Delibera Tot Sanzioni anno1 n. 20248 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 20248
Sospensione cautelare per un periodo di un anno, del sig. Antonio Traetta dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTE le leggi n. 216 del 7 giugno 1974 e n. 1 del 2 gennaio 1991 e le successive modificazioni;
VISTI i decreti legislativi n. 415 del 23 luglio 1996 e n. 58 del 24 febbraio 1998 e le successive modificazioni;
VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e le successive modificazioni;
VISTA la propria delibera n. 11504 del 23 giugno 1998;
VISTA la propria delibera n. 16737 del 18 dicembre 2008;
VISTA la delibera dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari n. 1 del 14 gennaio 2009;
VISTA la delibera della Consob n. 14893 del 1° febbraio 2005 con cui il sig. Antonio Traetta, nato a Bitonto (BA) il 18 ottobre 1973, è stato iscritto all'Albo unico dei consulenti finanziari;
PREMESSO che con nota del 5 agosto 2016, prot. n. 0073223/16, l'OCF comunicava che, all'esito dei controlli di propria competenza in ordine ai requisiti di onorabilità, il sig. Antonio Traetta ha assunto, tra l'altro, la qualità di imputato nel procedimento penale n. […omissis…];
PREMESSO che nella medesima nota l'OCF segnalava di aver formulato una richiesta al sig. Traetta di conferma del procedimento in essere a suo carico, alla quale il medesimo consulente non ha fornito riscontro;
PREMESSO che con note rispettivamente del 15 settembre 2016, prot. n. 0082584/16 e del 20 dicembre 2016, prot. n. 0111868/16, inviate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari è stata richiesta copia del decreto di citazione diretta a giudizio emesso nell'ambito del procedimento n. […omissis…], nonché di comunicare lo stato del procedimento penale pendente nei confronti del sig. Traetta;
PREMESSO che alle richieste suindicate non è stato dato riscontro dalla summenzionata Procura della Repubblica;
PREMESSO che con nota del 17 maggio 2017, prot. n. 0067628/17, è stata inviata una richiesta di carichi pendenti concernente il sig. Traetta alla medesima Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari;
PREMESSO che a seguito della succitata richiesta, la Procura della Repubblica di Bari, con nota del 25 maggio 2017, prot. 0070989/17, ha trasmesso il certificato relativo ai carichi pendenti del sig. Traetta, da cui è emerso che il consulente è imputato del reato di cui all'art. […omissis…] nell'ambito del procedimento penale […omissis…], a seguito di emissione del decreto di citazione diretta a giudizio in data […omissis…] e che è stata fissata la relativa udienza di trattazione […omissis…];
PREMESSO che con nota del 30 maggio 2017 (prot. 0072799/17 di pari data), notificata a mezzo raccomandata A/R il 15 giugno 2017, è stato comunicato al sig. Antonio Traetta, l'avvio di un procedimento finalizzato all'eventuale adozione di un provvedimento di sospensione cautelare per il periodo massimo di un anno ex art. 55, comma 2, del TUF;
CONSIDERATO che in data 15 novembre 2017 è stato effettuato un ulteriore invio della medesima richiesta (prot. n. 0111868/16 del 20 dicembre 2016) di copia dell'atto di citazione diretta a giudizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari e che anche in relazione a tale rinnovo di richiesta la Procura della Repubblica di Bari non ha fornito alcun riscontro;
CONSIDERATO che il sig. Antonio Traetta non si è avvalso della facoltà di essere audito e di presentare riscontri deduttivi;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del citato decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, la Consob può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione cautelare del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede che sia sottoposto ad una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o che abbia assunto la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:
a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;
c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;
d) reati previsti dallo stesso d.lgs. n. 58/1998;
RILEVATO che il reato per il quale il sig. Traetta è imputato rientra nel novero delle fattispecie che l'art. 55, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 prevede come rilevanti ai fini dell'eventuale adozione, da parte della Consob, del provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di offerta fuori sede per il periodo di un anno;
CONSIDERATO che la Consob, al fine di verificare l'opportunità dell'adozione del provvedimento di sospensione cautelare, ai sensi dell'art. 111, comma 2, del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, valuta le circostanze sulla base delle quali il consulente finanziario abilitato all'esercizio dell'attività di offerta fuori sede ha assunto la qualità di imputato ed, in particolare, il titolo di reato e l'idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di offerta fuori sede;
CONSIDERATO che il provvedimento in questione – la cui finalità è quella di allontanare dal mercato il consulente finanziario abilitato all'esercizio dell'attività di offerta fuori sede imputato di un reato che denota una condotta potenzialmente lesiva degli interessi patrimoniali degli investitori e del buon funzionamento del mercato – può essere adottato solo in presenza di un periculum in mora derivante dall'esercizio dell'attività di offerta fuori sede nel periodo che precede la verifica dell'accusa in sede penale;
TENUTO CONTO che la finalità del provvedimento è giustificata dall'incidenza dell'ipotesi di reato sull'affidabilità del soggetto e, quindi, presuppone sia stato verificato che detta ipotesi di reato appaia in grado di pregiudicare gli interessi pubblici alla cui tutela mira l'azione della Consob;
OSSERVATO che, quanto al primo criterio di valutazione stabilito dall'art. 111, comma 2, del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, il reato oggetto di imputazione formulata con l'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio […omissis…] nei confronti del sig. Traetta così come risulta dal certificato dei carichi pendenti, rientra nell'elenco delle fattispecie previste dall'art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998 al fine dell'eventuale adozione del provvedimento di sospensione cautelare;
OSSERVATO che, quanto al secondo criterio di valutazione stabilito dall'art. 111 citato, ossia l'idoneità attuale delle condotte tenute dal sig. Traetta alla lesione degli interessi specifici che vengono in rilievo nello svolgimento dell'attività di offerta fuori sede, è di tutta evidenza che la permanenza dell'iscrizione del sig. Traetta all'Albo dei consulenti finanziari possa compromettere la fiducia dei risparmiatori nel mercato e in coloro che in esso vi operano;
VALUTATA la circostanza che il sig. Traetta è stato informato della facoltà di presentare memorie deduttive e non si è avvalso di tale facoltà;
CONSIDERATO che è rimasta inevasa anche l'ulteriore richiesta, effettuata il 15 novembre 2017, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari di trasmissione di copia del decreto di citazione diretta a giudizio;
RITENUTA, pertanto, la necessità di disporre la sospensione cautelare del sig. Traetta per il periodo di un anno, dall'esercizio dell'attività di offerta fuori sede;
D E L I B E R A:
Il sig. Antonio Traetta, nato a Bitonto (BA) il 18 ottobre 1973, […omissis…] è sospeso dall'esercizio dell'attività di offerta fuori sede per un periodo di un anno, a decorrere dalla data di ricevimento della presente delibera.
La presente delibera sarà notificata all'interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.
28 dicembre 2017
IL PRESIDENTE VICARIO
 Anna Genovese