Delibera Tot Sanzioni anno1 n. 20468 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Il Tar del Lazio, in sede monocratica, con decreto n. 03903/2018 del 27.6.2018, in accoglimento del ricorso del Sig. Pernumiam, ha disposto la sospensione dell’efficacia della delibera fissando la trattazione collegiale il 17.7.2018. Successivamente, il medesimo Tar, in trattazione collegiale con ordinanza n. 07686/2018 del 17.7.2018 ha sospeso l’efficacia del provvedimento fissando la trattazione di merito del ricorso al 30.10.2018. Con sentenza del Tar del Lazio del 18.5.2021/5.7.2021 la delibera è stata annullata.
Delibera n. 20468
Sospensione cautelare per un periodo di un anno, del sig. Michele Pernumian dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTE le leggi n. 216 del 7 giugno 1974 e n. 1 del 2 gennaio 1991 e le successive modificazioni;
VISTI i decreti legislativi n. 415 del 23 luglio 1996 e n. 58 del 24 febbraio 1998 e le successive modificazioni;
VISTO l'art. 10, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 129 del 3 agosto 2017;
VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e le successive modificazioni;
VISTA la propria delibera n. 11504 del 23 giugno 1998;
VISTA la propria delibera n. 16737 del 18 dicembre 2008;
VISTA la delibera dell'Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo dei consulenti finanziari n. 1 del 14 gennaio 2009;
VISTA la delibera Consob n. 7297 del 3 agosto 1993, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del sig. Michele Pernumian, nato a Lendinara (RO) il 6 luglio 1966 e residente […omissis…];
PREMESSO che con nota dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari pervenuta il 16 ottobre 2017 (prot. 0117365/17), è stato trasmesso il certificato dei carichi pendenti concernente il sig. Michele Pernumian, da cui è risultato che il consulente ha assunto la qualità di imputato nel procedimento penale n. […omissis…] pendente presso il Tribunale di […omissis…], per i reati di cui agli artt. […omissis…];
PREMESSO che, con nota del 7 novembre 2017 (prot. 0124498/17), la Consob ha richiesto al Tribunale di […omissis…] la trasmissione del decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti del sig. Pernumian, con riferimento al procedimento penale n. […omissis…];
PREMESSO che, con nota pervenuta il 15 novembre 2017 (prot. 0127046/17), il Tribunale di […omissis…] inoltrava il decreto di citazione a giudizio del 14 aprile 2017 per i seguenti fatti: […omissis…];
PREMESSO che con nota prot. n. 0127895/17 del 16 novembre 2017, notificata all'interessato via pec, è stato comunicato al sig. Pernumian l'avvio del procedimento di sospensione cautelare ad un anno ai sensi dell'art. 55, comma 2, d.lgs. n. 58/1998 e con la medesima comunicazione è stata anche data informazione al consulente della possibilità di essere audito e di trasmettere memorie difensive;
PREMESSO che a fronte della comunicazione inviatagli, con note del 18 novembre 2017 (protocolli 0136887/17, 0136888/17, 0136889/17, 0136890/17 e 0136891/17), l'Avv. […omissis…], per conto del sig. Pernumian ha presentato le deduzioni difensive del consulente, con le quali è stato richiesto di archiviare il procedimento in quanto:
1) per i medesimi fatti il consulente finanziario ha già scontato una sanzione amministrativa ("i fatti contestati al promotore finanziario dal Pubblico Ministero sono già stati oggetto di valutazione da parte della Consob nel procedimento sanzionatorio n. 28837/15, conclusosi con l'applicazione della sospensione dall'Albo unico dell'interessato per un periodo di tre mesi ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 58/1998. Nell'ambito di tale procedimento il promotore finanziario era già stato attinto da un provvedimento di sospensione cautelare per un periodo di 60 giorni (…)", che "aveva preso avvio dalle note del 12 del 13 febbraio del 2015 con cui Banca Mediolanum S.p.A. segnalava presunte irregolarità (…) e segnatamente acquisizione, mediante distrazione, della disponibilità di somme di pertinenza dei signori […omissis…] e […omissis…], omesso perfezionamento di operazioni di investimento, comunicazione ai clienti di informazioni non rispondenti al vero, accettazione di mezzi di pagamento con caratteristiche difformi. In particolare, si contestava al Pernumian di essersi appropriato complessivamente di euro 155.000 mediante l'incasso di assegni consegnatigli senza l'indicazione del beneficiario dal sig. […omissis…]. Anche la sig.ra […omissis…] aveva dichiarato di aver consegnato al Pernumian assegni senza l'indicazione di un beneficiario per un totale di 140.000 euro ma che tali somme avrebbero dovuto essere investite in prodotti di Banca Mediolanum (…) a seguito della comunicazione suddetta, Banca Mediolanum S.p.A. sporse nei confronti dell'ex collaboratore la denuncia querela che ha originato il procedimento penale […omissis…] (…) Banca Mediolanum S.p.A. non aderiva al tentativo di mediazione e veniva convenuta in giudizio da entrambi i clienti per rispondere ex art. 31 TUF, dei danni asseritamente provocati";
2) la Consob, nella valutazione della sanzione da applicare a fronte delle violazioni sopra citate, ha ridimensionato gli addebiti mossi al sig. Pernumian ("nel senso dell'insussistenza delle condotte appropriative inizialmente contestate (…) per l'assenza di riscontri documentali alle asserite finalità di investimento (…) si ritengono non accertate le contestazioni (…) per avere omesso di perfezionare operazioni di investimento e comunicato ai clienti informazioni non rispondenti al vero (…) atteso che dalla documentazione complessivamente acquisita agli atti non emerge che le somme di denaro ricevute dai clienti sono collegati ad ordini di investimento e che non vi sono elementi idonei a ritenere che il promotore abbia comunicato ai clienti informazioni non rispondenti al vero (…)";
3) i medesimi fatti, in sede di valutazione delle richieste di risarcimento dei clienti, sono stati giudicati non fondati da Banca Mediolanum ("Come risulta dal carteggio processuale (…) nelle cause promosse [dai clienti] Banca Mediolanum ha chiesto il rigetto per infondatezza delle domande azionate agli attori, contestandone la ricostruzione dei fatti e segnatamente negando che il promotore si sia appropriato di parte dei loro risparmi, distraendo gli assegni consegnati dai clienti. La banca afferma che le pretese distrazioni (…) sarebbero poco verosimili in quanto costoro ricevevano direttamente dalla stessa (e non dal promotore) estratti conto trimestrali (…) senza che costoro avessero mai riscontrato alcuna anomalia (…) Pertanto, entrambi i clienti (…) erano perfettamente a conoscenza delle modalità con cui venivano perfezionate le operazioni (…) Con riferimento agli assegni in bianco (…) consegnati al Pernumian, nonostante a dire dei signori […omissis…] e […omissis…] l'emissione dei titoli fosse finalizzata ad operazioni d'investimento, costoro non hanno esibito alcun ordine o modulo relativo ai servizi che avrebbero inteso acquistare (…) E' infatti evidente che mediante tali operazioni costoro intendessero far uscire le somme (…) e non certo investirle attraverso questa [Banca Mediolanum]";
4) i fatti oggetto del procedimento di sospensione a un anno non sarebbero stati sufficientemente valutati ("La sola pendenza del processo (…) non mediante la richiesta di rinvio a giudizio, che implica quanto meno un vaglio da parte del giudice dell'udienza preliminare sull'ipotesi accusatoria, non aggiunge alcunché, in termini conoscitivi, all'istruttoria già svolta nel corso del procedimento sanzionatorio (…) Mentre infatti le misure cautelari personali richiamate dall'art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 sono provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria su richiesta del Pubblico Ministero in presenza di gravi indizi di colpevolezza e di specifiche esigenze cautelari, nell'ipotesi di fattispecie a citazione diretta l'inizio del processo penale è determinato dal solo impulso del Pubblico Ministero, senza che nemmeno vi sia una valutazione da parte di un giudice sull'idoneità degli elementi raccolti nelle indagini a sostenere l'accusa in giudizio o sulla non inutilità del dibattimento");
5) i clienti, signori […omissis…] e […omissis…], non si sarebbero presentati all'udienza dibattimentale ("Alla prima udienza dibattimentale del 3 novembre 2017, peraltro, solo Banca Mediolanum si costituiva parte civile, mentre i signori […omissis…] e […omissis…], pur regolarmente notificati, non comparivano (…) si osservi come ancora una volta sia la suddetta società [Banca Mediolanum] a coltivare l'azione nel processo penale (…) mentre coloro che in ipotesi sarebbero le persone offese non si sono nemmeno costituite";
6) in fase dibattimentale è stata sollevata la questione di incompetenza per territorio che "se accolta determinerebbe la regressione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di […omissis…]";
7) "Il Giudice monocratico del Tribunale di […omissis…] scioglierà la riserva assunta all'udienza del 30 gennaio 2018. Se la sospensione cautelare dovesse intervenire in questa fase, potrebbe comportare per il promotore finanziario l'immediata perdita del proprio mandato, con effetti esiziali, in un momento in cui il processo non si è ancora nemmeno incardinato avanti al giudice competente;
PREMESSO che il sig. Pernumian non ha fatto richiesta di accesso agli atti e di audizione;
TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 60 c.p.p. la persona che ha assunto la qualità di imputato conserva tale qualità in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del citato decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, la Consob può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il consulente finanziario sia sottoposto ad una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:
a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;
c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;
d) reati previsti dallo stesso d.lgs. n. 58/1998;
TENUTO CONTO che, al fine di verificare l'opportunità di adottare il provvedimento di sospensione cautelare di cui all'art. 55, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998, la Consob deve valutare le circostanze per le quali il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per uno dei delitti indicati nella predetta norma e, segnatamente, il titolo di reato e l'idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di offerta fuori sede, come previsto dall'art. 111, comma 2, del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 vigente all'epoca dei fatti;
CONSIDERATO che il reato per il quale il sig. Pernumian risulta imputato rientra nel novero delle fattispecie che l'art. 55, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 prevede come rilevanti ai fini dell'eventuale adozione, da parte della Consob, del provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di promozione finanziaria per il periodo di un anno;
RILEVATO che il predetto reato, per il quale il sig. Pernumian ha assunto la qualità di imputato, nonché le modalità concrete di commissione dei fatti, come descritti negli atti giudiziari sopra citati, appaiono di rilevante gravità in relazione all'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, in quanto denotano l'attitudine a pregiudicare gli interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività stessa;
TENUTO CONTO, infatti, che la condotta ascritta al sig. Pernumian nell'ambito del procedimento penale n. […omissis…], per il reato sopra descritto, denota l'idoneità del medesimo a sottrarre beni altrui, potendo in tal modo compromettere un eventuale futuro corretto svolgimento della professione di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede e denota l'idoneità del medesimo a pregiudicare gli interessi coinvolti nella prestazione dell'attività di offerta fuori sede. In particolare, risulta evidente l'attinenza delle illecite condotte imputate al sig. Pernumian con l'attività di offerta fuori sede e con gli interessi del patrimonio dei singoli investitori, che dette condotte illecite potrebbero pregiudicare;
TENUTO CONTO che il suddetto provvedimento può essere adottato solo in presenza di un periculum in mora derivante dal potenziale esercizio dell'attività di offerta fuori sede nel periodo che precede la verifica dell'accusa in sede penale;
CONSIDERATO che sussiste l'idoneità attuale delle condotte tenute dal sig. Pernumian alla lesione degli interessi specifici che vengono in rilievo nello svolgimento dell'attività di offerta fuori sede (c.d. periculum in mora), in considerazione della permanenza dell'iscrizione all'Albo del sig. Pernumian, nonché il mandato in corso ad operare per conto di un soggetto abilitato e, pertanto, il rischio operativo che il medesimo possa, in qualunque momento, commettere ulteriori irregolarità;
RITENUTO che le argomentazioni difensive della parte non attenuino le esigenze sottese all'adozione del provvedimento di sospensione cautelare in quanto:
a) con riguardo alle osservazioni per cui i fatti oggetto della sospensione a un anno sarebbero stati già oggetto di sanzione amministrativa (punto 1 delle memorie difensive) e per cui la stessa Consob avrebbe ridimensionato gli addebiti nella fase di valutazione della sanzione amministrativa da applicare (punto 2 delle memorie difensive) - si deve osservare che i provvedimenti emanati dall'Autorità hanno natura e ambiti di applicazione differenti. Più precisamente, il provvedimento di sospensione a un anno, adottato ai sensi dell'art. 55, comma 2 del Tuf, non ha natura "punitiva" ma meramente cautelare, in quanto il presupposto per l'adozione della medesima non è l'accertamento della commissione di un illecito (sia esso anche solo amministrativo), bensì la semplice condizione – in sé considerata – di essere persona sottoposta a una delle misure cautelari personali del libro VI, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o di essere persona che ha assunto la qualità di imputato. Diversamente, la sospensione a tre mesi applicata quale sanzione amministrativa ai fatti in oggetto, ha natura punitiva, e tiene conto quindi delle specificità del caso in esame;
b) anche con riguardo alle osservazioni di cui ai punti 3 e 4, per cui gli addebiti sarebbero generici ed infondati, si osserva che tale argomento non appare rilevante in quanto, ai sensi dell'art. 55, comma 2, d.lgs. n. 58/98, per l'adozione del presente provvedimento risulta determinante l'assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 del c.p.p.;
c) con riferimento al fatto che i clienti, vale a dire le parti offese, non si siano presentati all'udienza dibattimentale (punto 5 delle memorie difensive), si ritiene che tale aspetto non infici la natura delle violazioni di cui è imputato il sig. Pernumian;
d) con riguardo agli aspetti tecnici dell'incompetenza per territorio e della successiva udienza fissata per il 30 gennaio 2018 (punti 6 e 7 delle memorie difensive) anch'essi non inficiano i presupposti di cui all'art. 55, comma 2, d.lgs. n. 58/98;
CONSIDERATO che sussiste l'idoneità attuale delle condotte tenute dal sig. Pernumian alla lesione degli interessi specifici che vengono in rilievo nello svolgimento dell'attività di offerta fuori sede (c.d. periculum in mora), in considerazione della permanenza dell'iscrizione all'Albo del sig. Pernumian, la quale consente che il medesimo, in qualunque momento, possa assumere un mandato ad operare o continuare a svolgere l'attività per conto dell'attuale soggetto abilitato mandatario e commettere ulteriori irregolarità;
REPUTATO, in considerazione di tutte le motivazioni sopra rappresentate ed ai fini della tutela degli interessi dei potenziali investitori, che sussistano i presupposti per l'adozione di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998 e dell'art. 111, comma 2, del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 vigente all'epoca dei fatti;
CONSIDERATO quanto previsto dall'art. 10, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 129 del 3 agosto 2017;
RITENUTA, pertanto, la necessità di disporre la sospensione cautelare del sig. Pernumian, per il periodo di un anno, dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;
D E L I B E R A:
Il sig. Michele Pernumian, nato a Lendinara (RO) il 6 luglio 1966 e residente […omissis…], è sospeso dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede per un periodo di un anno, a decorrere dalla data di ricevimento della presente delibera.
La presente delibera sarà notificata all'interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.
7 giugno 2018
p. IL PRESIDENTE
Anna Genovese