Delibera Tot Eliminazione n. 20702 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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(*) Avverso la delibera il Sig. Gianì ha proposto in data 27.12.2018 opposizione presso la Corte d'Appello di Catania ai sensi dell'art. 195 del d.lgs. n. 58/1998. La Corte d'Appello di Catania con sentenza n. 131/2020 dell'8.1.2020/15.1.2020 ha rigettato l'opposizione. Avverso la sentenza il Sig. Giani ha proposto in data 19.10.2020 ricorso in Cassazione. La Corte di Cassazione con ordinanza n. 29734/23 del 27.6.2023 ha respinto il ricorso.
(*) Avverso la delibera il Sig. Gianì ha proposto in data 27.12.2018 opposizione presso la Corte d'Appello di Catania ai sensi dell'art. 195 del d.lgs. n. 58/1998. La Corte d'Appello di Catania con sentenza n. 131/2020 dell'8.1.2020/15.1.2020 ha rigettato l'opposizione. Avverso la sentenza il Sig. Giani ha proposto in data 19.10.2020 ricorso in Cassazione. La Corte di Cassazione con ordinanza n. 29734/23 del 27.6.2023 ha respinto il ricorso.
Delibera n. 20702
Radiazione del Sig. Giacomo Gianì dall'Albo unico dei consulenti finanziari
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, anche solo «TUF»);
VISTO il Regolamento adottato con propria Delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni (di seguito, anche solo «Regolamento Intermediari»);
VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
VISTA la propria delibera n. 13878 del 27 dicembre 2002, recante, tra l’altro, l’iscrizione all’Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Giacomo Gianì, nato a Ragusa il 7 settembre 1974;
ESAMINATE le note del 17 febbraio 2017, 30 marzo 2017, 14 settembre 2017 e 26 gennaio 2018 trasmesse da Sanpaolo Invest SIM S.p.A., nonché il reclamo del 20 giugno 2017 presentato da […omissis…] a Fideuram S.p.A. e la nota del 9 maggio 2018 trasmessa dall’Avv. […omissis…] in nome e per conto del cliente Sig. […omissis…], da cui è emerso che il Sig. Giacomo Gianì ha posto in essere gravi irregolarità nello svolgimento dell’attività di consulente finanziario;
VISTA la nota datata 31 maggio 2018, notificata al destinatario in pari data, con cui la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete e Consulenti Finanziari (di seguito, anche «DIN») ha contestato al Sig. Giacomo Gianì, ai sensi dell’art. 196, comma 2, del TUF e dell’art. 10, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 129/2017, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari, vigente all’epoca dei fatti:
1. art. 107, comma 1, per avere:
a) disposto operazioni senza la preventiva autorizzazione dei clienti;
b) comunicato ai clienti informazioni non rispondenti al vero;
2. art. 106, comma 1, lett. e), per avere svolto attività che si pone in grave contrasto con l’ordinato svolgimento dell’offerta fuori sede;
ESAMINATA l’ulteriore nota del 14 giugno 2018 trasmessa dall’Avv. […omissis…];
RILEVATO che con la sopra citata lettera di contestazione il Sig. Gianì è stato reso edotto della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;
VISTA la nota pervenuta il 29 giugno 2018, con cui il Sig. Gianì ha presentato una richiesta di audizione personale, il cui accoglimento, da parte dell’Ufficio Sanzioni Amministrative, è stato comunicato con nota del 16 luglio 2018, con cui si è altresì comunicata la data di svolgimento della stessa;
ESAMINATE le deduzioni difensive formulate dal consulente con nota pervenuta il 29 giugno 2018;
ESAMINATO il verbale dell’audizione personale svolta il 18 settembre 2018;
VISTA la Relazione per la Commissione del 24 settembre 2018, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Giacomo Gianì e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell’entità della relativa sanzione;
VISTA la nota del 24 settembre 2018, con la quale è stata trasmessa all’interessato copia della citata Relazione USA;
ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dalla parte in replica alle considerazioni svolte dall’Ufficio Sanzioni Amministrative nella predetta Relazione USA;
CONSIDERATO che le argomentazioni svolte dalla parte nelle suddette controdeduzioni non presentano elementi di novità rispetto a quanto formulato nella precedente fase difensiva;
RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Giacomo Gianì le fattispecie oggetto di contestazione, sostanziatesi nella disposizione di operazioni senza la preventiva autorizzazione dei clienti e nella comunicazione ai clienti di informazioni non rispondenti al vero, nonché nello svolgimento di attività che si pone in grave contrasto con l’ordinato svolgimento dell’offerta fuori sede;
CONSIDERATO che, in ordine alla determinazione del tipo e dell’entità della sanzione:
- ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Regolamento Intermediari, nella formulazione vigente all’epoca dei fatti, la Consob irroga le sanzioni di cui all’articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;
- ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. a), nn. 5 e 7, del Regolamento Intermediari, nella formulazione vigente all’epoca dei fatti, la Consob dispone la radiazione dall’Albo unico dei consulenti finanziari in caso di comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero, nonché di perfezionamento di operazioni autorizzate dal cliente o dal potenziale cliente, a valere sui rapporti di pertinenza di quest’ultimo, o comunque al medesimo collegati;
- ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. b), n. 2, del Regolamento Intermediari, nella formulazione vigente all’epoca dei fatti, la Consob dispone la sospensione sanzionatoria dall’Albo unico dei consulenti finanziari, per un periodo compreso tra un mese e quattro mesi, in caso di esercizio di attività o assunzione di qualità incompatibili ai sensi dell’art. 106 del medesimo Regolamento;
- nel caso di specie, ai fini della determinazione della sanzione da applicare, occorre tenere conto che le violazioni contestate hanno riguardato 17 clienti e risultano aver cagionato un danno patrimoniale;
- la pluralità delle condotte illecite e le modalità fraudolente con cui sono state attuate costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l’affidabilità del consulente di cui trattasi nei confronti della clientela, nonché dei potenziali investitori;
SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di Accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
Il Sig. Giacomo Gianì, nato a Ragusa il 7 settembre 1974 e residente in […omissis…], è radiato dall’Albo unico dei consulenti finanziari.
La presente delibera è notificata all’interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del TUF alla Corte d’Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.
14 novembre 2018
IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese