Delibera Tot Eliminazione n. 19970 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 19970
Radiazione del sig. Vittorio Fossati dall'albo unico dei consulenti finanziari
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, anche solo «TUF»);
VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni (di seguito, anche solo «Regolamento Intermediari»);
VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
VISTA la propria delibera n. 12060 del 13 luglio 1999, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei promotori finanziari (oggi: «Albo unico dei consulenti finanziari») del sig. Vittorio Fossati, nato a Bergamo (BG) il 14 agosto 1961 e […omissis…];
VISTA la propria delibera n. 19737 del 22 settembre 2016, notificata all'interessato il 27 settembre 2016, con cui il sig. Vittorio Fossati è stato sospeso dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (di seguito, anche solo «consulente finanziario») per un periodo di sessanta giorni, avendo accertato la sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza previsti dall'art. 55, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998;
VISTE le note del 29 luglio 2016 e del 5 agosto 2016, con le quali Azimut Consulenza SIM S.p.A. ha comunicato di avere assunto, nei confronti del sig. Vittorio Fossati, il provvedimento di sospensione dall'attività di consulenza finanziaria per conto della Società, a seguito di irregolarità emerse in ordine all'operato del medesimo e di quanto ammesso dal medesimo nel corso dell'incontro in sede del 25 luglio 2016, e trasmesso documenti, tra cui documento riepilogativo inviato dal sig. Fossati con e-mail del 27 luglio 2016;
VISTA la nota di contestazione del 12 ottobre 2016, notificata in pari data, con cui la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete e Consulenti Finanziari, in relazione alle medesime circostanze poste a fondamento della suddetta delibera di sospensione cautelare, ha contestato al sig. Vittorio Fossati la violazione dell'art. 107, comma 1, del Regolamento Intermediari, per avere:
- acquisito la disponibilità di somme di pertinenza dei clienti;
- consegnato ai clienti documenti contenenti informazioni non veritiere;
RILEVATO che il consulente finanziario non ha presentato deduzioni in merito ai fatti e alle circostanze contestate, né ha presentato istanza di accesso o ha richiesto di essere audito;
VISTA la Relazione per la Commissione del 30 marzo 2017, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, dato atto che il consulente finanziario non ha ritenuto di porre in essere alcun atto difensivo nel corso dell'intero procedimento sanzionatorio, funzionale ad una diversa qualificazione di quanto oggetto di contestazione, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al sig. Vittorio Fossati ed ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;
RITENUTA conclusivamente accertata a carico del sig. Vittorio Fossati la violazione dell'art. 107, comma 1, del Regolamento Intermediari, per avere acquisito la disponibilità di somme di pertinenza dei clienti e consegnato ai clienti documenti contenenti informazioni non veritiere;
CONSIDERATO che, in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della sanzione:
- ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Regolamento Intermediari, la Consob irroga le sanzioni di cui all'articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;
- ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. a), n. 4 e n. 5, del Regolamento Intermediari, la Consob dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza del cliente o del potenziale cliente (anche quando tale condotta si sia concretizzata in distrazione di somme di denaro di pertinenza dei clienti) e di comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente di informazioni o documenti non rispondenti al vero;
- l'entità delle disponibilità liquide oggetto di acquisizione, la pluralità di condotte illecite accertate, la reiterazione delle condotte, nonché le modalità con cui le stesse sono state poste in essere costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente finanziario di cui trattasi nei confronti della clientela, nonché dei potenziali investitori;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al sig. Vittorio Fossati a titolo di dolo;
SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
Il sig. Vittorio Fossati, nato a Bergamo (BG) il 14 agosto 1961 […omissis…], è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari.
La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.
20 aprile 2017
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas