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Bollettino


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Delibera n. 20681

Radiazione del sig. Giovanni Bezze dall'albo unico dei consulenti finanziari

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, e successive modificazioni (di seguito, anche solo «Regolamento Intermediari»);

VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 6344 del 15 luglio 1992, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede del sig. Giovanni Bezze, nato a Ferrara (FE) il 28 luglio 1957 […omissis…];

VISTE le note del 22 giugno 2017, del 10 agosto 2017, del 24 agosto 2017, del 30 ottobre 2017, del 29 dicembre 2017 e del 21 marzo 2018 e la pertinente documentazione da cui emergono gravi irregolarità commesse dal sig. Giovanni Bezze nell'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTA la nota del 1° giugno 2018, notificata in pari data alla parte, con cui la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete, Promotori e Consulenti Finanziari, in esito alle valutazioni svolte sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, ha contestato al citato sig. Giovanni Bezze la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, vigente all'epoca dei fatti:

- art. 106, comma 1, lett. e), per aver esercitato un'attività che si pone in grave contrasto con l'ordinato svolgimento di quella di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede per conto di Consultinvest Investimenti SIM S.p.A.;

- art. 107, comma 1, per avere esercitato attività riconducibile a quella di offerta fuori sede per conto di un soggetto non abilitato ad operare in Italia;

RILEVATO che con nota del 6 giugno 2018 il sig. Bezze ha formulato istanza di accesso agli atti alla quale è stato fornito riscontro in data 3 luglio 2018;

VISTA la nota del 26 luglio 2018 con cui il sig. Bezze ha presentato deduzioni scritte e documenti in merito alle contestazioni;

VISTA la Relazione per la Commissione del 19 settembre 2018 con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e le difese di parte ha espresso considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti oggetto di contestazione e formulato le conseguenti proposte in merito alla quantificazione della relativa sanzione;

VISTA la nota del 20 settembre 2018, con la quale è stata trasmessa copia all'interessato della Relazione per la Commissione con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate ed alla specifica determinazione della sanzione;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dalla parte in replica alle considerazioni svolte dall'Ufficio Sanzioni Amministrative nella citata Relazione per la Commissione;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte dall'esponente nelle suddette controdeduzioni non presentano elementi di novità rispetto a quanto formulato nella precedente fase difensiva lasciando, dunque, immutato il quadro fattuale emerso nell'ambito dell'attività istruttoria e confermato dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTE conclusivamente accertata a carico del sig. Giovanni Bezze, la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, vigente all'epoca dei fatti:

- art. 106, comma 1, lett. e), per aver esercitato un'attività che si pone in grave contrasto con l'ordinato svolgimento di quella di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede per conto di Consultinvest Investimenti SIM S.p.A.;

- art. 107, comma 1, per avere esercitato attività riconducibile a quella di offerta fuori sede per conto di un soggetto non abilitato ad operare in Italia;

CONSIDERATO che, in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all'articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del d.lgs. n. 58/1998, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;

- ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. a), n. 2, del Regolamento Intermediari, la Consob dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di offerta fuori sede o promozione e collocamento a distanza per conto di soggetti non abilitati;

- ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. b), n. 2 del citato Regolamento n. 16190/2007, la Consob dispone la sospensione del consulente finanziario dall'Albo, da uno a quattro mesi, in caso di esercizio di attività o assunzione di qualità incompatibili ai sensi dell'art. 106 del medesimo regolamento; tale condotta illecita costituisce, nel caso di specie, grave violazione della normativa di riferimento;

- la pluralità dei clienti coinvolti e l'arco temporale in cui sono state svolte nonché le modalità con cui le stesse sono state poste in essere costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente finanziario di cui trattasi nei confronti della clientela, nonché dei potenziali investitori;

- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al sig. Bezze quantomeno a titolo di colpa;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne costituisce parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

Il sig. Giovanni Bezze, nato a Ferrara (FE) il 28 luglio 1957 […omissis…], è radiato dall'Albo Unico dei Consulenti Finanziari.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, ex art. 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.

9 novembre 2018

IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese