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Bollettino


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Delibera n. 20181

Sospensione cautelare, per un periodo di sessanta giorni, del sig. Andrea Gnecchi dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge del 7 giugno 1974, n. 216, come successivamente modificata ed integrata;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007;

VISTA la propria delibera n. 16737 del 18 dicembre 2008;

VISTA la delibera dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari n. 1 del 14 gennaio 2009;

VISTA la delibera Consob n. 12068 del 21/07/1999, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico del sig. Andrea Gnecchi, nato a Bergamo il 15/08/1967, residente […omissis…];

PREMESSO che dall'esame della documentazione trasmessa con nota dell'11/10/2017 (Prot. n. 0115741/17) […omissis…] del sig. Gnecchi;

PREMESSO, altresì, che l'esame della documentazione ha evidenziato un […omissis…] da cui sembrano emergere condotte ascritte al sig. Gnecchi integranti ipotesi di gravi irregolarità nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Infatti, nella citata nota dell'11/10/2017 si legge che "[…omissis…]hanno consentito di accertare una capillare raccolta di fondi sul territorio italiano mediante la sottoscrizione di contratti aventi intestazione M.g.A. Consulting Gmbh e di rinvenire presso l'ufficio di […omissis…] contratti di consulenza (..)" e che il sig. Gnecchi avrebbe agito in qualità di agente della citata M.g.A.";

RITENUTI, pertanto, esistenti, in considerazione di quanto sopra rappresentato, elementi che facciano presumere che il sig. Gnecchi abbia svolto l'attività di offerta fuori sede per conto di un soggetto non autorizzato ad operare in Italia, la società M.g.A. Consulting Gmbh;

RITENUTO, in primo luogo, quanto alle evidenze documentali comprovanti lo svolgimento da parte del sig. Gnecchi, quale componente di una rete gestita dal sig. […omissis…], dell'attività di offerta fuori sede per conto di soggetto non abilitato, nell'allegato n. 19 della citata nota dell'11/10/2017 è contenuto un estratto della documentazione contrattuale fatta sottoscrivere, tra il 2016 e il 2017, dal consulente ad alcuni dei clienti coinvolti nella vicenda in oggetto quale ad esempio il sig. […omissis…], che risulta aver sottoscritto investimenti per un importo di 20.000,00 euro. L'esame della modulistica contrattuale evidenzia che i moduli di adesione all'investimento, per il tramite della società M.g.A. in progetti di crowfunding in settori disparati (dagli edifici bioclimatici e biocompatibili, alle energie rinnovabili, all'agro – alimentare, al biofarmaceutico), denominati "irrevocable partecipation agreement", recano un codice identificativo ("code: […omissis…] seguito da un numero di serie) e contengono tutti la medesima clausola "c)" che recita " il cliente si è avvalso della consulenza di suo professionista ed esattamente del sig. Andrea Gnecchi che sarà dalla M.g.A. regolarmente ricompensato(1) in base agli accordi e che firmerà il presente contratto per "conoscenza e approvazione". Inoltre, il contratto, la scheda dati di adesione dell'investitore, gli accordi di riservatezza e privacy fatti sottoscrivere recano tutti le sigle e le firme del consulente;

CONSIDERATO che i comportamenti del sig. Gnecchi come sopra rappresentati integrano la violazione dell'art. 107, comma 1, del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, in quanto il medesimo avrebbe svolto attività di offerta fuori sede per conto della società M.g.A. Consulting Gmbh, non autorizzata ad operare in Italia;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, la Consob, in caso di necessità ed urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di sessanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 111, comma 1, del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, la Consob valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'Albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita ed alla reiterazione della violazione;

CONSIDERATO che i comportamenti innanzi descritti sono tali da compromettere l'affidabilità del consulente finanziario nei confronti dei risparmiatori;

CONSIDERATO, in particolare, che le condotte sopra indicate, in ragione della loro gravità, dell'entità dei danni cagionati e delle modalità fraudolente con cui sono state realizzate dal sig. Gnecchi sono sanzionabili con la radiazione dall'Albo;

RITENUTA la necessità e l'urgenza, per la tutela degli investitori, anche potenziali, di sospendere in via cautelare il sig. Gnecchi dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

RITENUTO che, per quanto sopra rappresentato e motivato, la documentazione agli atti di questa Commissione, come oggetto di valutazione nella presente sede cautelare, contenga elementi tali da suffragare l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob e che, pertanto, sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di sospensione, in via cautelare, del sig. Gnecchi dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, per un periodo di sessanta giorni, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998;

D E L I B E R A:

Il sig. Andrea Gnecchi, nato a Bergamo il 15/08/1967, residente a […omissis…], è sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede per un periodo di sessanta giorni, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera verrà portata a conoscenza dell'interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

8 novembre 2017

p. IL PRESIDENTE
Anna Genovese

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(1) In proposito, si precisa che dal contratto di mandato si evince che al sig. Gnecchi spettava una commissione pari al 15% del capitale netto conferito dalla clientela.