Delibera Tot Eliminazione n. 20678 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 20678
Radiazione del sig. Vincenzo Malvica dall'albo unico dei consulenti finanziari
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, e successive modificazioni (di seguito, anche solo «Regolamento Intermediari»);
VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
VISTA la propria delibera n. 5929 del 21/01/1992, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede del sig. Vincenzo Malvica, nato a Catania il 18/06/1960 e residente […omissis…];
VISTA la documentazione trasmessa dalla […omissis…], con note del 16/11/2017 e del 30/11/2017, da cui emergono gravi irregolarità commesse dal citato sig. Vincenzo Malvica, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, sostanziatesi nello svolgimento verso risparmiatori italiani di un'attività di offerta al pubblico fuori sede di prodotti finanziari per conto della Larefer Ltd, società non autorizzata ad operare in Italia;
VISTA la propria delibera n. 20216 del 13/12/2017, notificata in data 13/01/2018, adottata sulla base dei fatti che qui si intendono integralmente richiamati, con cui il citato sig. Vincenzo Malvica è stato sospeso in via cautelare dall'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede per un periodo di sessanta giorni;
VISTA la nota del 6 marzo 2018, notificata alla parte in data 15 marzo 2018, con cui la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete, Promotori e Consulenti Finanziari, in esito alle valutazioni svolte sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, ha contestato al medesimo sig. Vincenzo Malvica la violazione dell'art. 107, comma 1, del regolamento Consob n. 16190 adottato con delibera del 29 ottobre 2007, per avere svolto un'attività di offerta fuori sede per conto della Larefer Ltd, non autorizzata ad operare in Italia;
RILEVATO che con nota del 28 marzo 2018 il sig. Malvica ha presentato deduzioni difensive in merito ai fatti contestati;
VISTA la Relazione per la Commissione del 19 luglio 2018 con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e le difese di parte, ha espresso considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti oggetto di contestazione e formulato le conseguenti proposte in merito alla quantificazione della relativa sanzione;
VISTA la nota del 20 luglio 2018, con la quale è stata trasmessa all'interessato copia della Relazione per la Commissione con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato proposte motivate in merito alla sussistenza della violazione contestata ed alla specifica determinazione della sanzione ("Relazione USA");
PRESO ATTO che il sig. Malvica non si è avvalso della facoltà di presentare controdeduzioni scritte in replica alle considerazioni ed alle proposte motivate contenute nella predetta Relazione USA;
RITENUTA conclusivamente accertata, a carico del sig. Vincenzo Malvica, la violazione dell'art. 107, comma 1, del regolamento Consob n. 16190, adottato con delibera del 29 ottobre 2007;
CONSIDERATO che, in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della sanzione:
- ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all'articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del d.lgs. n. 58/1998, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;
- ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. a), n. 2, del Regolamento Intermediari, la Consob dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di offerta fuori sede o promozione e collocamento a distanza per conto di soggetti non abilitati;
- la pluralità dei clienti coinvolti, il rilevante arco temporale durante il quale sono state poste in essere le condotte illecite accertate, unitamente alle modalità fraudolente con cui sono state attuate, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente finanziario di cui trattasi nei confronti della clientela, nonché dei potenziali investitori;
CONSIDERATO che, con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al sig. Vincenzo Malvica quantomeno a titolo di colpa;
SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne costituisce parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
Il sig. Vincenzo Malvica, nato a Catania il 18/06/1960 e residente […omissis…], è radiato dall'Albo Unico dei Consulenti Finanziari.
La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, ex art. 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.
9 novembre 2018
IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese