Delibera Tot Eliminazione n. 20527 - AREA PUBBLICA
Bollettino
« Indietro
Delibera n. 20527
Radiazione della sig.ra Anna Grizzuti dall'albo unico dei consulenti finanziari
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, anche solo «TUF»);
VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni (di seguito, anche solo «Regolamento Intermediari»);
VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
VISTA la delibera Consob n. 11685 dell’11 novembre, recante, tra l'altro, l’iscrizione all’Albo unico dei consulenti finanziari della Sig.ra Anna Grizzuti, nata a Ercolano (NA) il 17 agosto 1964, residente a [...omissis…];
VISTA la delibera dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari – OCF n. 789 del 30 novembre 2016, con cui la stessa Sig.ra Grizzuti è stata cancellata, su sua domanda, dall’Albo unico dei consulenti finanziari;
VISTA la documentazione trasmessa da SanPaolo Invest SIM S.p.A. con note dell’11 luglio 2016, 26 luglio 2016, 27 dicembre 2016 e 14 giugno 2017, da cui sono emerse talune irregolarità poste in essere dalla Sig.ra Anna Grizzuti nello svolgimento dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede;
VISTA la nota del 4 dicembre 2017, notificata all’interessato il 15 dicembre 2017, con cui la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari - Rete e Consulenti Finanziari, ha contestato alla Sig.ra Anna Grizzuti la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007:
- art. 107, comma 1, per avere:
- acquisito, anche mediante distrazione, a favore di terzi, somme di pertinenza dei clienti;
- comunicato informazioni e trasmesso rendicontazione non rispondenti al vero;
- perfezionato operazioni non autorizzate dai clienti;
- omesso di eseguire operazioni disposte dai clienti;
- art. 108, comma 5, per avere accettato mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte;
RILEVATO che la Sig.ra Grizzuti non si è avvalsa di alcuna facoltà difensiva nel corso del procedimento sanzionatorio;
VISTA la Relazione per la Commissione del 18 giugno 2018, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti sopra indicati contestati alla Sig.ra Grizzuti ed ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell’entità della relativa sanzione;
RITENUTE conclusivamente accertate a carico della Sig.ra Grizzuti le fattispecie oggetto di contestazione, sostanziatesi nell’acquisizione, anche mediante distrazione, di somme di pertinenza dei clienti, nella comunicazione di informazioni e trasmissione di rendicontazione non veritiere, nel perfezionamento di operazioni non autorizzate, nella mancata esecuzione di operazioni disposte dai clienti e nell’accettazione da parte della clientela di mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte;
CONSIDERATO che, in ordine alla determinazione del tipo e dell’entità della sanzione:
- ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Regolamento n. 16190/2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all’articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;
- ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. a), n. 4), n. 5) e n. 7), del Regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob dispone la radiazione dall’Albo nell’ipotesi, rispettivamente, di acquisizione e/o distrazione di somme o di valori di pertinenza del cliente o del potenziale cliente, di comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero, e di perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente o dal potenziale cliente;
- ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. b), n. 6), del Regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob dispone la sospensione dall’Albo, da uno a quattro mesi, nell’ipotesi di accettazione di mezzi di pagamento difformi, in violazione dell’art. 108, comma 5, dello stesso Regolamento;
- per la mancata esecuzione di operazioni disposte dai clienti la normativa di riferimento non prevede una sanzione specifica, di talché è rimessa alla Consob la valutazione in merito alla sanzione più congrua da applicare in relazione al caso concreto tra quelle previste dalla citata norma, tenuto conto della gravità della violazione e dell’eventuale recidiva; tale condotta illecita costituisce, nel caso di specie, violazione particolarmente grave della normativa di riferimento stante la sua connessione e strumentalità con gli atti acquisitivi;
- la reiterazione delle condotte illecite poste in essere nei confronti dei clienti, unitamente alle modalità con cui sono state attuate, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l’affidabilità del consulente nei confronti della clientela e dei potenziali investitori;
- sulla base degli atti del procedimento gli illeciti accertati risultano imputabili alla Sig.ra Grizzuti a titolo di dolo;
SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
la Sig.ra Anna Grizzuti, nata a Ercolano (NA) il 17 agosto 1964, residente a [...omissis…], è radiata dall’Albo unico dei consulenti finanziari.
La presente delibera è notificata all’interessata e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 TUFalla Corte d’Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.
17 luglio 2018
p. IL PRESIDENTE
Anna Genovese