoneri, nato il 27 dicembre 1964 a Palermo, residente a Trieste in [… omissis …];

VISTE le note del 30 settembre 2009, 2 novembre 2009, 10 febbraio 2010, 7 maggio 2010, 4 agosto 2010 e 29 ottobre 2010, con le quali Banca Network Investimenti S.p.A. e Finecobank S.p.A. hanno segnalato talune gravi irregolarità compiute dal Sig. Enzo Canzoneri nell'ambito dell'attività di promotore finanziario nei confronti del cliente Sig. …;

RILEVATO che dalle suddette note e dalla documentazione ivi allegata è emerso che:

- con reclamo formulato dinanzi all'Intermediario in data 30 giugno 2009 e con dichiarazione in data 5 agosto 2009 il cliente Sig. … ha chiesto chiarimenti in merito agli investimenti disposti per il tramite del promotore e denunciato l'esistenza di un c/c acceso, a sua insaputa, presso Finecobank S.p.A. rappresentando di essere stato "vittima di un furto di identità e di capitali";

- in esito alle verifiche interne svolte dall'Intermediario, è risultato che il Sig. Canzoneri avrebbe disposto, mediante contraffazione della firma del cliente Sig. …, le seguenti operazioni in strumenti finanziari:

- richiesta di rimborso, datata 19 giugno 2009, di n. 163,023 quote del fondo denominato "JPM Euro Liquid Reserve" con accredito del relativo importo di € 17.626,78 sul c/c n. … acceso presso Finecobank S.p.A. ed intestato al suddetto cliente;

- richiesta di rimborso, datata 5 agosto 2008, di n. 1.532 quote del fondo denominato "JPM Fleming Euro Liquid Reserve" con accredito del relativo importo di € 163.248,48 sul c/c n. … acceso presso Finecobank S.p.A. ed intestato al cliente;

- richiesta di rimborso, datata 5 agosto 2008, di n. 1.922,715 quote del fondo denominato "US Aggreg. Bond USA" con accredito del relativo importo di € 15.240,80 sul c/c n. … acceso presso Finecobank S.p.A. ed intestato al cliente;

- richiesta di rimborso, datata 18 marzo 2008, di n. 515,480 quote del fondo denominato "JPM India" con accredito del relativo importo di € 24.920,19 sul c/c n. … acceso presso Finecobank S.p.A. ed intestato al cliente;

- richiesta di rimborso, datata 8 agosto 2006, di n. 4.500 quote del fondo denominato "JPM US Bond" con accredito del relativo importo di € 40.768,39 sul c/c n. … acceso presso Finecobank S.p.A. ed intestato al cliente;

- richiesta di rimborso, datata 20 luglio 2006, di n. 400 quote del fondo denominato "JPM US Bond" con accredito del relativo importo di € 3.574,32 sul c/c n. … acceso presso Finecobank S.p.A. ed intestato al cliente;

- il promotore, inoltre, falsificando la firma del medesimo cliente Sig. … sulla relativa modulistica contrattuale, avrebbe disposto le seguenti operazioni:

data operazione

causale

Importo €

ordinante

Banca mittente

beneficiario

Banca destinataria

25.6.2008

Disposizione bonifico

10.000,00

Banca Network Investimenti spa c/c …

Fineco Banca ICQ - …

22.10.2007

Sottoscrizione polizza net bonus

100.000,00

Banca Network Investimenti spa c/c …

3.8.2007

Disposizione bonifico

6.200,00

Banca Network Investimenti spa c/c …

Fineco Banca ICQ - …

4.8.2006

Disposizione bonifico

6.300,00

Banca Network Investimenti spa c/c …

Fineco Banca ICQ - …

26.5.2006

Disposizione bonifico

10.000,00

Banca Network Investimenti spa c/c …

Fineco Banca ICQ - …

28.3.2006

Disposizione bonifico

10.000,00

Banca Network Investimenti spa c/c …

Fineco Banca ICQ - …

10.20.2006

Disposizione bonifico

10.000,00

Banca Network Investimenti spa c/c …

Fineco Banca ICQ - …

25.10.2005

Disposizione bonifico

10.000,00

Banca Network Investimenti spa c/c …

Fineco Banca ICQ - …



- dall'esame delle movimentazioni effettuate sul conto corrente n. … intestato al Sig. … presso Finecobank è risultato che sul medesimo il cliente non aveva rilasciato alcuna delega dispositiva a terzi e che erano state eseguite, a valere sul predetto c/c, n. 43 operazioni di bonifico estero per un totale di € 355.430,02 in favore di conti correnti intestati al promotore;

VISTA la propria delibera n. 17573 del 23 novembre 2010, notificata all'interessato il 15 marzo 2011, con cui il Sig. Enzo Canzoneri, in relazione ai fatti di cui sopra, è stato sospeso in via cautelare dall'attività di promotore finanziario per un periodo di sessanta giorni;

VISTA la nota del 25 novembre 2010, notificata all'interessato il 23 febbraio 2011, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori, in relazione ai medesimi fatti posti a base del provvedimento cautelare sopra richiamato, ha contestato al Sig. Enzo Canzoneri la violazione dell'art. 107, comma 1, del regolamento Consob n. 16190/2007, per avere:

  • acquisito la disponibilità della somma di € 355.430,02 di pertinenza del cliente Sig. …;
  • eseguito operazioni non autorizzate dal cliente;
  • contraffatto la firma del cliente sulla relativa modulistica contrattuale;

RILEVATO che nel corso della prima fase del procedimento il promotore non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni difensive, non ha chiesto di essere sentito personalmente in merito ai fatti oggetto di contestazione, né ha presentato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio avviato nei suoi confronti;

VISTA la nota del 21 giugno 2011, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori, ha trasmesso all'Ufficio Sanzioni Amministrative la Relazione Istruttoria e il Fascicolo Istruttorio relativi al procedimento in oggetto;

CONSIDERATO che nella suddetta Relazione Istruttoria la Divisione competente ha ritenuto definitivamente accertate tutte le fattispecie oggetto di contestazione;

VISTA la nota del 26 luglio 2011, notificata al promotore il 4 agosto 2011, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato al Sig. Enzo Canzoneri l'avvio della "parte istruttoria per la decisione" relativa al procedimento in oggetto, rendendolo edotto della facoltà di presentare memorie scritte e documenti, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, ed allegando alla stessa copia della citata Relazione;

RILEVATO che anche nel corso della seconda fase del procedimento non sono pervenute memorie scritte o documenti da parte del predetto promotore;

VISTA la Relazione per la Commissione del 17 ottobre 2011, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nei termini di seguito richiamati:

relativamente alla qualificazione dei fatti, il medesimo Ufficio, in esito all'istruttoria svolta, ha ravvisato numerosi e circostanziati elementi che confermano la grave e reiterata condotta irregolare posta in essere dal Sig. Enzo Canzoneri, talché le contestazioni formulate a suo carico si considerano tutte pienamente accertate;

in tale contesto, si dà atto che il promotore non ha ritenuto di presentare alcuna memoria difensiva nel corso dell'intero procedimento sanzionatorio, funzionale ad una diversa qualificazione di quanto oggetto di contestazione;

relativamente alla sanzione da applicare al caso di specie, l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha proposto l'adozione del provvedimento di radiazione dall'Albo unico dei promotori finanziari di cui all'art. 196, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 58/1998, posto che:

ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Regolamento n. 16190/2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all'articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del d.lgs. n. 58/1998, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;

ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. a), n. 3, n. 4 e n. 7 del citato Regolamento, la Consob dispone la radiazione dall'Albo unico dei promotori finanziari in caso di contraffazione della firma del cliente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni di investimento dal medesimo poste in essere, di acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza della clientela, e di perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente;

l'entità delle disponibilità liquide sottratte, la rilevante gravità del danno prodotto al cliente, la reiterazione delle condotte e le modalità fraudolente con cui esse sono state poste in essere costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del promotore di cui trattasi nei confronti della clientela nonché dei potenziali investitori;

RITENUTO, in considerazione di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, di condividere quanto rappresentato dall'Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti ed alla sanzione da applicare nel caso di specie;

D E L I B E R A:

Il Sig. Enzo Canzoneri, nato il 27 dicembre 1964 a Palermo, residente a Trieste in [… omissis …], è radiato dall'Albo unico dei promotori finanziari.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di notifica.

Roma, 26 ottobre 2011

p. IL PRESIDENTE
Vittorio Conti