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Bollettino


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Delibera n. 18140

Radiazione del sig. Paolo Vincenzi dall'albo unico dei promotori finanziari

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA'E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 e le successive modificazioni;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e le successive modificazioni;

VISTO il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000, e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all'applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 5949 del 28/01/1992, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei promotori finanziari del sig. Paolo Vincenzi, nato a Sassuolo (MO) l'11.12.1955 e [… OMISSIS …];

VISTA la nota del 3 maggio 2010, con la quale Banca Mediolanum S.p.A. ha comunicato di aver revocato il mandato in essere con il sig. Vincenzi a seguito delle gravi irregolarità commesse da quest'ultimo nello svolgimento dell'attività di promotore finanziari;

CONSIDERATO che tali irregolarità sono state confermate dalle risultanze degli ulteriori accertamenti effettuati presso Banca Mediolanum S.p.A. e comunicati con note del 28 agosto 2010, del 19 novembre 2010 e del 2 marzo 2011;

CONSIDERATO che, in particolare, dalle verifiche effettuate è emerso che il promotore avrebbe:

  • acquisito, anche temporaneamente, la disponibilità di somme a danno dei clienti;
  • comunicato e trasmesso ai suddetti clienti informazioni o documenti non rispondenti al vero;
  • non eseguito operazioni disposte dai clienti;
  • accettato dai clienti mezzi di pagamento difformi da quelli prescritti dall'art. 108, comma 5, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 16190/2007;

CONSIDERATO che, nello specifico, dall'esame della suddetta documentazione, è emerso quanto segue:

1. Sig.ri …

I sig.ri … e … hanno presentato un reclamo nei confronti del promotore nel quale hanno richiesto la corresponsione dell'importo complessivo di 544.010,76 euro quale somma corrispondente alla valorizzazione degli investimenti in "titoli di France Telecom e Germany State" per l'importo rispettivamente di 243.655,32 euro e 300.355,44 euro come riportati nei rendiconti consegnati ai clienti dal promotore. In merito Banca Mediolanum ha comunicato che tali operazioni non sono mai state poste in essere dal promotore. I clienti hanno allegato copia della documentazione consegnata dal promotore; in particolare si fa riferimento al rendiconto datato 5 dicembre 2008 riportante una valorizzazione del portafoglio dei clienti alla data del 3 dicembre 2008 pari a 750.977,59 euro. Al riguardo, il promotore ha dichiarato durante l'incontro dell'1 marzo 2010 con l'Ufficio Ispettorato Rete di Banca Mediolanum S.p.A. di aver consegnato ai sig.ri … e … alcune false rendicontazioni il cui controvalore è stato maggiorato rispetto a quello reale per un valore di oltre 540.000 euro. Il promotore ha dichiarato di aver posto in essere la suddetta operatività perché nel corso degli anni aveva promesso rendimenti più alti rispetto a quelli ottenuti. In relazione ai titoli menzionati dai clienti, il promotore ha dichiarato che le relative operazioni non sono mai state effettuate, e che "i clienti sono in possesso delle copie dei moduli di acquisto titoli ma, contrariamente alle informazioni in loro possesso, dovute sempre alle rendicontazione da me fornite, i clienti non avevano disponibilità per acquistare i detti titoli".

2. Sig. ra …

La sig.ra ... ha presentato un reclamo nei confronti del promotore nel quale lamenta di aver consegnato al sig. Vincenzi un assegno circolare dell'importo di 9.000 euro per la sottoscrizione di un versamento di un premio aggiuntivo "Europension – Oro Fund –Life Funds – My Pension – My Pension Twin". La cliente ha allegato la copia del modulo di sottoscrizione, datato 26 ottobre 2006, riportante in calce la firma del promotore. Al riguardo, Banca Mediolanum ha dichiarato che tale modulo non è mai pervenuto presso la sede e quindi che l'operazione non è mai stata eseguita.

Infine, la cliente ha lamentato una differenza di circa 150.000 euro fra le rendicontazioni prodotte dal promotore e consegnate alla cliente e quelle ufficiali di Banca Mediolanum. In merito, la cliente ha allegato al reclamo copia di n. 3 falsi rendiconti riportanti il logo Mediolanum consegnati dal promotore e datati rispettivamente 10.09.2009; 09.04.2008; 24.04.2007.

3. Sig. …

Il sig … ha presentato un reclamo nei confronti del promotore nel quale ha lamentato di aver consegnato denaro contante per effettuare alcune operazioni di investimento che non risultano essere state poste in essere dal promotore. Al riguardo il cliente ha, tra l'altro, allegato copia un ordine di acquisto titoli datato 2 febbraio 2007 per un importo di 5.000 dollari. In merito, Banca Mediolanum ha dichiarato che le suddette operazioni non sono mai state poste in essere dal promotore. Inoltre il cliente ha lamentato una differenza di circa 18.000 euro fra le rendicontazioni consegnate dal promotore e quelle ufficiali di Banca Mediolanum. In merito, il cliente ha allegato al reclamo copia di n. 2 falsi rendiconti consegnati dal promotore, rispettivamente datati 3 ottobre 2008 e 23 aprile 2009, dove il sig. Vincenzi ha aggiunto a mano valori non corrispondenti al vero. Infine, con nota del 19 novembre 2010, Banca Mediolanum ha comunicato che il cliente … ha verbalmente dichiarato di aver ricevuto dal promotore la restituzione di quanto ricevuto.

4. Sig…

Il cliente ha lamentato una differenza di circa 40.000 euro fra le rendicontazioni prodotte dal promotore e consegnate al cliente e quelle ufficiali di Banca Mediolanum, allegando documentazione al riguardo.

5. Sig.ra …

La cliente ha dichiarato di aver consegnato del denaro contante al promotore e ha lamentato una differenza fra le rendicontazioni consegnate dal sig. Vincenzi e quelle ufficiali di Banca Mediolanum. In merito, la cliente ha allegato al reclamo copia di un falso rendiconto consegnato dal promotore, dove questi ha aggiunto a mano valori non corrispondenti al vero. Al riguardo, Banca Mediolanum ha confermato la falsità del predetto documento.

6. Sig…

Il cliente ha lamentato una differenza fra le rendicontazioni consegnate dal promotore e quelle ufficiali di Banca Mediolanum. In merito, il cliente ha allegato al reclamo copia di falsi rendiconti consegnati dal sig. Vincenzi, dove questi ha aggiunto a mano valori non corrispondenti al vero. Al riguardo, Banca Mediolanum ha confermato la falsità del predetti documenti.

7. Sig. …

Il cliente ha lamentato una differenza fra le rendicontazioni consegnate dal promotore e quelle ufficiali di Banca Mediolanum. In merito, il cliente ha allegato al reclamo copia di falsi rendiconti consegnati dal sig. Vincenzi, dove questi ha aggiunto a mano valori non corrispondenti al vero. Al riguardo, Banca Mediolanum ha confermato la falsità del predetti documenti.

8. Sig.ra …

La cliente ha dichiarato di aver consegnato 5.000 euro in denaro contante al promotore per la sottoscrizione della polizza Tax Benefit New n. 8651954, sottoscritta in data 21 maggio 2007. Al riguardo, Banca Mediolanum ha dichiarato che il documento relativo a tale polizza è pervenuto presso la sede in data 11 dicembre 2007 ed ha il numero 9536777 diverso da quello sopra riportato risultante dalla copia in possesso della cliente e datato 21 maggio 2007.

9. Sig.ra …

La cliente ha lamentato una differenza fra le rendicontazioni consegnate dal promotore e quelle ufficiali di Banca Mediolanum. In merito, la cliente ha allegato al reclamo copia di falsi rendiconti consegnati dal sig. Vincenzi, dove questi ha aggiunto a mano valori non corrispondenti al vero. Al riguardo, Banca Mediolanum ha confermato la falsità dei predetti documenti specificando che "l'importo e il numero di quote relativi al Fondo n. 414666 comparto Eurobond ivi riportati non sono che un'alterazione dello stato di fatto".

VISTA la nota del 28.03.2011, notificata in data 11.04.2011, con cui la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori ha contestato al sig. Vincenzi la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190/2007:

1. art. 107, comma 1 (già art. 93, comma 1, del regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998), per avere:

- acquisito la disponibilità di somme di pertinenza dei clienti;

- comunicato o trasmesso agli investitori informazioni o documenti non rispondenti al vero;

- non eseguito operazioni disposte dai clienti;

2. art. 108, comma 5, lett. a) (già art. 94, comma 6, del regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998), per aver ricevuto mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte dalla medesima disposizione.

CONSIDERATO che, con la stessa nota del 28 marzo 2011, il sig. Vincenzi è stato altresì reso edotto della facoltà di presentare deduzioni difensive entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa;

RILEVATO che il promotore non ha ritenuto di avvalersi di alcuno dei mezzi difensivi a sua disposizione;

VISTA la nota del 28 settembre 2011, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori, ha trasmesso all'Ufficio Sanzioni Amministrative la Relazione Istruttoria e il Fascicolo istruttorio relativi al predetto promotore;

RILEVATO che nella suddetta Relazione la Divisione competente ha ritenuto accertate tutte le fattispecie oggetto di contestazione;

VISTA la nota del 4 ottobre 2011, ricevuta dall'interessato il successivo 9 novembre, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato al sig. Vincenzi l'avvio della "parte istruttoria della decisione" relativa al procedimento in oggetto, rendendolo edotto della facoltà di presentare memorie scritte e documenti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione ed allegando alla stessa copia della Relazione Istruttoria;

RILEVATO che anche in tale fase procedimentale il sig. Vincenzi non si è avvalso degli strumenti di difesa a sua disposizione;

VISTA la Relazione per la Commissione del 27 febbraio 2011, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nei termini di seguito richiamati:

A) relativamente alla qualificazione dei fatti, ha ritenuto ampiamente accertate le violazioni ascritte al sig. Vincenzi, attestando essa sia l'effettività dei fatti contestati che la loro ascrivibilità al promotore, rilevando, al riguardo, quanto segue:

- con riferimento agli illeciti compiuti ai danni dei sig.ri … e …, gli stessi risultano comprovati proprio alla luce delle stesse dichiarazioni rese dal promotore nel corso dell'incontro tenutosi il 1° marzo 2010 con l'Audit dell'Intermediario, ove lo stesso ha ammesso di aver consegnato a tali clienti false rendicontazioni;

- riguardo alla sig.ra …, l'accettazione di mezzi di pagamento difformi e l'acquisizione di € 9.000,00 e le false rendicontazioni risultano comprovate dalla documentazione in atti e, segnatamente, dalla copia del modulo di sottoscrizione dell'assegno datato 26 ottobre 2006, nonché dalla copia del verbale di incontro tra la sig.ra … e la Banca tenutosi in data 5/05/2010 e dal questionario rilasciato dalla cliente alla Banca nella medesima data;

- con riguardo al sig. …, l'accettazione di mezzi di pagamento difformi, l'acquisizione, l'omessa esecuzione di operazioni di investimento e le false rendicontazioni risultano provate alla luce delle dichiarazioni rese dal cliente in data 4 maggio 2010, della documentazione in atti e delle dichiarazioni rese dalla stessa Banca nella nota del 28/06/2010, ove si afferma, tra l'altro, che gli importi riportati a mano del promotore sui rendiconti risultano essere "una palese alterazione dello stato di fatto"; l'acquisizione risulta, altresì, confermata anche sulla base delle dichiarazioni rese dalla Banca nella nota del 19 novembre 2010, ove la stessa riferisce che il sig. … ha affermato di aver ricevuto dal promotore la restituzione di quanto dovuto;

- con riguardo al sig. … le false rendicontazioni risultano comprovate alla luce di quanto dichiarato dal cliente in data 6/05/2010;

- con riguardo alla sig.ra …, l'accettazione di mezzi di pagamento difformi e le false rendicontazioni risultano comprovate alla luce delle dichiarazioni rese da tale cliente alla Banca in data 28/04/2010 e del modulo datato 27 agosto 2009 riportante rendicontazioni non veritieri, come affermato dalla Banca nella nota del 28/08/2010;

- con riguardo al sig. …, le false rendicontazioni sono comprovate alla luce delle dichiarazioni rese dal cliente nel questionario rilasciato alla Banca in data 13/05/2010, della copia della documentazione rilasciata al cliente dal promotore e, infine, delle dichiarazioni rese dalla banca nella nota del 28/06/2010, ove si afferma, relativamente alle rendicontazioni esibite dal cliente, che gli importi ivi riportati a mano "non sono che una palese alterazione dello stato di fatto";

- con riguardo al sig. …, le false rendicontazioni risultano comprovate sulla base delle dichiarazioni rese dal cliente in data 18/05/2010 e dalla stessa Banca in data 23/06/2010;

- con riguardo alla sig.ra … l'accettazione di mezzi di pagamento difformi e l'acquisizione sono comprovati alla luce delle dichiarazioni rese dalla stessa cliente;

- con riguardo alla sig.ra … le false rendicontazioni sono attestate sia dalle dichiarazioni rese dalla medesima cliente alla Banca che dalla nota di Banca Mediolanum del 28/06/2010, ove si afferma espressamente che le rendicontazioni in contestazione "non sono veritiere";

B) relativamente alla sanzione da applicare al caso di specie, l'Ufficio ha proposto l'adozione del provvedimento di radiazione dall'Albo unico dei promotori finanziari di cui all'art. 196, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 58/1998, posto che:

- ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. a), nn. 4 e 5 del citato regolamento n. 16190/2007 (già art. 98, comma 2, lett. a), nn. 4 e 5 del previgente Regolamento n. 11522/1998), la Consob dispone la radiazione dall'Albo unico dei promotori finanziari, rispettivamente, in caso di: acquisizione di disponibilità di pertinenza della clientela e di comunicazione o trasmissione ai clienti di informazioni o documenti non rispondenti al vero;

- per l'omessa esecuzione di ordini di investimento, la normativa di riferimento non prevede una sanzione specifica, di talché è rimessa alla Consob la valutazione in merito alla sanzione più congrua da applicare, in relazione al caso concreto, tra quelle previste dall'art. 196, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998; nell'ambito dei fatti emersi nel corso del procedimento anche tale violazione è da ritenersi particolarmente grave, essendo stata posta in essere in connessione ed in funzione strumentale rispetto alle altre condotte illecite sopra indicate;

- ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. b), n. 6 del citato regolamento n. 16190 (già art. 98, comma 2, lett. b), n. 6 del previgente Regolamento n. 11522/1998), l'accettazione di mezzi di pagamento difformi da quelli prescritti è sanzionata con la sospensione;

- le modalità fraudolente con cui le condotte illecite in esame sono state poste in essere costituiscono circostanza particolarmente aggravante e tale da compromettere radicalmente l'affidabilità del promotore di cui trattasi nei confronti della clientela nonché dei potenziali investitori;

RITENUTO, avuto riguardo a tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, di condividere quanto rappresentato dal medesimo Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti e alla sanzione da applicare nel caso di specie;

D E L I B E R A:

Il sig. Paolo Vincenzi, nato a Sassuolo (MO) l'11.12.1955 e [… omissis …], è radiato dall'Albo unico dei promotori finanziari.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro 60 giorni dalla data di notifica.

Milano, 7 marzo 2012

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas