Delibera Tot Eliminazione n. 20351 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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(*) Avverso la delibera il sig. De Luca ha proposto ricorso innanzi alla Corte d'Appello di Roma in data 15 maggio 2018. La Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 5846/21 del 9 luglio 2021 ha rigettato il ricorso.
(*) Avverso la delibera il sig. De Luca ha proposto ricorso innanzi alla Corte d'Appello di Roma in data 15 maggio 2018. La Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 5846/21 del 9 luglio 2021 ha rigettato il ricorso.
Delibera n. 20351
Radiazione del sig. Giacomo De Luca dall'albo unico dei consulenti finanziari
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, anche solo «TUF»);
VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni (di seguito, anche solo «Regolamento Intermediari»);
VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
VISTA la delibera Consob n. 11682 del 3 novembre 1998, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Giacomo De Luca, nato a Taranto il 3 aprile 1964, residente […omissis…];
VISTA la documentazione trasmessa da Sanpaolo Invest SIM S.p.A. con note in data 22 aprile 2016, integrate in data 8 luglio 2016, 5 agosto 2016 e 10 febbraio 2017 e da un esposto pervenuto il 17 maggio 2016, da cui sono emerse talune irregolarità poste in essere dal Sig. Giacomo De Luca nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;
VISTA la nota del 7 luglio 2017, notificata all'interessato in pari data, con cui la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari - Rete e Consulenti Finanziari, ha contestato al Sig. Giacomo De Luca la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007:
- art. 107, comma 1, per avere, tra l'altro, ricevuto o utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti;
- art. 108, comma 5, per avere accettato dai clienti mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle ivi prescritte;
- art. 108, comma 6, per avere percepito compensi o finanziamenti dai clienti;
ESAMINATE le memorie difensive pervenute in data 4 agosto, successivamente integrate dalla parte con note del 1° e 5 settembre 2017;
RILEVATO che l'interessato ha richiesto l'accesso agli atti del procedimento in data 4 agosto 2017 e che gli atti del procedimento sono stati trasmessi il successivo 16 agosto;
ESAMINATO il verbale dell'audizione del Sig. De Luca che si è svolta, su richiesta della parte, in data 12 settembre 2017;
VISTA la Relazione per la Commissione del 18 gennaio 2018, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti sopra indicati contestati al Sig. De Luca ed ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione ("Relazione USA");
VISTA la nota in data 19 gennaio 2018 con la quale è stata trasmessa alla parte copia della citata Relazione USA;
ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dal Sig. Giacomo De Luca, in replica alla predetta Relazione USA, con nota del 16 febbraio 2018;
CONSIDERATO che le predette controdeduzioni scritte non presentano elementi per cui mutare il quadro fattuale, emerso nell'ambito dell'attività istruttoria, valutato dall'Ufficio Sanzioni Amministrative né risultano idonee a rimuovere la fondatezza delle condotte illecite accertate;
RITENUTA conclusivamente accertata a carico del Sig. De Luca la contestata violazione degli artt. 107, comma 1, e 108, comma 5 e comma 6, del Regolamento Intermediari, per avere utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela, accettato mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle previste e percepito compensi dai clienti;
CONSIDERATO che, in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della sanzione:
- ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Regolamento Intermediari la Consob irroga le sanzioni di cui all'articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;
- per l'utilizzo dei codici di accesso ai rapporti di pertinenza degli investitori la normativa di riferimento non prevede una sanzione specifica, di talché è rimessa alla Consob la valutazione in merito alla sanzione più congrua da applicare in relazione al caso concreto tra quelle previste dalla citata norma, tenuto conto della gravità della violazione e dell'eventuale recidiva; tale condotta illecita costituisce, nel caso di specie, violazione particolarmente grave della normativa di riferimento, avuto riguardo al numero dei clienti coinvolti ed alla durata in cui la condotta illecita è stata posta in essere (dal 2014 al 2015), di talché appare congruo applicare la sanzione della radiazione dall'Albo;
- ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. b), n. 6) e n. 7), del regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob dispone la sospensione dall'Albo, da uno a quattro mesi, nell'ipotesi di accettazione dal cliente o dal potenziale cliente di mezzi di pagamento, strumenti finanziari e valori con caratteristiche difformi da quelle prescritte dall'art. 108, comma 5, del medesimo regolamento e di percezione di compensi in violazione dell'art. 108, comma 6, dello stesso regolamento; tali condotte illecite costituiscono, nel caso di specie, violazioni particolarmente gravi della normativa di riferimento, visto il contesto in cui le violazioni sono state poste in essere;
- ai sensi dell'art. 110, comma 3, del medesimo Regolamento, la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, quella immediatamente inferiore o superiore; nel caso di specie, per le accertate violazioni degli artt. 108, comma 5 e comma 6, del citato regolamento, appare congruo applicare la sanzione immediatamente superiore a quella tipica della sospensione a quattro mesi dall'Albo;
- sulla base degli atti del procedimento gli illeciti accertati risultano imputabili al Sig. De Luca a titolo di dolo;
- la reiterazione delle condotte illecite poste in essere nei confronti di una pluralità di clienti, unitamente alle modalità con cui sono state attuate, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente nei confronti della clientela e dei potenziali investitori;
SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
Il Sig. Giacomo De Luca, nato a Taranto il 3 aprile 1964, residente […omissis…], è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari.
La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.
21 marzo 2018
IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese