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Bollettino


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Delibera n. 20698

Radiazione del sig. Gennaro Aita dall'albo unico dei consulenti finanziari

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche «TUF»);

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, e successive modificazioni (di seguito anche «Regolamento Intermediari»), nel testo vigente al tempo dei fatti;

VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 13005 del 13 marzo 2001, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari (già Albo unico dei promotori finanziari) del sig. Gennaro Aita, nato a Napoli il 21 settembre 1968;

VISTA la delibera dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari – OCF n. 894 del 31 marzo 2018, con cui lo stesso sig. Aita è stato cancellato dall'Albo unico dei consulenti finanziari per mancato pagamento nei termini del contributo di vigilanza e di tenuta dell'Albo stesso;

VISTA la nota pervenuta il 1° marzo 2017, con cui JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l., succursale di Milano (di seguito, anche solo «JPMAME»), ha segnalato di aver rilevato gravi irregolarità nell'operato del consulente finanziario sig. Gennaro Aita, (cessato dal suo ultimo mandato, conferito da Banca Fideuram S.p.A., il 15 luglio 2014) ed ha trasmesso la documentazione comprovativa di quanto rilevato a carico del predetto sig. Aita;

VISTA la nota pervenuta il 12 aprile 2017, con cui un investitore ha segnalato, tra l'altro, di aver sottoscritto, tramite il sig. Aita, delle obbligazioni emesse da Intesa San Paolo S.p.A. per complessivi euro 13.000,00, senza ricevere copia della documentazione contrattuale relativa all'investimento sottoscritto;

VISTA la nota pervenuta il 26 ottobre 2017, con cui un altro investitore ha, tra l'altro, rappresentato di aver appreso di essere stato, a sua insaputa, contitolare con il sig. Aita di un conto corrente presso IW Bank S.p.A., che sarebbe stato abusivamente movimentato dal medesimo sig. Aita mediante plurimi bonifici in uscita (in favore proprio e di terzi) e prelevamenti Bancomat, effettuati ad esaurimento sulle giacenze ivi esistenti, tra cui quelle rivenienti dal rimborso di una polizza assicurativa da lui a suo tempo sottoscritta, anch'esso richiesto abusivamente ed a sua insaputa;

VISTA la nota del 31 maggio 2018, notificata all'interessato con effetto dal 16 giugno 2018, con cui la DIN ha contestato al sig. Gennaro Aita la violazione dell'art. 107, comma 1, del Regolamento Intermediari, nel testo al tempo vigente, per aver:

- acquisito, anche mediante distrazione in favore di terzi, la disponibilità di somme di pertinenza degli investitori;

- consegnato ai medesimi della documentazione artefatta;

- effettuato operazioni non autorizzate dagli aventi diritto;

- svolto attività di offerta fuori sede in assenza di mandato;

RILEVATO che la parte non ha svolto attività difensiva, benché resa edotta di potersi avvalere di tali facoltà con la predetta nota del 31 maggio 2018;

VISTA la Relazione per la Commissione dell'11 ottobre 2018, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertato quanto oggetto di contestazione e formulato la conseguente proposta in merito alla quantificazione della relativa sanzione;

RITENUTI accertati, sulla base delle risultanze istruttorie, i fatti oggetto di contestazione e, conseguentemente, accertata la violazione delle citate disposizioni del Regolamento Intermediari, nel testo vigente al tempo dei fatti;

CONSIDERATO che, in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Regolamento Intermediari ratione temporis vigente, la Consob irroga le sanzioni di cui all'articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;

- ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. a), nn. 4, 5 e 7, del Regolamento Intermediari ratione temporis vigente, la Consob dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di acquisizione e/o distrazione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza dell'investitore, di comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero e di perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente o dal potenziale cliente, a valere sui rapporti di pertinenza di quest'ultimo, o comunque al medesimo collegati;

- per la violazione degli obblighi di correttezza, diligenza e trasparenza di cui all'art. 107, comma 1, del Regolamento Intermediari ratione temporis vigente, conseguente allo svolgimento dell'attività di offerta fuori sede in assenza di mandato, la normativa di riferimento non prevede una sanzione specifica, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione della Consob, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto della sua gravità e dell'eventuale recidiva;

- anche tale condotta illecita costituisce, nel caso di specie, violazione particolarmente grave della normativa di riferimento, stante la sua connessione e strumentalità con gli atti acquisitivo/distrattivi posti in essere;

- la pluralità delle condotte illecite accertate in danno di numerosi clienti, la reiterazione delle medesime nell'arco di più anni, la ingente entità dei danni arrecati (ben superiori ai centomila euro) nonché le modalità con cui le stesse sono state poste in essere costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente finanziario di cui trattasi nei confronti della clientela, nonché dei potenziali investitori;

- le violazioni di cui trattasi sono ascrivibili al sig. Aita a titolo di dolo;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

Il sig. Gennaro Aita, nato a Napoli il 21 settembre 1968 e […omissis…], è radiato dall'Albo Unico dei consulenti finanziari.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.

14 novembre 2018

IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese