Delibera Tot Eliminazione n. 18074 - AREA PUBBLICA
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Delibera n. 18074
Radiazione del sig. Maurizio Bruni dall'albo unico dei promotori finanziari
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
VISTO il Regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e le successive modificazioni;
VISTO il Regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000, e successive modificazioni;
VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all'applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni;
VISTA la propria delibera n. 12127 del 15 settembre 1999, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei promotori finanziari del sig. Maurizio Bruni, nato il 23 dicembre 1955 a Roma (RM) e residente [… omissis …];
VISTA la nota del 17 novembre 2009, acquisita al protocollo della Consob il 24 novembre 2009, con cui Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. ha comunicato di aver receduto per giusta causa, con effetto dal 10 novembre 2009, dal rapporto di agenzia in essere con il sig. Maurizio Bruni avendo accertato che questi avrebbe posto in essere gravi irregolarità nell'esercizio della propria attività di promotore finanziario ed ha trasmesso taluni documenti comprovativi degli illeciti emersi a suo carico;
VISTE le richieste di dati e notizie inviate dalla Divisione Intermediari il 19 febbraio 2010, 25 maggio 2010, 6 settembre 2010, 10 dicembre 2010, 13 dicembre 2010 e 17 gennaio 2011 e le note di riscontro inoltrate da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. il 17 novembre 2009, 5 marzo 2010, 10 giugno 2010 e 23 dicembre 2010, da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. il 27 settembre 2010, 1° ottobre 2010 e 4 ottobre 2010, da Credito Emiliano S.p.A. il 21 dicembre 2010, da UniCredit Business Partner S.C.p.A. il 18 gennaio 2011, da Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A. il 10 gennaio 2011 e 19 gennaio 2010, da Banca Carige S.p.A. il 20 dicembre 2010 e 5 aprile 2011, da Banca Popolare di Milano S.c.r.l. il 26 gennaio 2011, da Banca Carime S.p.A. il 23 dicembre 2010, da Intesa Sanpaolo S.p.A. il 16 dicembre 2010, da Banca Popolare di Bari S.C.p.A. il 17 dicembre 2010, da Banco di Napoli S.p.A. il 27 dicembre 2010 e da Banca Popolare Pugliese S.C.p.A. il 21 dicembre 2010;
RILEVATO che, con le predette note, i succitati Intermediari hanno fornito ulteriori informazioni e documenti relativi alle irregolarità poste in essere dal promotore e che, dal loro esame, emerge che il promotore avrebbe:
- temporaneamente acquisito la disponibilità di somme di pertinenza di alcuni clienti;
- accettato mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle previste dalla normativa di settore;
- eseguito con ritardo gli ordini d'investimento impartiti dalla clientela;
- accettato finanziamenti da parte di taluni investitori;
- contraffatto la firma di due clienti su modulistica contrattuale;
CONSIDERATO che assumono particolare rilievo, al fine dell'accertamento degli illeciti posti in essere dal sig. Bruni, tra l'altro:
- le dichiarazioni rese dal promotore il 16 ottobre 2009 ed il 22 ottobre 2009, trasmesse da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. in allegato alla sua segnalazione del 17 novembre 2009, con cui il sig. Bruni ha riconosciuto di aver posto in essere le condotte a lui ascritte ed ha precisato, tra l'altro:
- di essersi trovato in una situazione di temporanea difficoltà economica e di aver avviato un'intensa operatività basata sulla movimentazione di centinaia di assegni emessi ed incassati a qualche giorno di distanza l'uno dall'altro, e ciò al fine di "gestire finanziariamente" gli affidamenti bancari concessi su alcuni conti da lui adoperati;
- di aver adoperato, a tal fine, "n. 4 diverse firme di traenza e di girata al fine di confondere, con colpa e non con dolo la Banca" e che l'importo degli assegni era "quasi sempre inferiore a € 3000,00 e questo al fine di eludere la circolazione cartacea degli assegni per evitare il controllo delle diverse firme apposte";
- le copie di numerosi assegni bancari nonché di modulistica bancaria e contrattuale inerente alle irregolarità poste in essere, trasmesse dagli Intermediari richiesti di fornire dati e notizie;
- la circostanza, riferita da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. nella sua nota del 10 giugno 2010, secondo cui "in data 16 novembre 2009 sono stati inviati i rendiconti aggiornati degli investimenti presso la Banca a tutti i clienti assistiti dall'ex promotore finanziario Maurizio Bruni ed ad oggi non risultano pervenuti reclami dagli stessi";
CONSIDERATO che, con riferimento all'illecito di appropriazione di somme di pertinenza dei clienti e di accettazione di mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle normativamente previste, è emerso che il sig. Bruni ha temporaneamente acquisito la disponibilità di € 20.000,00 di pertinenza della sig.ra …, di € 7.000,00 di pertinenza del sig. … e di € 15.000,00 di pertinenza del sig. …, avendo versato i seguenti assegni bancari, emessi dai clienti per fini di investimento senza l'indicazione del beneficiario, sul proprio conto corrente n. …, in essere presso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.:
- n. … e n. …, dell'importo di € 10.000,00 ciascuno, negoziati per l'incasso il 6 aprile 2009 ed il 10 aprile 2009 e tratti sul conto corrente n. … intestato alla sig.ra … presso Credito Emiliano S.p.A.;
- n. …, dell'importo di € 7.000,00, negoziato per l'incasso il 30 giugno 2008 e tratto sul conto corrente n. …, rinumerato in …, cointestato alla sig.ra … ed al sig. … presso …;
- n. …, n. … e n. …, dell'importo di € 5.000,00 ciascuno, negoziati per l'incasso il 4 marzo 2008 ed emessi a valere sul conto corrente n. … intestato al sig. … presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A.;
RILEVATO che, a tal proposito, il sig. Bruni, nelle citate dichiarazioni del 16 e 22 ottobre 2009, ha precisato:
di aver temporaneamente acquisito la disponibilità di somme di pertinenza dei clienti di seguito indicati, ottenendo l'emissione dai clienti, per fini di investimento, di taluni assegni bancari privi dell'indicazione del beneficiario:
- sig.ra …: aprile 2009, per € 27.000,00;
- sig. …: tra maggio e luglio 2008, per € 16.000,00 e novembre 2008, per € 10.000,00;
- sig. …: tra marzo ed aprile 2008, per € 15.000,00;
- sig. …: giugno 2009, per € 15.000,00;
- sig. …: febbraio 2009, per € 20.000,00;
- sig. …: maggio 2008, per € 10.000,00 e settembre 2008, per € 5.000,00;
- che, trascorsi alcuni giorni dalle singole condotte appropriative, egli ha restituito agli investitori le somme illecitamente acquisite versando, in accredito sui conti correnti dei clienti danneggiati, assegni di pari importo ovvero eseguendo i pagamenti correlati alle operazioni di investimento in precedenza disposte dai clienti;
CONSIDERATO che, con riferimento all'illecito relativo all'accettazione di finanziamenti, il sig. Bruni, nelle citate dichiarazioni del 16 e 22 ottobre 2009, ha affermato che:
- a partire dalla fine del 2006, ha accettato prestiti dai clienti sigg.ri …, … …, …, …, …, …, …, …, …, …, … e … onde non sconfinare dagli affidamenti concessi sui conti correnti n. …e n. … a lui intestati, in essere presso Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
- contestualmente all'erogazione dei prestiti, ha rilasciato ai finanziatori taluni assegni bancari di pari importo, tratti sui propri conti correnti presso Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. (n. … e n. …), presso Banca Monte dei Paschi S.p.A. (n. …) e presso il Banco di Napoli S.p.A. (n. …e n. …), nonché sui conti correnti n. … e n. … intestati …, in essere presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A. e presso Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.;
- tale operatività avrebbe dato luogo all'emissione ed al versamento di centinaia di assegni bancari per un ammontare complessivo pari a circa € 250.000,00 annui;
RILEVATO che, dalle verifiche svolte nel corso dell'istruttoria, è emerso che il sig. Bruni ha versato sul proprio conto corrente n. … presso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. i seguenti assegni bancari:
Numero dell'assegno |
Importo (in euro) |
Data di negoziazione |
Traente |
C/C di addebito |
Banca trattaria |
... |
4.200,00 |
17.04.2009 | ... |
... |
|
... |
2.500,00 |
18.02.2009 | ... |
... |
|
... |
2.000,00 |
5.03.2008 | ... |
... |
|
... |
2.500,00 |
5.09.2008 | ... |
... |
|
... |
2.475,00 |
9.02.2009 | ... |
... |
|
... |
2.450,00 |
25.02.2009 | ... |
... |
|
... |
2.475,00 |
17.04.2009 | ... |
... |
|
... |
5.000,00 |
6.03.2008 | ... |
... |
|
... |
5.000,00 |
12.03.2008 | ... |
... |
|
... |
5.000,00 |
20.03.2008 | ... |
... |
|
... |
3.200,00 |
30.04.2008 | ... |
... |
|
... |
3.000,00 |
30.04.2008 | ... |
... |
|
... |
2.500,00 |
27.05.2008 | ... |
... |
|
... |
9.975,00 |
30.05.2008 | ... |
... |
|
… |
6.000,00 |
4.06.2009 | … |
… |
|
… |
3.000,00 |
9.05.2008 | … |
… |
|
… |
2.500,00 |
27.05.2008 | … |
… |
|
… |
3.000,00 |
28.11.2008 | … |
… |
|
… |
2.500,00 |
16.09.2008 | … |
… |
|
… |
2.500,00 |
30.04.2008 | … |
… |
|
… |
2.500,00 |
22.05.2008 | … |
… |
CONSIDERATO che, con riferimento all'illecito relativo alla contraffazione della sottoscrizione di due clienti in calce alla modulistica contrattuale, con la dichiarazione del 16 ottobre 2009 il sig. Bruni ha riconosciuto di aver falsificato la firma …, in calce a taluni moduli contrattuali, tra cui:
- modulo di disposizione di bonifico, datato 5 maggio 2008, in addebito sul conto corrente n. … intestato alla sig.ra … presso Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. ed in accredito sul conto corrente n. … intestato alla medesima cliente presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A.;
- modulo di richiesta di un libretto da dieci assegni bancari non trasferibili datato 4 febbraio 2009;
- Modulo Unico datato 17 aprile 2008;
VISTA la nota del 30 marzo 2011, notificata il 5 aprile 2011, con cui la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori, ha contestato al sig. Maurizio Bruni la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Consob n. 16190/2007:
- art. 107, comma 1, per avere:
- acquisito temporaneamente la disponibilità di somme di pertinenza dei sigg. …, …, …, …, … e …;
- eseguito con ritardo gli ordini di investimento dei suddetti clienti;
- contraffatto la firma delle sigg.re … e … in calce ad assegni bancari ed a modulistica contrattuale;
- art. 108, comma 5, per avere accettato mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte dalla medesima disposizione dai clienti sigg.ri …, …, …, …, … e …;
- art. 108, comma 6, per avere ricevuto finanziamenti dai sigg. …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, … e …;
CONSIDERATO che, con la stessa nota del 30 marzo 2011, il sig. Maurizio Bruni è stato altresì reso edotto della facoltà di presentare deduzioni difensive entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa;
VISTA la nota difensiva del 12 aprile 2011, con cui il sig. Bruni ha:
- riconosciuto le sue responsabilità in relazione a quanto ascritto confermando le dichiarazioni rese in sede di ispezione da parte dell'Intermediario;
- chiesto l'applicazione della sanzione più lieve prevista dalla vigente normativa in quanto:
- non esercita più attività di promozione finanziaria a seguito dell'interruzione del rapporto di collaborazione con Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.;
- i clienti menzionati nella lettera di contestazioni non hanno subìto perdite, non hanno presentato reclami nei suoi confronti e gli hanno prestato aiuto in considerazione dei suoi problemi personali ed economici;
VISTA la nota del 30 settembre 2011, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori, ha trasmesso all'Ufficio Sanzioni Amministrative la Relazione istruttoria e il Fascicolo istruttorio relativi al presente procedimento;
CONSIDERATO che nella suddetta Relazione la Divisione Intermediari ha ritenuto accertate le fattispecie oggetto di contestazione;
VISTA la nota del 29 novembre 2011, recapitata al destinatario il 6 dicembre 2011, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato al sig. Maurizio Bruni l'avvio della "parte istruttoria della decisione" relativa al procedimento in oggetto, rendendolo edotto della facoltà di presentare memorie scritte e documenti integrativi nel termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, e allegando alla stessa copia della Relazione istruttoria;
RILEVATO che nel corso della seconda fase del procedimento il promotore non ha ritenuto di avvalersi degli strumenti difensivi a sua disposizione;
VISTA la Relazione per la Commissione del 9 gennaio 2012, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nei termini di seguito richiamati:
A) relativamente alla qualificazione dei fatti, ha ritenuto ampiamente accertate tutte le fattispecie violative contestate in quanto dall'esame della documentazione complessivamente acquisita agli atti emergono numerosi e circostanziati elementi che confermano la grave e reiterata condotta irregolare posta in essere dal promotore sig. Bruni, il quale, peraltro, sia innanzi all'Intermediario che nel corso del procedimento a suo carico, ha ammesso di aver posto in essere le irregolarità ascritte, cosicché le contestazioni formulate nei suoi confronti si considerano tutte pienamente accertate;
B) relativamente alla sanzione da applicare al caso di specie, l'Ufficio ha proposto l'adozione del provvedimento di radiazione dall'Albo unico dei promotori finanziari di cui all'art. 196, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 58/1998, posto che:
- ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Regolamento n. 16190/2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all'articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.Lgs. n. 58/1998, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;
- ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. a), n. 3 e n. 4 del Regolamento n. 16190/2007, la Consob dispone la radiazione dall'Albo unico dei promotori finanziari in caso di contraffazione della firma del cliente o del potenziale cliente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni dal medesimo poste in essere e di acquisizione, anche temporanea, di somme o valori di pertinenza di questi;
- ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. b), n. 6 e n. 7 del Regolamento n. 16190/2007, la Consob dispone la sospensione, per un periodo da uno a quattro mesi dall'Albo unico dei promotori finanziari in caso di accettazione dal cliente o dal potenziale cliente di mezzi di pagamento, strumenti finanziari e valori con caratteristiche difformi da quelle normativamente prescritte e di percezione di compensi o finanziamenti in violazione dell'art. 108, comma 6, del medesimo regolamento;
- per la violazione degli obblighi di correttezza, diligenza e trasparenza di cui all'art. 107, comma 1, del medesimo Regolamento, sostanziatisi nella ritardata esecuzione di operazioni di investimento disposte dalla clientela non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione della Consob, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto della sua gravità e dell'eventuale recidiva;
- nel caso di specie, stante il contesto in cui è stata posta in essere, la predetta condotta è da qualificarsi anch'essa come connotata da particolare gravità, avuto in particolare riguardo alla sua strumentalità rispetto all'acquisizione, ancorché temporanea, di disponibilità della clientela;
- il significativo numero di clienti coinvolti e di condotte violative accertate, nonché le modalità fraudolente con cui esse sono state poste in essere costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del promotore di cui trattasi nei confronti della clientela nonché dei potenziali investitori;
RITENUTO, avuto riguardo a tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, di condividere quanto rappresentato dal medesimo Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti e alla quantificazione della sanzione da applicare nel caso di specie;
D E L I B E R A:
Il sig. Maurizio Bruni, nato il 23 dicembre 1955 a Roma (RM) e residente a [… omissis …], è radiato dall'Albo unico dei promotori finanziari.
La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio entro 60 giorni dalla data di notifica.
Roma, 19 gennaio 2012
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas