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Bollettino


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Delibera n. 18056

Radiazione del sig. Massimo Sordini dall'albo unico dei promotori finanziari

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all'applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 5929 del 21 gennaio 1992, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari del sig. Massimo Sordini, nato a Terni (TR) il 9 agosto 1956 e residente a [… omissis …];

VISTA la propria delibera n. 17652 dell'8 febbraio 2011, notificata all'interessato il 18 febbraio 2011, adottata sulla base dei fatti che qui si intendono integralmente richiamati, con la quale il sig. Massimo Sordini è stato sospeso dall'attività di promotore finanziario per sessanta giorni, avendo accertato la sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza previsti dall'art. 55, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998;

VISTA la nota del 7 ottobre 2010, con la quale Banca Fideuram S.p.A. ha comunicato alla Consob di aver risolto per giusta causa, in data 5 ottobre 2010, il rapporto di agenzia in essere con il sig. Massimo Sordini, a seguito dell'emergere di gravi irregolarità commesse dal predetto promotore finanziario;

VISTA la nota del 15 ottobre 2010, con la quale Banca Fideuram S.p.A. ha successivamente comunicato le risultanze sulla cui base è stato assunto il predetto provvedimento, all'esito delle verifiche avviate in seguito ad una segnalazione da parte della Struttura di Rete;

VISTA la nota del 2 dicembre 2010, con la quale Banca Fideuram S.p.A., facendo seguito alle richieste di dati e notizie inoltrate dalla Divisione Intermediari in data 24 novembre 2010, ha fornito ulteriori informazioni e documenti inerenti alle irregolarità emerse;

RILEVATO che dalle suddette note di Banca Fideuram S.p.A. e dalla documentazione ivi allegata è emerso che il promotore sig. Sordini avrebbe simulato operazioni di investimento inesistenti, predisposto e consegnato ai clienti falsa documentazione contrattuale mai inoltrata a Banca Fideuram S.p.A., acquisito indebitamente le somme ricevute, a mezzo assegni bancari/postali, a fini di investimento e consegnato agli investitori false rendicontazioni dei rispettivi portafogli finanziari, nei confronti dei seguenti clienti:

1. …

  • dal reclamo presentato dal cliente a Banca Fideuram S.p.A. in data 12 ottobre 2010 e dalle verifiche svolte dalla stessa Banca, risulta che il promotore si sarebbe appropriato indebitamente, nel periodo compreso tra maggio 2010 e settembre 2010, della somma di euro 51.000,00, ricevuta dal cliente … per l'esecuzione di inesistenti operazioni di investimento in fondi, a mezzo dei seguenti assegni bancari;
  • assegno n. …, non trasferibile, di euro 10.000,00, datato 7 maggio 2010, tratto su …, intestato al promotore Sordini e dallo stesso incassato, in pari data, presso …;
  • assegno n. …, non trasferibile, di euro 10.000,00, datato 13 maggio 2010, tratto su …, intestato al promotore Sordini e dallo stesso incassato presso …;
  • assegno n. …, non trasferibile, di euro 10.000,00, datato 1° settembre 2010, tratto su ..., intestato a …, altro cliente seguito dal promotore Sordini, ed incassato presso Banca Fideuram S.p.A.;
  • assegno n…, non trasferibile, di euro 10.000,00, datato 15 giugno 2010, tratto su …, intestato al promotore Sordini e dallo stesso incassato presso ...;
  • assegno n. …, non trasferibile, di euro 6.000,00, datato 30 giugno 2010, tratto su …, intestato al promotore Sordini e dallo stesso incassato presso …;
  • assegno n. …, non trasferibile, di euro 5.000,00, datato 30 giugno 2010, tratto su …, intestato al promotore Sordini e dallo stesso incassato presso ….;
  • il promotore avrebbe, inoltre, redatto e consegnato al …, presumibilmente tra il 14 marzo 2007 ed il 28 settembre 2010, una rendicontazione finanziaria contenente una falsa valorizzazione del patrimonio di pertinenza del predetto cliente, pari a euro 184.000,00, difforme dalla valorizzazione reale pari a euro -45,24 alla data del 30 settembre 2010, come da rendiconto ufficiale di Banca Fideuram S.p.A.;

2. ...

  • dal reclamo presentato dal cliente a Banca Fideuram S.p.A. in data 12 ottobre 2010 e dalle verifiche svolte dalla stessa Banca, risulta che il sig. Sordini si sarebbe appropriato indebitamente, nel periodo compreso tra dicembre 2009 e luglio 2010, della somma di euro 22.800,00, ricevuta dal …, a mezzo assegni bancari, per l'esecuzione di inesistenti operazioni di versamento. Risulta, inoltre, che il sig. Sordini avrebbe rilasciato al cliente, a fronte del ricevimento di detti assegni, copia di distinte di versamento e, in un caso, documentazione contrattuale, mai inoltrate a Banca Fideuram S.p.A. e recanti la firma del sig. Sordini stesso in qualità di promotore finanziario;
  • più specificatamente, si fa riferimento ai seguenti documenti e assegni bancari, allegati in copia al reclamo del cliente:
  • distinta di presentazione valori datata 11 settembre 2009, per versamento sul c/c n. … intestato al …, presso Banca Fideuram S.p.A., dell'assegno n. …, non trasferibile, di euro 5.000,00, tratto dal … su …, senza indicazione del beneficiario;
  • distinta di presentazione valori datata 22 febbraio 2010, per versamento sul c/c n. … intestato al …, presso Banca Fideuram S.p.A., di un assegno/vaglia di euro 1.000,00;
  • distinta di presentazione valori datata 22 aprile 2010, per versamento sul c/c n. … intestato al …, presso Banca Fideuram S.p.A., dell'assegno n. …, non trasferibile, di euro 6.800,00, tratto su …, senza indicazione del beneficiario;
  • distinta di presentazione valori datata 20 luglio 2010, per versamento sul c/c n. … intestato al …, presso Banca Fideuram S.p.A., dell'assegno n. …, non trasferibile, di euro 5.000,00, tratto su …, senza indicazione del beneficiario;
  • modulo per l'adesione all'offerta pubblica di sottoscrizione di n. 5 obbligazioni del prestito obbligazionario "Banca Imi Tasso Variabile con tasso minimo e massimo 4 maggio 2016 – Serie Fideuram", sottoscritto dal …, nel dicembre 2009, con l'impiego dell'assegno n. …, non trasferibile, di euro 5.000,00, tratto su …, senza indicazione del beneficiario;

3. …/…

  • dal reclamo presentato dai clienti a Banca Fideuram S.p.A. in data 12 ottobre 2010 e dalle verifiche svolte dalla stessa Banca, risulta che il promotore si sarebbe appropriato indebitamente, nel periodo compreso tra settembre 2009 e luglio 2010, della somma di euro 17.470,00, ricevuta dai clienti sigg. … e …, a mezzo assegni bancari, per l'esecuzione di inesistenti operazioni di investimento. Risulta, inoltre, che il promotore avrebbe rilasciato al predetto cliente, a fronte del ricevimento di detti assegni, copia di distinte di versamento mai inoltrate a Banca Fideuram S.p.A., recanti la firma del sig. Sordini stesso in qualità di promotore finanziario;
  • più specificatamente, si fa riferimento ai seguenti documenti e assegni bancari, allegati in copia al reclamo del cliente:
  • distinta di presentazione valori datata 11 settembre 2009, per versamento sul c/c n. … intestato ai sigg. …e … presso Banca Fideuram S.p.A., dell'assegno n. …, non trasferibile, di euro 5.000,00, tratto dal … su … senza indicazione del beneficiario;
  • distinta di presentazione valori datata 11 settembre 2009, per versamento sul c/c n. … intestato al sigg. … e …, presso Banca Fideuram S.p.A., dell'assegno n. …, non trasferibile, di euro 5.000,00, tratto dalla … su …, senza indicazione del beneficiario;
  • distinta di presentazione valori datata 21 aprile 2010, per versamento dell'assegno n. …, non trasferibile, di euro 2.470,00, tratto dal … su …, senza indicazione del beneficiario;
  • distinta di presentazione valori datata 16 luglio 2010, per versamento sul c/c n. 66/743735 intestato ai sigg. … e …, presso Banca Fideuram S.p.A., dell'assegno n. …, non trasferibile, di euro 5.000,00, tratto dal … su …, intestato al promotore Sordini e dallo stesso incassato, in data 16 luglio 2010, presso …;

4. …

  • dal reclamo presentato dal cliente a Banca Fideuram S.p.A. in data 29 ottobre 2010 e dai riscontri della stessa Banca, risulta che il promotore Sordini avrebbe redatto e consegnato al … un falso rendiconto attestante un patrimonio mobiliare del cliente, alla data del 2 ottobre 2010, pari a euro 82.820,29 rispetto ad una situazione reale alla data del 7 ottobre 2010 di euro 56.162,83, come riscontrato dal medesimo cliente direttamente presso Banca Fideuram S.p.A.;

5. …

  • dal reclamo presentato dal cliente a Banca Fideuram S.p.A. in data 25 ottobre 2010 e dai riscontri della stessa Banca, risulta che il promotore avrebbe redatto e consegnato al …, tra l'altro, in data 28 luglio 2006, una falsa comunicazione avente ad oggetto "operazione n. … fissato bollato n. …" attestante il controvalore del titolo " OBB ZC 1/7/06-1/10/10" pari a euro 67.775,00 disconosciuto da Banca Fideuram S.p.A.;

6. … e …

  • dal reclamo presentato dai clienti a Banca Fideuram S.p.A. in data 18 novembre 2010 e dai riscontri della stessa Banca, risulta che il sig. Sordini avrebbe redatto e consegnato ai sigg. … e …, a partire da marzo 2005, diversi rendiconti attestanti una falsa valorizzazione del patrimonio mobiliare dei medesimi clienti. In particolare, nell'ultima rendicontazione, il promotore avrebbe rappresentato falsamente un valore del patrimonio dei clienti, alla data del 30 giugno 2010, pari a euro 1.548.215,64 rispetto ad una situazione reale alla data del 30 settembre 2010 di euro 125.040,00, come da rendicontazione ufficiale di Banca Fideuram S.p.A. I clienti, inoltre, avrebbero disconosciuto, con il suddetto reclamo, alcuni ordini di bonifico disposti in addebito sui loro conti correnti accesi presso Banca Fideuram S.p.A., bonifici che sarebbero stati ammessi verbalmente dal sig. Sordini ai clienti per coprire ammanchi su conti correnti di altri clienti da lui seguiti presso Banca Fideuram S.p.A.;

7. …

  • dal reclamo presentato dal cliente a Banca Fideuram S.p.A. in data 26 ottobre 2010 e dai riscontri della stessa Banca, risulta che il promotore avrebbe redatto e consegnato al … ed al … rendiconti finanziari attestanti false valorizzazioni dei loro rispettivi investimenti, con un ammanco complessivo rispetto alla situazione reale, riscontrata presso Banca Fideuram S.p.A., alla data del 31 dicembre 2009, pari a 286.501,00;
  • il cliente, inoltre, ha presentato in allegato al suddetto reclamo, tra l'altro, i seguenti n. 3 falsi rendiconti attestanti una situazione contabile del contratto n. … a sé intestato, disconosciuti da Banca Fideuram S.p.A.:
  • "Richiesta situazione contabile contratto n. …", datato 6 aprile 2010, attestante un falso controvalore al 31 dicembre 2009 di euro 345.702,07;
  • "Richiesta situazione contabile contratto n. …", datato 9 marzo 2009, attestante un falso controvalore al 31 dicembre 2008 di euro 356.011,66;
  • "Richiesta situazione contabile contratto n. …", datato 6 aprile 2010, attestante un falso controvalore al 1° marzo 2008 di euro 385.558,73;

8.…

  • dal reclamo presentato dalla cliente a Banca Fideuram S.p.A. in data 16 novembre 2010 e dai riscontri della stessa Banca, risulta che il promotore Sordini avrebbe redatto e consegnato alla … un falso rendiconto finanziario, datato 10 marzo 2007, attestante un patrimonio mobiliare della cliente, alla data del 29 dicembre 2006, pari a euro 57.653,55 disconosciuto da Banca Fideuram S.p.A.;

9. …

  • dal reclamo presentato dalla cliente a Banca Fideuram S.p.A. in data 18 novembre 2010 e dalle verifiche svolte dalla Banca, risulta che il promotore avrebbe redatto e consegnato alla …, tra l'altro, un falso riepilogo finanziario "Imirend" attestante un controvalore dei versamenti di pertinenza della cliente, alla data del 1° luglio 2007, pari a euro 5.371,15 rispetto al totale dei versamenti reali, riscontrati da Banca Fideuram S.p.A., pari a euro 1.239,50;

10. …

  • dal reclamo presentato dalla cliente a Banca Fideuram S.p.A. in data 19 novembre 2010 e dai riscontri della stessa Banca, risulta che il sig. Sordini si sarebbe appropriato indebitamente, nel corso del mese di settembre del 2010, della somma di euro 24.000,00, ricevuta dalla cliente, per l'esecuzione di simulate operazioni di investimento, a mezzo dei seguenti assegni …, allegati in copia fronte/retro al reclamo del cliente:
  • assegno n. …, non trasferibile, di euro 10.000,00, datato 16 settembre 2010, tratto su …, intestato al promotore Sordini e dallo stesso incassato presso …;
  • assegno n. …, non trasferibile, di euro 6.000,00, datato 8 settembre 2010, tratto su …, intestato al promotore Sordini e dallo stesso incassato presso …;
  • assegno n. …, non trasferibile, di euro 4.000,00, datato 21 settembre 2010, tratto su …, intestato al promotore Sordini e dallo stesso incassato presso …;
  • assegno n. …, non trasferibile, di euro 4.000,00, datato 13 settembre 2010, tratto su …, intestato al promotore Sordini e dallo stesso incassato presso ...;
  • risulta, altresì, che il medesimo promotore avrebbe rilasciato alla cliente, a fronte del ricevimento della suddetta somma, copia di un modulo per l'adesione all'offerta pubblica di sottoscrizione di n. 14 obbligazioni del prestito obbligazionario "Banca Imi Tasso Variabile con tasso minimo e massimo 4 maggio 2016 – Serie Fideuram", sottoscritto dalla …, in data 8 settembre 2010, e dell'allegato modulo di richiesta di informazioni adeguate; entrambi i moduli, in realtà mai inoltrati a Banca Fideuram S.p.A., risultano controfirmati dal sig. Sordini stesso in qualità di promotore finanziario;
  • la … ha presentato, altresì, in allegato al suddetto reclamo, copia di una dichiarazione manoscritta, datata 12 novembre 2010, rilasciatale dal promotore, con la quale quest'ultimo ha ammesso di avere ricevuto dalla cliente i suindicati assegni … per essere investiti in strumenti finanziari presso Banca Fideuram S.p.A.;

11. …, …, …

  • dal reclamo presentato dai clienti a Banca Fideuram S.p.A. in data 2 novembre 2010 e dalle verifiche della stessa Banca, risulta che il promotore avrebbe indotto il … a consegnargli l'assegno bancario n. …, tratto su …, datato 27 agosto 2008, del valore di euro 100.000,00, intestato a favore del …, indicato dal sig. Sordini come l'amministratore delegato di …, allo scopo di eseguire per conto del medesimo cliente una inesistente operazione di acquisto di "Obbligazioni Sanpaolo al 5% scadenza 2015"; in realtà, il predetto … risulta essere altro cliente del promotore Sordini, il quale cliente, peraltro, avrebbe incassato il suddetto assegno presso Banca Fideuram S.p.A.;
  • risulta, altresì, che il promotore avrebbe redatto e consegnato ai sigg. … un falso rendiconto attestante il patrimonio mobiliare dei clienti, alla data del 31 maggio 2010, pari a euro 860.000,00 rispetto ad una situazione reale alla data del 2 novembre 2010 di euro 584.000,00, come riscontrato dagli stessi clienti direttamente presso Banca Fideuram S.p.A.;

12…

  • dai reclami presentati dal cliente a Banca Fideuram S.p.A. in data 26 ottobre 2010 e 8 novembre 2010, risulta che il promotore Sordini si sarebbe appropriato indebitamente di assegni bancari ricevuti dal cliente per essere versati sul conto corrente intestato al medesimo … presso …, per un valore complessivo di euro 81.000,00;
  • più specificatamente, si fa riferimento a n. 5 assegni bancari, tratti dal … su … ciascuno di euro 5.000,00, recanti la girata del promotore per l'incasso, e dei seguenti n. 9 assegni bancari, tratti dal medesimo cliente su …, allegati in copia fronte/retro al predetto reclamo dell'8 novembre 2010:
  • assegno n. …, non trasferibile, di euro 5.000,00, datato 4 marzo 2008, tratto su …, intestato al promotore Sordini e recante la girata dello stesso per l'incasso;
  • assegno n. …, non trasferibile, di euro 5.000,00, datato 24 aprile 2009, tratto su …, intestato al promotore Sordini e recante la girata dello stesso per l'incasso;
  • assegno n. …, non trasferibile, di euro 10.000,00, datato 10 aprile 2009, tratto su …, intestato al promotore Sordini e dallo stesso incassato presso …;
  • assegno n. …, non trasferibile, di euro 8.000,00, datato 25 luglio 2008, tratto su …, intestato al promotore Sordini e dallo stesso incassato presso …;
  • assegno n. …, non trasferibile, di euro 8.000,00, datato 1° luglio 2008, tratto su ..., intestato al promotore Sordini e dallo stesso incassato presso …;
  • assegno n. …, non trasferibile, di euro 10.000,00, datato 4 giugno 2008, tratto su …, intestato al promotore Sordini e dallo stesso incassato presso …;
  • assegno n. …, non trasferibile, di euro 10.000,00, datato 10 giugno 2008, tratto su ..., intestato al promotore Sordini e dallo stesso incassato presso …;
  • assegno n. …, non trasferibile, di euro 5.000,00, datato 8 aprile 2008, tratto su ..., intestato al promotore Sordini e dallo stesso incassato presso …;
  • assegno n. …, non trasferibile, di euro 5.000,00, datato 3 aprile 2008, tratto su ..., intestato al promotore Sordini e dallo stesso incassato presso …;
  • le suddette irregolarità risultano essere state ammesse dal medesimo promotore, con una dichiarazione manoscritta, rilasciata a Banca Fideuram S.p.A. in occasione dell'incontro svoltosi in data 5 ottobre 2010, nella quale si legge: "nel corso della mia attività in Banca Fideuram ho utilizzato somme di alcuni clienti, a me consegnate dagli stessi per investimenti in BF (in assegni e/o contanti), per mie esigenze personali. I clienti danneggiati, per quanto al momento sono in grado di ricostruire, sono i seguenti (…) … circa Euro 40.000,00, … circa Euro 10.000,00, … circa Euro 11.000,00, … circa Euro 100.000,00, totale Euro 161.000,00. Specifico che un assegno di Euro 10.000,00 ricevuto dal cliente … per essere investito in Banca Fideuram è stato da me successivamente consegnato al cliente … (versato sul suo conto BF) a titolo di favore personale in virtù di motivi che esulano dal rapporto professionale (…). Dichiaro inoltre che ai succitati 4 clienti ed ai clienti: …, …, …, …, … ho comunicato una situazione dei loro investimenti non veritiera verbalmente o attraverso rendicontazioni scritte da me prodotte (…)";

CONSIDERATO che, con nota del 16 marzo 2011, notificata il 22 marzo 2011, la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori, in relazione ai fatti di cui sopra, ha contestato al sig. Massimo Sordini la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento Consob n. 16190 adottato con delibera del 29 ottobre 2007 (già regolamento n. 11522 del 1° luglio 1998):

- art. 107, comma 1 (già art. 93, comma 1), per avere:

- acquisito la disponibilità di somme di denaro di pertinenza della clientela, anche mediante distrazione a favore di terzi;

- generato confusione e commistione tra il patrimonio dei clienti;

- comunicato o trasmesso agli investitori informazioni e documenti non rispondenti al vero;

- simulato operazioni d'investimento nei confronti dei clienti;

art. 108, comma 5 (già art. 94, comma 6), per aver accettato dagli investitori mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle ivi prescritte;

CONSIDERATO che, con la stessa lettera del 16 marzo 2011, il sig. Massimo Sordini è stato reso edotta della facoltà di presentare deduzioni difensive entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa;

VISTA la nota del 6 aprile 2011, con cui il sig. Sordini ha presentato deduzioni difensive in merito ai fatti oggetto di contestazione ed ha sostanzialmente ammesso di avere compiuto le sopra descritte irregolarità "al fine di nascondere alla famiglia un vecchio e gravoso problema economico". A tal proposito, il sig. Sordini ha evidenziato che gli addebiti mossi a suo carico hanno riguardato un numero ristretto di clienti e che, in ogni caso, le sue azioni, nelle vicende sopra esaminate, non sono state dettate da un "mero intento di arricchirsi in danno della clientela"; infine, il promotore ha richiesto che si tenga conto, in particolare, del suo comportamento collaborativo, anche ai fini della determinazione della sanzione;

RILEVATO che nel corso della prima fase del procedimento il promotore non ha chiesto di essere sentito personalmente in merito ai fatti oggetto di contestazione, né ha presentato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio avviato nei suoi confronti;

VISTA la nota dell'11 maggio 2011, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori, ha trasmesso all'Ufficio Sanzioni Amministrative la Relazione Istruttoria ed il Fascicolo Istruttorio relativi al procedimento in oggetto;

CONSIDERATO che nella suddetta Relazione Istruttoria la Divisione competente ha ritenuto definitivamente accertate tutte le fattispecie oggetto di contestazione;

VISTA la nota del 17 maggio 2011, recapitata il 20 maggio 2011, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato al sig. Massimo Sordini l'avvio della "parte istruttoria della decisione" relativa al procedimento in oggetto, rendendolo edotto della facoltà di presentare memorie scritte e documenti, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, ed allegando alla stessa copia della Relazione Istruttoria predisposta dalla Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori;

RILEVATO che nel corso della seconda fase del procedimento non sono pervenute memorie scritte o documenti da parte del predetto promotore;

VISTA la Relazione per la Commissione del 19 dicembre 2011, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nei termini di seguito richiamati:

A. relativamente alla qualificazione dei fatti, l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha ritenuto pienamente accertate tutte le fattispecie oggetto di contestazione, in quanto:

- l'esame della documentazione complessivamente acquisita conduce a ritenere conclusivamente accertate tutte le violazioni ascritte al promotore, per avere egli acquisito la disponibilità di somme di denaro di pertinenza della clientela, anche mediante distrazione a favore di terzi, generato confusione e commistione tra il patrimonio dei clienti, comunicato o trasmesso agli investitori informazioni e documenti non rispondenti al vero, simulato operazioni d'investimento nei confronti dei clienti ed accettato mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte dalla normativa di riferimento;

- induce a tale conclusiva valutazione l'insieme dei fatti emersi e, in tale contesto, assumono particolare rilievo gli elementi documentali ed informativi complessivamente acquisiti, che attestano con evidenza le violazioni commesse dal sig. Sordini;

- il promotore ha espressamente riconosciuto di avere posto in essere le condotte violative ascrittegli, sia dinanzi all'Intermediario, con la citata dichiarazione di ammissione del 5 ottobre 2010, che in sede di deduzioni difensive;

- a fronte di ciò, le argomentazioni difensive addotte dal promotore risultano generiche ed inconferenti e non possono ritenersi idonee ad indurre ad una differente qualificazione dei fatti emersi;

B. relativamente alla sanzione da applicare nel caso di specie, l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha proposto l'adozione, nei confronti del sig. Massimo Sordini, del provvedimento di radiazione dall'Albo, posto che:

- ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Regolamento n. 16190/2007 (già articolo 98, comma 1, del regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998 e successivamente art. 96, comma 1, nel testo integrato con le modifiche apportate con delibera n. 15961 del 30 maggio 2007), la Consob irroga le sanzioni di cui all'articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del d.lgs. n. 58/1998, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;

- ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. a), n. 4) e n. 5), del Regolamento n. 16190/2007 (già articolo 98, comma 2, lett. a), nn. 4) e 5), del regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998 e successivamente art. 96, comma 2, lett. a), nn. 4) e 5), nel testo integrato con le modifiche apportate con delibera n. 15961 del 30 maggio 2007), la Consob dispone la radiazione dall'Albo unico dei promotori finanziari in caso di acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza dei clienti o dei potenziali clienti e di comunicazione o trasmissione ai clienti o ai potenziali clienti di informazioni o documenti non rispondenti al vero;

- ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. b), n. 6), del Regolamento Consob n. 16190/2007 (già articolo 98, comma 2, lett. b), n. 6), del regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998 e successivamente art. 96, comma 2, lett. b), n. 6), nel testo integrato con le modifiche apportate con delibera n. 15961 del 30 maggio 2007), la Consob dispone la sospensione dall'Albo, da uno a quattro mesi, del promotore in caso di accettazione dai clienti o dai potenziali clienti di mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte dalla normativa di riferimento; tale condotta illecita costituisce anch'essa, nel caso di specie, grave violazione della normativa di riferimento;

- per la violazione degli obblighi di correttezza, diligenza e trasparenza di cui all'art. 107, comma 1, del Regolamento n. 16190/2007 (già articolo 95, comma 1, del regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998 e successivamente art. 93, comma 1, nel testo integrato con le modifiche apportate con delibera n. 15961 del 30 maggio 2007), conseguenti all'aver generato confusione e commistione tra il patrimonio dei clienti ed alla simulazione di operazioni di investimento nei confronti dei clienti, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione della Consob, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto della sua gravità e dell'eventuale recidiva; anche tali condotte illecite costituiscono, nel caso di specie, gravi violazioni della normativa di riferimento;

- la reiterazione delle condotte illecite del promotore nei confronti di più clienti, la pluralità degli atti violativi accertati, la rilevante entità delle somme acquisite e le relative modalità fraudolente costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del promotore di cui trattasi nei confronti della clientela nonché dei potenziali investitori;

RITENUTO, avuto riguardo a tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, di condividere quanto rappresentato dal medesimo Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti ed alla sanzione da applicare nel caso di specie;

D E L I B E R A:

Il sig. Massimo Sordini, nato a Terni (TR) il 9 agosto 1956 e residente a [… omissis …], è radiato dall'Albo unico dei promotori finanziari.

La presente delibera è notificata all'interessata e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data della notifica.

Roma, 28 dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas