Delibera Tot Eliminazione n. 20284 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 20284
Radiazione del sig. Giancarlo Grammatico dall'albo unico dei consulenti finanziari
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
VISTA la propria delibera n. 6539 del 4 ottobre 1992, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo Unico dei promotori finanziari (oggi «Albo Unico dei consulenti finanziari») del sig. Giancarlo Grammatico, nato a Tripoli (Libia) l'8 luglio 1958;
VISTA la propria delibera n. 20008 del 24 maggio 2017, notificata in data 31 maggio 2017, adottata sulla base di fatti che qui si intendono integralmente richiamati, con cui il sig. Giancarlo Grammatico è stato sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per sessanta giorni, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998;
VISTE le note trasmesse nel periodo decorrente dal 16 febbraio 2017 al 5 maggio 2017, con cui sono state segnalate gravi irregolarità a carico del sig. Grammatico nell'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;
VISTA la nota del 13 luglio 2017, notificata in data 19 luglio 2016, con cui la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete e Consulenti Finanziari, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al sig. Giancarlo Grammatico, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento Consob n. 16190/2007:
- art. 106, comma 1, lett. e), per aver assunto da parte di alcuni clienti incarichi che si pongono in contrasto con l'ordinato svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede per conto degli intermediari mandanti;
- art. 107, comma 1, per aver acquisito la disponibilità di somme di denaro di pertinenza di alcuni clienti, consegnando successivamente ad un cliente un assegno a supposta garanzia della restituzione delle somme;
- art. 108, comma 5, per aver accettato da alcuni clienti mezzi di pagamento difformi rispetto a quelli prescritti;
ESAMINATE le difese del consulente rese in sede di audizione personale, tenutasi in data 11 ottobre 2017;
VISTA la Relazione per la Commissione del 21 novembre 2017 con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al sig. Grammatico, formulando conseguenti proposte in ordine alla relativa sanzione;
VISTA la nota del 21 novembre 2017 con cui è stata trasmessa alla parte copia della Relazione con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate ed alla specifica determinazione della sanzione ("Relazione USA");
VISTA la nota del 21 dicembre 2017 con cui la parte ha presentato le proprie controdeduzioni scritte in replica alle proposte ed alla determinazione della sanzione contenute nella citata Relazione USA;
CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi di novità rispetto a quanto formulato nelle precedenti fasi difensive rimanendo, dunque, immutato il quadro fattuale emerso nell'ambito dell'attività istruttoria e confermato dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;
RITENUTA conclusivamente accertata, a carico del sig. Giancarlo Grammatico, la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento n. 16190/2007: i) art. 106, comma 1, lett. e), per aver assunto incarichi che si pongono in contrasto con l'ordinato svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede per conto degli intermediari mandanti; ii) art. 107, comma 1, per aver acquisito somme di pertinenza di alcuni clienti e consegnato ad un cliente un assegno a supposta garanzia della restituzione delle somme richieste; iii) art. 108, comma 5, per aver accettato da alcuni clienti mezzi di pagamento con caratteristiche difformi rispetto a quelle prescritte;
CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:
- ai sensi dell'art. 110, comma 1, del regolamento n. 16190/2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lett. a), b), c) e d), del d.lgs. n. 58/1998, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del suddetto decreto, del regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;
- ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. a), n. 4), del regolamento n. 16190/2007, la Consob dispone la radiazione dall'Albo del consulente finanziario nell'ipotesi di acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza dei clienti;
- ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. b), n. 2, del regolamento n. 16190/2007, la Consob dispone la sospensione dall'Albo del consulente finanziario, da uno a quattro mesi, in caso di esercizio di attività o assunzione di qualità incompatibili ai sensi dell'art. 106 del medesimo regolamento;
- ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. b), n. 6), del regolamento n. 16190/2007, la Consob dispone la sospensione dall'Albo del consulente finanziario, da uno a quattro mesi, nell'ipotesi di accettazione dai clienti di mezzi di pagamento con caratteristiche difformi rispetto a quelle prescritte dallo stesso regolamento;
- con riguardo all'ulteriore irregolarità, concernente la consegna ad un cliente di un assegno a supposta garanzia della restituzione delle somme richieste, la normativa di riferimento non prevede una sanzione specifica, di talché è rimessa alla Consob la valutazione in merito alla sanzione più congrua da applicare in relazione al caso concreto, tra quelle previste dall'art. 196, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998. Anche tale condotta illecita costituisce, nel caso di specie, violazione particolarmente grave della normativa di riferimento, stante la sua connessione con gli atti acquisitivi;
- la rilevante entità delle disponibilità liquide acquisite, la reiterazione delle condotte illecite, protrattesi in un arco temporale significativo, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente di cui trattasi nei confronti della clientela, nonché dei potenziali investitori;
- sulla base degli atti del procedimento le violazioni accertate risultano imputabili al sig.Grammatico quanto meno a titolo di dolo;
SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
Il sig. Giancarlo Grammatico, nato a Tripoli (Libia) l'8 luglio 1958, è radiato dall'Albo Unico dei consulenti finanziari.
La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.
1 febbraio 2018
IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese