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Bollettino


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Delibera n. 20715

Radiazione del sig. Massimo Mallardo dall'albo unico dei consulenti finanziari

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, anche solo «TUF»);

VISTO il Regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni (di seguito, anche solo «Regolamento Intermediari»);

VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

VISTA la delibera Consob n. 11674 del 27 ottobre 1998, recante l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari (oggi «albo unico dei consulenti finanziari» e di seguito anche solo «albo») del Sig. Massimo Mallardo, nato ad Avellino il 1° novembre 1962 e [… omissis…];

TENUTO CONTO dell'attività di vigilanza svolta, da cui sono emerse irregolarità poste in essere dal Sig. Massimo Mallardo;

VISTA la propria delibera n. 20215 del 13 dicembre 2017, con la quale il Sig. Massimo Mallardo è stato sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di sessanta giorni, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998;

VISTA la nota del 15 marzo 2018, notificata all'interessato in data 10 luglio 2018, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete e Consulenti Finanziari, sulla base dei fatti posti a fondamento del provvedimento di sospensione cautelare, ha contestato al Sig. Massimo Mallardo, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione dell'art. 107, comma 1, del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, per avere diretto lo svolgimento, da parte di una pluralità di soggetti, dell'attività di offerta fuori sede per conto della Larefer Ltd., società non autorizzata ad operare in Italia, avendo raccolto tra la clientela importi pari a circa euro 16.800.000,00 con finalità di investimento in prodotti finanziari;

RILEVATO che la parte non ha svolto attività difensiva, benché resa edotta di potersi avvalere di tali facoltà con la predetta nota del 15 marzo 2018;

VISTA la Relazione per la Commissione del 18 settembre 2018, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Massimo Mallardo ed ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RITENUTO conclusivamente accertato che il Sig. Mallardo ha diretto lo svolgimento, da parte di una pluralità di soggetti, dell'attività di offerta fuori sede per conto della Larefer Ltd., società non autorizzata ad operare in Italia;

CONSIDERATO che, in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Regolamento Intermediari n. 16190/2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all'articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) d.lgs. n. 58/98, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;

- ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. a), n. 2) e del Regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob dispone la radiazione dall'albo nell'ipotesi di offerta fuori sede o promozione e collocamento a distanza per conto di soggetti non abilitati;

- nel caso di specie, le modalità con cui sono state attuate le condotte illecite, unitamente alla pluralità dei clienti coinvolti e all'arco temporale in cui tali condotte sono state poste in essere, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente finanziario di cui trattasi nei confronti della clientela, nonché dei potenziali investitori;

- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al consulente a titolo di dolo,

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

Il Sig. Massimo Mallardo, nato ad Avellino il 1° novembre 1962 e [… omissis…], è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.

22 novembre 2018

IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese