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Bollettino


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(*) Avverso la delibera il sig. Lanza ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 195 del d.lgs. n. 58/1998 presso la Corte d’Appello di Milano in data 3.12.2018. La Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 2943/2019 del 10.4.2019/4.7.2019 ha respinto il ricorso.

(*) Avverso la delibera il sig. Lanza ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 195 del d.lgs. n. 58/1998 presso la Corte d’Appello di Milano in data 3.12.2018. La Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 2943/2019 del 10.4.2019/4.7.2019 ha respinto il ricorso.

Delibera n. 20632

Radiazione del sig. Michele Lanza dall'albo unico dei consulenti finanziari

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, anche solo «TUF»);

VISTO il Regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni (di seguito, anche solo «Regolamento Intermediari»);

VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

VISTA la delibera Consob n. 7490 del 3 novembre 1993, recante l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari (oggi «albo unico dei consulenti finanziari» e di seguito anche solo «albo») del Sig. Michele Lanza, nato a Leonforte (EN) il 5 maggio 1962 e residente […omissis…];

VISTA la documentazione trasmessa da Banca Mediolanum S.p.A. con note del 9 giugno 2017 e del 3 agosto 2017, da cui sono emerse irregolarità poste in essere dal Sig. Michele Lanza nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

VISTA la nota del 25 gennaio 2018, notificata al consulente in data 2 febbraio 2018, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete e Consulenti Finanziari, ha contestato al Sig. Michele Lanza, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione, tra l'altro, dell'art. 107, comma 1, del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, per avere:

- concorso nell'esercizio abusivo dell'attività di promozione finanziaria da parte di una terza persona, quale soggetto non abilitato in quanto non iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari;

- concorso con il predetto soggetto nella distrazione di disponibilità di somme di denaro di pertinenza di un cliente;

- eseguito, in concorso con il medesimo soggetto, operazioni non autorizzate dal predetto cliente;

CONSIDERATO che, con nota del 5 marzo 2018, il consulente ha presentato istanza di accesso agli atti relativi al presente procedimento sanzionatorio;

PRESO ATTO che, in data 27 marzo 2018, è stata inviata al Sig. Lanza copia della documentazione richiesta;

RILEVATO che, con nota dell'8 marzo 2018, il Sig. Lanza ha formulato deduzioni difensive;

VISTA la Relazione per la Commissione del 19 luglio 2018, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i sopra citati addebiti contestati al Sig. Michele Lanza ed ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

VISTA la nota del 19 luglio 2018 con cui è stata trasmessa all'interessato copia della predetta Relazione con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate ed alla specifica determinazione della sanzione ("Relazione USA");

VISTA la nota con cui il consulente ha presentato le proprie controdeduzioni scritte in replica alla Relazione USA;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle suddette controdeduzioni non presentano elementi di novità rispetto a quanto formulato nelle precedenti fasi difensive lasciando, dunque, immutato il quadro fattuale emerso nell'ambito dell'attività istruttoria e confermato dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTO che emergono elementi di prova circostanziati che inducono a far ritenere conclusivamente accertata, a carico del Sig. Lanza, la violazione dell'art. 107, comma 1, del Regolamento Intermediari, per avere concorso con un soggetto terzo, non iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari all'epoca dei fatti contestati, sia nell'esercizio abusivo dell'attività di promozione finanziaria, sia nella distrazione a favore di terzi delle somme di un cliente, sia, infine, nel compimento di operazioni non autorizzate dal cliente medesimo;

CONSIDERATO che, in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Regolamento Intermediari n. 16190/2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all'articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) d.lgs. n. 58/98, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;

- ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. a), nn. 4) e 7) del Regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob dispone la radiazione dall'albo nell'ipotesi, rispettivamente, di acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza del cliente o del potenziale cliente (anche quando tale condotta si sia concretizzata nella distrazione di somme di denaro di pertinenza degli investitori) e di perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente o dal potenziale cliente, a valere sui rapporti di pertinenza di quest'ultimo o comunque al medesimo collegati;

- con riguardo all'ulteriore violazione accertata, concernente il concorso nell'esercizio abusivo dell'attività di promozione finanziaria da parte di un soggetto terzo, in violazione dell'art. 107, comma 1, del citato Regolamento Consob n. 16190/2007, la normativa di riferimento non prevede una sanzione specifica, di talché è rimessa alla Consob la valutazione in merito alla sanzione più congrua da applicare in relazione al caso concreto tra quelle previste dalla citata norma, tenuto conto della gravità della violazione e dell'eventuale recidiva; anche tale condotta illecita costituisce, nel caso di specie, violazione particolarmente grave della normativa di riferimento, stante il quadro fattuale complessivamente considerato e la sua connessione e strumentalità con gli atti distrattivi;

- nel caso di specie, il rilevante arco temporale durante il quale sono state poste in essere le condotte illecite, unitamente alla loro pluralità e alle modalità fraudolente con cui sono state attuate, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente di cui trattasi nei confronti della clientela, nonché dei potenziali investitori;

- sulla base degli atti del procedimento gli illeciti accertati risultano imputabili a titolo di dolo;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

Il Sig. Michele Lanza, nato a Leonforte (EN) il 5 maggio 1962 e residente […omissis…], è radiato dall'albo unico dei consulenti finanziari.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.

18 ottobre 2018

IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese