Delibera Tot Eliminazione n. 20679 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 20679
Radiazione del sig. Domenico Penno dall'albo unico dei consulenti finanziari
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
VISTA la propria delibera n. 10173 dell'8 agosto 1996, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei promotori finanziari (oggi «Albo unico dei consulenti finanziari») del sig. Domenico Penno, nato a Felizzano (AL) il 22 settembre 1954 e residente […omissis…];
VISTA la propria delibera n. 20470 del 7 giugno 2018, notificata in data 16 giugno 2018, adottata sulla base di fatti che qui si intendono integralmente richiamati, con cui il sig. DomenicoPenno è stato sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per sessanta giorni, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998;
VISTE le note trasmesse da Finecobank Banca Fineco S.p.A. in data 28 dicembre 2016 e del 5 giugno 2017, con cui l'intermediario ha segnalato di aver riscontrato gravi irregolarità a carico del sig. Domenico Penno nell'esercizio dell'attività di consulente finanziario e l'ulteriore nota inviata in data 3 gennaio 2018, con la quale sono state segnalate irregolarità a carico di quest'ultimo a danno di alcuni clienti dallo stesso seguiti in qualità di consulente finanziario;
VISTA la nota dell'11 giugno 2018, notificata in data 16 giugno 2018, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete e Consulenti Finanziari, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al sig. Domenico Penno, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento Consob n. 16190/2007:
1. art. 107, comma 1, per aver:
- acquisito, anche tramite distrazione, la disponibilità di somme di denaro di pertinenza dei clienti;
- omesso di eseguire operazioni d'investimento disposte dai clienti;
2. art. 108, comma 6, per aver ricevuto finanziamenti dalla clientela;
ESAMINATO il verbale dell'audizione personale del sig. Penno, tenutasi il 31 agosto 2018;
VISTA la Relazione per la Commissione del 5 settembre 2018 con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al sig. Domenico Penno, formulando conseguenti proposte in ordine alla relativa sanzione;
VISTA la nota del 5 settembre 2018, con la quale è stata trasmessa all'interessato copia della Relazione per la Commissione con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate ed alla specifica determinazione della sanzione (Relazione USA");
PRESO ATTO che il sig. Penno non si è avvalso della facoltà di presentare controdeduzioni scritte in replica alle considerazioni ed alle proposte motivate contenute nella predetta Relazione USA;
RITENUTA conclusivamente accertata a carico del sig. Domenico Penno la violazione degli artt. 107, comma 1, del regolamento n. 16190/2007, per aver acquisito, anche tramite distrazione, somme di pertinenza dei clienti e omesso di eseguire operazioni d'investimento disposte dai clienti e 108, comma 6, del regolamento n. 16190/2007, per aver percepito finanziamenti dai clienti;
CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:
- ai sensi dell'art. 110, comma 1, del regolamento n. 16190/2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lett. a), b), c) e d), del d.lgs. n. 58/1998, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;
- ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. a), n. 4), del regolamento n. 16190/2007, la Consob dispone la radiazione dall'Albo del consulente finanziario nell'ipotesi di acquisizione della disponibilità di somme o di valori di pertinenza degli investitori;
- ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. b), n. 6), del regolamento n. 16190/2007, la Consob dispone la sospensione dall'Albo del consulente finanziario nell'ipotesi di percezione di finanziamenti dai clienti;
- con riguardo all'ulteriore irregolarità, concernente l'omessa esecuzione di operazioni di investimento disposte dai clienti, la normativa di riferimento non prevede una sanzione specifica, di talché è rimessa alla Consob la valutazione in merito alla sanzione più congrua da applicare in relazione al caso concreto, tra quelle previste dall'art. 196, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998. Anche tale condotta illecita costituisce, nel caso di specie, violazione particolarmente grave della normativa di riferimento, stante la sua connessione con gli atti acquisitivi;
- l'entità delle disponibilità liquide sottratte, la reiterazione delle condotte illecite, la pluralità degli investitori coinvolti, il rilevante arco temporale durante il quale sono state poste in essere le condotte illecite accertate, unitamente alle modalità fraudolente con cui sono state attuate, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente finanziario nei confronti degli investitori;
- le violazioni sono ascrivibili al sig. Penno a titolo di dolo,
SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
Il sig. Domenico Penno, nato a Felizzano (AL) il 22 settembre 1954 e […omissis…], è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari.
La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.
9 novembre 2018
IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese