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Bollettino


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(*) La Sig.ra Veronica Rossi ha presentato ricorso ai sensi dell'art. 195 del d.lgs. n. 58/1998 innanzi alla Corte d'Appello di Milano in data 30.11.2018. La Corte di Appello di Milano con sentenza n. 3355/2019 del 4.7.2019/29.7.2019 ha accolto il ricorso e, per l'effetto, annullato la delibera impugnata.

Delibera n. 20506

Radiazione del sig. Ugo Minolfi e della sig.ra Veronica Rossi dall'albo unico dei consulenti finanziari

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 13371 del 4 dicembre 2001, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo Unico dei promotori finanziari (oggi «Albo Unico dei consulenti finanziari») della sig.ra Veronica Rossi, nata a Premosello-Chiovenda (VB) il 9 giugno 1968 e residente […omissis…];

VISTA la propria delibera n. 13336 del 14 novembre 2001, recante, tra l'altro, l'iscrizione al medesimo Albo del sig. Ugo Minolfi, nato a Salerno il 19 giugno 1943 e residente […omissis…], cancellato dall'Albo a domanda con delibera Consob n. 15055 del 31 maggio 2005, reiscritto all'Albo con delibera Consob n. 15143 del 23 agosto 2005 e infine cancellato dall'Albo a domanda con delibera dell'Organismo di vigilanza e tenuta del medesimo Albo n. 825 del 16 marzo 2017;

VISTE le note trasmesse in data 18 maggio 2017 e 22 giugno 2017, con cui Finanza & Futuro Banca S.p.A. ha segnalato di aver rilevato gravi irregolarità a carico dei sig.ri Veronica Rossi e Ugo Minolfi, concernenti la disciplina dell'attività di offerta fuori sede;

VISTA la propria delibera n. 20161 dell'11 ottobre 2017, notificata in data 12 ottobre 2017, adottata sulla base di fatti che qui si intendono integralmente richiamati, con cui la sig.ra Veronica Rossi è stata sospesa in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per sessanta giorni, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998;

VISTE le separate note inviate in data 23 ottobre 2017, notificate in pari data alla sig.ra Veronica Rossi e in data 30 ottobre 2017 al sig. Ugo Minolfi, con le quali la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete e Consulenti Finanziari, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato:

A) alla sig.ra Rossi:

1) art. 107, comma 1, per aver:

- concorso con il sig. Minolfi nella distrazione della disponibilità di somme di denaro di pertinenza di alcuni clienti;

- concorso con il sig. Minolfi nell'illecita richiesta a nome dei clienti, falsificandone le firme ed a loro insaputa, dell'emissione di carte prepagate e dell'apertura dei relativi conti correnti tecnici;

- concorso con il sig. Minolfi nell'esecuzione di operazioni non autorizzate per conto dei clienti;

- concorso con il sig. Minolfi nell'attività di offerta fuori sede svolta dal medesimo nei confronti di alcuni clienti in mancanza di mandato ad operare da parte di un intermediario preponente;

- domiciliato presso la propria residenza la corrispondenza di una cliente;

2) art. 108, comma 4, per non avere osservato gli obblighi identificativi con riguardo ad alcuni clienti, avendo consentito al sig. Minolfi di seguire direttamente i medesimi clienti nello svolgimento dell'attività di offerta fuori sede;

3) art. 108, comma 7, per aver trattenuto i codici personali di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti ed averli utilizzati senza le cautele prescritte;

B) al sig. Minolfi la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007:

1) art. 107, comma 1, per aver:

- concorso con la sig.ra Rossi nella distrazione della disponibilità di somme di denaro di pertinenza di alcuni clienti;

- concorso con la sig.ra Rossi nell'illecita attività di richiesta a nome dei predetti clienti, falsificandone le firme ed a loro insaputa dell'emissione di carte prepagate e dell'apertura dei relativi conti correnti tecnici;

- eseguito - in concorso con la sig.ra Rossi - operazioni non autorizzate per conto dei clienti;

- esercitato - in concorso con la sig.ra Rossi - l'attività di offerta fuori sede nei confronti di alcuni clienti pur in mancanza di mandato ad operare da parte di un intermediario preponente;

- concorso con la sig.ra Rossi nella domiciliazione presso la propria residenza della corrispondenza di una cliente;

2) art. 108, comma 7, per aver trattenuto i codici personali di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti ed averli utilizzati senza le cautele prescritte;

RILEVATO che l'Ufficio Sanzioni Amministrative, tenuto conto dei profili di connessione oggettiva e soggettiva che connotano i procedimenti sanzionatori avviati con le sopra citate lettere di contestazione, ne ha disposto la riunione, dandone comunicazione alle parti con separate note, ricevute dagli interessati in data 14 febbraio 2018;

VISTE le note pervenute in data 8 novembre 2017 e 15 novembre 2017, con cui i sig.ri Rossi e Minolfi, ciascuno per proprio conto, hanno inoltrato un'istanza di accesso agli atti del procedimento, alla quale è stato fornito positivo riscontro trasmettendo agli istanti, in data 22 novembre 2017, la documentazione presente nel relativo fascicolo istruttorio;

ESAMINATE le difese rese nell'interesse dei sig.ri Rossi e Minolfi con note trasmesse, rispettivamente, in data 6 dicembre 2017 e 19 dicembre 2017 e nell'audizione personale di entrambi i consulenti, tenutasi in data 22 dicembre 2017;

VISTA la Relazione per la Commissione del 18 aprile 2018, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati nei confronti dei sig.ri Veronica Rossi e Ugo Minolfi;

VISTE le separate note del 18 aprile 2018, con le quali è stata trasmessa alle parti copia della Relazione per la Commissione con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate ed alle specifica determinazione delle sanzioni;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte, presentate dagli interessati con separate note del 18 maggio 2018, in replica alle considerazioni svolte dall'Ufficio Sanzioni Amministrative nella citata Relazione per la Commissione;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi tali da mutare il quadro fattuale emerso nell'ambito dell'attività istruttoria e confermato dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTE conclusivamente accertate le seguenti violazioni:

i) a carico del sig. Ugo Minolfi, la violazione dell'art. 107, comma 1, del regolamento Consob n. 16190/2007, per aver concorso con la sig.ra Rossi nella distrazione della disponibilità di somme di denaro di pertinenza dei clienti, nella contraffazione della firma del cliente, nel perfezionamento di operazioni non autorizzate, nell'esercizio dell'attività di offerta fuori sede svolta in mancanza di mandato ad operare e nella non corretta domiciliazione della corrispondenza della clientela; nonché dell'art. 108, comma 7, del medesimo regolamento, per aver utilizzato i codici personali di accesso telematico dei clienti senza le cautele prescritte;

ii) a carico della sig.ra Veronica Rossi, la violazione dell'art. 107, comma 1, del regolamento Consob n. 16190/2007, per aver concorso con il sig. Minolfi nella distrazione della disponibilità di somme di denaro di pertinenza dei clienti, nella contraffazione della firma del cliente, nel perfezionamento di operazioni non autorizzate, nell'esercizio dell'attività di offerta fuori sede svolta in mancanza di mandato ad operare e nella non corretta domiciliazione della corrispondenza della clientela; nonché degli artt. 108, comma 4 e 108, comma 7, del medesimo regolamento, per non avere osservato gli obblighi di identificazione dei clienti e aver utilizzato i codici personali di accesso telematico dei clienti senza le cautele prescritte;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità delle sanzioni:

- ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all'articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del d.lgs. n. 58/1998, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;

- ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. a), nn. 3), 4) e 7), del Regolamento n. 16190/2007, la Consob dispone la radiazione dall'Albo del consulente finanziario nell'ipotesi, rispettivamente, di contraffazione della firma degli investitori, di acquisizione della disponibilità di somme di pertinenza dei clienti e di perfezionamento di operazioni non autorizzate;

- ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. b), n. 5), del Regolamento n. 16190/2007, la Consob dispone la sospensione dall'Albo del consulente finanziario nell'ipotesi di violazione dell'art. 108, comma 4, del medesimo Regolamento (ipotesi, quest'ultima, contestata e accertata nei confronti della sola sig.ra Rossi);

- con riguardo alle altre violazioni accertate, concernenti la detenzione e l'utilizzo dei codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti senza le cautele prescritte, l'attività di offerta fuori sede svolta nei confronti di alcuni clienti in mancanza di mandato ad operare e la domiciliazione della corrispondenza di una cliente presso la propria residenza, la normativa di riferimento non prevede una sanzione specifica, di talché è rimessa alla Consob la valutazione in merito alla sanzione più congrua da applicare in relazione al caso concreto, tra quelle previste dall'art. 196, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998; tali condotte illecite costituiscono, nel caso di specie, gravi violazioni della normativa di riferimento, stante la connessione con gli atti acquisitivi e con il perfezionamento di operazioni non autorizzate;

- la reiterazione delle condotte illecite, la pluralità dei clienti coinvolti, il rilevante arco temporale durante il quale sono state poste in essere, unitamente alle modalità fraudolente con cui sono state attuate e alle perdite cagionate ad alcuni clienti, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità dei consulenti di cui trattasi nei confronti della clientela, nonché dei potenziali investitori;

- sulla base degli atti del procedimento gli illeciti accertati risultano imputabili ai sig.ri Veronica Rossi e Ugo Minolfi a titolo di dolo,

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

La sig.ra Veronica Rossi, nata a Premosello-Chiovenda (VB) il 9 giugno 1968, e il sig. Ugo Minolfi, nato a Salerno il 19 giugno 1943, sono radiati dall'Albo Unico dei consulenti finanziari.

La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.

28 giugno 2018

p. IL PRESIDENTE
Anna Genovese