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Bollettino


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Delibera n. 20684

Radiazione del sig. Raul Paciocco dall'albo unico dei consulenti finanziari

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, anche solo «TUF»);

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni (di seguito, anche solo «Regolamento Intermediari»);

VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 6481 del 29 settembre 1992, recante l'iscrizione all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari del Sig. Raul Paciocco, nato il 14 maggio 1946 a Vacri (CH) […omissis…];

ESAMINATO l'esposto del 6 novembre 2017 presentato da […omissis…] nonché la documentazione e le informazioni trasmesse da Consultinvest Investimenti SIM S.p.A. con note del 5 dicembre 2017 e del 19 aprile 2018;

VISTA la nota del 7 giugno 2018, notificata il 14 giugno 2018, con cui la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari – Rete e Consulenti Finanziari, ha contestato al Sig. Raul Paciocco la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari, vigente all'epoca dei fatti:

- art. 107, comma 1, per avere:

- acquisito, mediante distrazione, la disponibilità di somme di pertinenza della clientela;

- comunicato informazioni non rispondenti al vero e fornito rendicontazioni false;

- omesso di trasmettere operazioni di investimento;

- simulato operazioni di investimento;

- art. 108, comma 5, per avere accettato mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte;

ESAMINATA la nota pervenuta in data 13 luglio 2018 con cui il Sig. Paciocco ha presentato deduzioni scritte;

VISTA la Relazione per la Commissione dell'11 settembre 2018 con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Raul Paciocco e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

VISTA la nota con la quale è stata trasmessa copia all'interessato della Relazione per la Commissione con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate ed alla specifica determinazione della sanzione;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dalla parte in replica alle considerazioni svolte dall'Ufficio Sanzioni Amministrative nella citata Relazione per la Commissione;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte dall'esponente nelle suddette controdeduzioni non presentano elementi di novità rispetto a quanto formulato nella precedente fase difensiva lasciando, dunque, immutato il quadro fattuale emerso nell'ambito dell'attività istruttoria e confermato dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Raul Paciocco le fattispecie oggetto di contestazione sostanziatesi nell'acquisizione, mediante distrazione, della disponibilità di somme di pertinenza della clientela, nella comunicazione di informazioni non rispondenti al vero e nella fornitura di rendicontazioni false, nell'omessa trasmissione di operazioni di investimento, nella simulazione di operazioni di investimento, nonché nell'accettazione di mezzi di pagamento con caratteristiche difformi rispetto a quelle prescritte dalla normativa di riferimento;

CONSIDERATO che, in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Regolamento Intermediari, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, la Consob irroga le sanzioni di cui all'articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del TUF, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;

- ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. a), nn. 4 e 5, del Regolamento Intermediari, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, la Consob dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di acquisizione della disponibilità di somme o di valori di pertinenza del cliente o del potenziale cliente e di comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero;

- ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. b), n. 6, del Regolamento Intermediari, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, la Consob dispone la sospensione sanzionatoria dall'Albo unico dei consulenti finanziari, per un periodo compreso tra un mese e quattro mesi, in caso di accettazione dal cliente o dal potenziale cliente di mezzi di pagamento, strumenti finanziari e valori con caratteristiche difformi da quelle normativamente prescritte;

- la violazione degli obblighi di correttezza, diligenza e trasparenza di cui all'art. 107, comma 1, del Regolamento Intermediari, conseguenti alla omessa trasmissione e alla simulazione di operazioni di investimento costituisce condotta illecita non assoggettata ad una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione della Consob, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto della sua gravità;

- anche tale condotta illecita costituisce, nel caso di specie, violazione particolarmente grave della normativa di riferimento, stante la sua connessione e strumentalità con l'atto acquisitivo posto in essere;

- nel caso di specie, la pluralità delle condotte illecite e le modalità fraudolente con cui sono state attuate costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente di cui trattasi nei confronti della clientela, nonché dei potenziali investitori;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

Il Sig. Raul Paciocco, nato il 14 maggio 1946 a Vacri (CH) e […omissis…], è radiato dall'Albo Unico dei Consulenti Finanziari.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.

9 novembre 2018

IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese