Delibera Tot Eliminazione n. 19861 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 19861
Radiazione del sig. Antonio Ragnedda dall'albo unico dei consulenti finanziari
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
VISTA la propria delibera n. 8418 del 20 settembre 1994, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo Unico dei promotori finanziari (oggi «Albo Unico dei consulenti finanziari») del sig. Antonio Ragnedda, nato a Arzachena (OT) il 12 novembre 1962;
VISTE le note trasmesse in data 3 giugno 2015, 26 ottobre 2015 e 19 febbraio 2016 con cui Banca Generali S.p.A. ha segnalato che il sig. Ragnedda avrebbe tenuto un comportamento irregolare nei confronti della clientela nell'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;
VISTA la nota del 20 aprile 2016, notificata in data 3 maggio 2016, con cui la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete Consulenti Finanziari, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al sig. Ragnedda, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento Consob n. 16190/2007:
- art. 107, comma 1, per aver:
- acquisito, anche mediante distrazione, somme di pertinenza dei clienti;
- perfezionato operazioni non autorizzate e omesso di trasmettere operazioni di investimento per conto degli investitori;
- comunicato agli investitori informazioni non rispondenti al vero e consegnato agli stessi rendiconti non veritieri;
- art. 108, comma 5, per aver accettato dagli investitori mezzi di pagamento con caratteristiche difformi rispetto a quelle prescritte;
VISTA la Relazione per la Commissione dell'8 novembre 2016 con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, dato atto che il sig. Ragnedda non ha svolto alcuna attività difensiva ed esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al sig. Ragnedda, formulando conseguenti proposte in ordine alla relativa sanzione;
RITENUTA conclusivamente accertata a carico del sig. Ragnedda la violazione degli artt. 107, comma 1, del regolamento n. 16190/2007, per aver egli acquisito, anche mediante distrazione, liquidità di pertinenza dei clienti, perfezionato operazioni non autorizzate e omesso di trasmettere operazioni di investimento per conto degli investitori, comunicato agli investitori informazioni non rispondenti al vero e consegnato agli stessi rendiconti non veritieri, e 108, comma 5, del suddetto regolamento, per aver accettato dagli investitori mezzi di pagamento con caratteristiche difformi rispetto a quelle prescritte;
CONSIDERATO che, in ordine alla quantificazione del tipo e dell'entità della sanzione:
- ai sensi dell'art. 110, comma 1, del regolamento n. 16190/2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lett. a), b), c) e d), del d.lgs. n. 58/1998, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;
- ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. a), nn. 4), 5) e 7), del regolamento n. 16190/2007, la Consob dispone la radiazione dall'Albo del consulente finanziario nell'ipotesi, rispettivamente, di acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza degli investitori, di comunicazione agli investitori di informazioni non veritiere e di perfezionamento di operazioni non autorizzate;
- ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. b), n. 6), del regolamento n. 16190/2007, la Consob dispone la sospensione dall'Albo del consulente finanziario nell'ipotesi di accettazione agli investitori di mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte dallo stesso regolamento;
- con riguardo all'ulteriore irregolarità, concernente l'omessa trasmissione di operazioni di investimento per conto degli investitori, la normativa di riferimento non prevede una sanzione specifica, di talché è rimessa alla Consob la valutazione in merito alla sanzione più congrua da applicare in relazione al caso concreto, tra quelle previste dall'art. 196, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998. Anche tale condotta illecita costituisce, nel caso di specie, violazione particolarmente grave della normativa di riferimento, stante la connessione e strumentalità con gli atti acquisitivi;
- l'entità delle disponibilità liquide sottratte, la reiterazione delle condotte illecite, la pluralità degli investitori coinvolti, il rilevante arco temporale durante il quale sono state poste in essere tali condotte e le modalità fraudolente con cui sono state attuate costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente finanziario di cui trattasi nei confronti degli investitori;
SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
Il sig. Antonio Ragnedda, nato a Arzachena (OT) il 12 novembre 1962, è radiato dall'Albo Unico dei consulenti finanziari.
La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.
27 gennaio 2017
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas