Delibera Tot Eliminazione n. 20629 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 20629
Radiazione del sig. Fabio Pelati dall'albo unico dei consulenti finanziari
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
VISTA la propria delibera n. 16043 del 17 luglio 2007, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei promotori finanziari (oggi «Albo unico dei consulenti finanziari») del sig. FabioPelati, nato a Brescia il 29 aprile 1963 e residente […omissis…];
VISTE le note trasmesse dal 20 gennaio 2017 al 9 agosto 2018, con cui sono state segnalate gravi irregolarità a carico del sig. Fabio Pelati nell'esercizio dell'attività di consulente finanziario;
VISTA la nota del 25 gennaio 2018, notificata in data 16 aprile 2018, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete Consulenti Finanziari, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al sig. Fabio Pelati la violazione delle seguenti disposizioni:
- art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998 (secondo cui l'attività di consulente finanziario abilitato è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto) per aver promosso e collocato prodotti finanziari nell'interesse di un altro soggetto mentre svolgeva attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede per conto di un soggetto abilitato in Italia alla prestazione di servizi di investimento;
- art. 107, comma 1, del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, per aver:
1) esercitato attività di offerta fuori sede per conto di un soggetto non abilitato in Italia alla prestazione di servizi di investimento;
2) comunicato agli investitori informazioni non rispondenti al vero;
RILEVATO che con la sopra citata lettera di contestazione il sig. Fabio Pelati è stato reso edotto della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;
DATO ATTO che il sig. Fabio Pelati non ha svolto alcuna attività difensiva;
VISTA la Relazione per la Commissione del 27 settembre 2018 con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al sig. Fabio Pelati, formulando conseguenti proposte in ordine alla relativa sanzione;
RITENUTA conclusivamente accertata a carico del sig. Fabio Pelati la violazione degli artt. 31, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998, per non aver svolto l'attività di consulente finanziario abilitato esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto, e 107, comma 1, del regolamento n. 16190/2007, per aver esercitato attività di offerta fuori sede per conto di un soggetto non abilitato in Italia alla prestazione di servizi di investimento e per aver comunicato agli investitori informazioni non rispondenti al vero;
CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:
- ai sensi dell'art. 110, comma 1, del regolamento n. 16190/2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lett. a), b), c) e d), del d.lgs. n. 58/1998, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;
- ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. a), nn. 1 e 2), del regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob dispone la radiazione dall'Albo del consulente finanziario nell'ipotesi, rispettivamente, di violazione della disposizione di cui all'art. 31, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di offerta fuori sede o promozione e collocamento a distanza per conto di soggetti non abilitati;
- ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. a), n. 5), del Regolamento n. 16190/2007, la Consob dispone la radiazione dall'Albo del consulente finanziario nell'ipotesi di comunicazione alla clientela di informazioni non rispondenti al vero;
- l'entità delle disponibilità liquide raccolte presso investitori italiani, la reiterazione delle condotte illecite, la pluralità degli investitori coinvolti, il rilevante arco temporale durante il quale sono state poste in essere, unitamente alle modalità fraudolente con cui sono state attuate e il contesto nell'ambito del quale il consulente ha posto in essere dette condotte illecite, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente finanziario nei confronti degli investitori;
- le violazioni sono ascrivibili al sig. Pelati a titolo di dolo,
SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
Il sig. Fabio Pelati, nato a Brescia il 29 aprile 1963 e residente […omissis…], è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari.
La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.
16 ottobre 2018
IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese