Delibera Tot Eliminazione n. 20725 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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(*) Avverso la delibera il Sig. Capozza ha proposto ricorso innanzi alla Corte d'Appello di Lecce in data 21.1.2019. La Corte di Appello di Lecce ha declinato la propria competenza con ordinanza del 17.1.2020 con riassunzione del procedimento innanzi alla Corte di Appello Di Milano. La Corte di Appello di Milano con sentenza del 14.10.2021 ha rigettato il ricorso.
(*) Avverso la delibera il Sig. Capozza ha proposto ricorso innanzi alla Corte d'Appello di Lecce in data 21.1.2019. La Corte di Appello di Lecce ha declinato la propria competenza con ordinanza del 17.1.2020 con riassunzione del procedimento innanzi alla Corte di Appello Di Milano. La Corte di Appello di Milano con sentenza del 14.10.2021 ha rigettato il ricorso.
Delibera n. 20725
Rettifica e integrazione della delibera n. 20717 del 22 novembre 2018 avente ad oggetto "Radiazione del Sig. Alessandro Bucato Capozza dall'Albo unico dei consulenti finanziari"
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la propria delibera n. 20717 del 22 novembre 2018 avente ad oggetto “Radiazione del Sig. Alessandro Bucato Capozza dall’Albo unico dei consulenti finanziari”;
RILEVATO che, per un mero errore materiale, la predetta delibera non contiene evidenza delle controdeduzioni presentate dal Sig. Bucato Capozza in replica alla Relazione - trasmessa all’interessato con nota del 5 ottobre 2018 - con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato proposte motivate in merito alla sussistenza della violazione contestata e alla specifica determinazione della sanzione nei confronti del medesimo Sig. Bucato Capozza;
RILEVATO altresì che, per effetto del predetto errore materiale, le riferite controdeduzioni non sono state valutate nell’ambito della “Fase decisoria” del procedimento sanzionatorio;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla rettifica ed alla integrazione della citata delibera n. 20717 del 22 novembre 2018 e dell’Atto di accertamento ad essa unito;
D E L I B E R A:
I. la seguente frase presente a pag. 2 della delibera n. 20717 del 22 novembre 2018:
“Preso atto che il Sig. Bucato Capozza non si è avvalso della facoltà di presentare controdeduzioni scritte in replica alle considerazioni ed alle proposte motivate contenute nella predetta Relazione USA;”;
deve intendersi sostituita, a tutti gli effetti, dalle seguenti frasi:
“VISTE le controdeduzioni scritte presentate dalla parte, in replica alla citata Relazione USA, con nota del 25 ottobre 2018;
CONSIDERATO che le predette controdeduzioni non presentano elementi di novità rispetto a quanto argomentato con le deduzioni difensive presentate in precedenza rimanendo dunque immutato il quadro fattuale emerso dagli accertamenti effettuati dalla Divisione Intermediari e confermato dall’Ufficio Sanzioni Amministrative”;
II. la seguente frase presente a pag. 8 dell’Atto di accertamento unito alla delibera n. 20717 del 22 novembre 2018:
“Il sig. Bucato Capozza non si è avvalso della facoltà di presentare controdeduzioni scritte in replica alle considerazioni ed alle proposte motivate contente nella predetta Relazione USA”;
deve intendersi sostituita, a tutti gli effetti, dalle seguenti frasi:
«Con nota del 25 ottobre 2018 il Sig. Bucato Capozza, in replica alle considerazioni svolte nella sopra citata Relazione USA, ha presentato le proprie controdeduzioni scritte con le quali ribadisce le difese di cui alla precedente memoria e reitera l’istanza di archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei propri confronti sulla base delle considerazioni di seguito riepilogate.
In primo luogo, la difesa, rileva che “nonostante le puntuali” analisi svolte nella precedente memoria, quest’ultima, non è stata considerata dall’USA. La difesa ribadisce poi di aver rispettato le regole interne di IW bank e che, per tale ragione, il consulente non può essere sottoposto ad alcuna sanzione.
La parte, inoltre, riprende le precedenti difese e conferma che: i) ha utilizzato una facoltà pienamente consentita dalle norme interne di IW bank; ii) non ha procurato ammanchi di sorta ai clienti; iii) non ha creato “allarme con il suo comportamento” e che “nessuna delle circostanze indicate ha trovato ingresso nel percorso motivazionale dell'Ufficio, che, anzi, contesta esattamente fatti antitetici”. Infatti, prosegue sul punto il consulente egli, secondo le predette norme interne poteva versare assegni circolari di terzi su posizioni proprie. Al riguardo la parte evidenzia che con propria disposizione lo stesso Intermediario ha revocato “la possibilità per i Consulenti Finanziari della Banca di regolare investimenti personali tramite assegno circolare”. In base a tali circostanze, ad avviso della parte, mancherebbe all’USA “la visione complessiva del comportamento dell'esponente, il quale ha operato nel rispetto dei procedimenti interni dell'Intermediario; in pieno accordo e trasparenza con il cliente; senza conseguenze negative per il cliente stesso e per l'Intermediario.
Infine, eccepisce la parte, l’USA non avrebbe dato conto del fatto che i comportamenti censurati “sono circoscritti alle situazioni particolari di tre clienti” i quali “hanno esplicitamente dichiarato che non esistevano e non esistono ragioni per promuovere iniziative di alcun tipo nei suoi confronti, né comunque sono mai state promosse; né hanno subito danni o ammanchi economici”. Inoltre l’esponente ribadisce che egli non ha ricavato alcun vantaggio dalle condotte contestate.
Sulla scorta di tali considerazioni la parte chiede l’archiviazione del procedimento e, in subordine, l’applicazione di sanzione diversa dalla radiazione.»;
III. la seguente frase presente a pag. 8 dell’Atto di accertamento unito alla delibera n. 20717 del 22 novembre 2018:
“preso atto che la parte non ha presentato controdeduzioni scritte in replica alle considerazioni svolte nella sopra citata Relazione USA”;
deve intendersi sostituita, a tutti gli effetti, dalla seguente frase:
“ritenuto che le argomentazioni difensive presentate dall’interessato con nota del 25 ottobre 2018 in merito ai fatti oggetto di contestazione ripropongono fondamentalmente le osservazioni già formulate nella precedente sede difensiva e, pertanto, non presentano elementi tali da mutare il quadro fattuale emerso nell’ambito dell’attività istruttoria e confermato dall’Ufficio Sanzioni Amministrative;”.
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La presente delibera è notificata all’interessato e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del TUF alla Corte d’Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.
30 novembre 2018
IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese