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Bollettino


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Delibera n. 20412

Radiazione del sig. Michele Valente dall'albo unico dei consulenti finanziari

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, anche solo «TUF»);

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni (di seguito, anche solo «Regolamento Intermediari»);

VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

VISTA la delibera Consob n. 6728 del 22 dicembre 1992, recante l'iscrizione all'Albo unico dei promotori finanziari (oggi «Albo Unico dei consulenti finanziari» e di seguito anche solo «Albo») del Sig. Michele Valente, nato a Roma il 24 dicembre 1965 e […omissis…];

VISTA la propria delibera n. 20027 del 7 giugno 2017, adottata sulla base di fatti che qui si intendono integralmente richiamati, con la quale il Sig. Michele Valente è stato sospeso in via cautelare dall'esercizio dall'attività di promotore finanziario per sessanta giorni, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del TUF;

VISTA la documentazione trasmessa da Banca Mediolanum S.p.A. (di seguito anche soltanto "Banca" o "Intermediario") con note del 28 settembre 2016, del 22 novembre 2016 e del 24 maggio 2017, da cui sono emerse irregolarità poste in essere dal Sig. Michele Valente nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

VISTA la nota del 28 settembre 2017, notificata al consulente in data 3 ottobre 2017, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete e Consulenti Finanziari, ha contestato al Sig. Michele Valente, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione dell'art. 107, comma 1, del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, per avere:

- acquisito la disponibilità di somme di pertinenza della clientela;

- comunicato agli investitori informazioni non rispondenti al vero;

DATO ATTO che il consulente non ha svolto attività difensiva nel corso del procedimento sanzionatorio;

VISTA la Relazione per la Commissione del 29 marzo 2018, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Michele Valente ed ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Michele Valente le fattispecie oggetto di contestazione sostanziatesi nell'acquisizione di disponibilità di somme di pertinenza della clientela e nella comunicazione di informazioni non rispondenti al vero;

CONSIDERATO che, in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Regolamento Intermediari n. 16190/2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all'articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) d.lgs. n. 58/98, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;

- ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. a), nn. 4) e 5) del Regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob dispone la radiazione dall'Albo nell'ipotesi, rispettivamente, di acquisizione della disponibilità di somme o di valori di pertinenza del cliente o del potenziale cliente e di comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero;

- nel caso di specie, la significativa entità delle disponibilità liquide sottratte alla clientela, il rilevante arco temporale durante il quale sono state poste in essere le condotte illecite, unitamente alle modalità fraudolente con cui sono state attuate, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del promotore di cui trattasi nei confronti della clientela, nonché dei potenziali investitori;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

Il Sig. Michele Valente, nato a Roma il 24 dicembre 1965 e […omissis…], è radiato dall'Albo Unico dei consulenti finanziari.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.

24 aprile 2018

p. IL PRESIDENTE
Anna Genovese