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Bollettino


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Delibera n. 20388

Sospensione cautelare, per un periodo di sessanta giorni, del sig. Antonio Ercolani dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge del 7 giugno 1974, n. 216, come successivamente modificata ed integrata;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 129 del 3 agosto 2017;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007;

VISTA la propria delibera n. 16737 del 18 dicembre 2008;

VISTA la delibera dell'Organismo per la tenuta dell'Albo unico dei promotori finanziari (ora, Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari) n. 1 del 14 gennaio 2009;

VISTA la delibera Consob n. 12581 del 30 maggio 2000, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei promotori finanziari (ora, Albo unico dei consulenti finanziari) del sig. Antonio Ercolani, nato ad Arezzo (AR) il 2 luglio 1967;

PREMESSO che con e-mail dell'11 febbraio 2018 (prot. 0037059/18 del 14 febbraio 2018) il Commissario Straordinario di Sofia SGR S.p.A. in amministrazione straordinaria ha trasmesso la relazione preliminare sull'andamento dell'a.s. al 31 gennaio 2018, predisposta per Banca d'Italia ed inviata per conoscenza alla Consob;

PREMESSO che dalla relazione è emerso – tra le altre cose - che il sig. Antonio Ercolani in data 16 gennaio 2018 è stato sottoposto […omissis…] e che in data 30 gennaio 2018 Sofia SGR S.p.A. ha esercitato nei suoi confronti il recesso per giusta causa dal mandato;

PREMESSO che, a seguito di apposita richiesta di informazioni, con nota del 16 marzo 2018 (prot. 0073278/18 di pari data) Sofia SGR ha comunicato che il provvedimento di recesso per giusta causa è stato adottato in conseguenza della […omissis…] del sig. Ercolani, per fatti attinenti all'attività di offerta fuori sede;

PREMESSO che, a fronte di una specifica richiesta di informazioni, con nota consegnata alla Consob in data 1° marzo 2018 (prot. 0056379/18 di pari data) il […omissis…] emessa, tra gli altri, nei confronti del sig. Antonio Ercolani dal […omissis…] in data 10 gennaio 2018. Dal provvedimento emerge che la […omissis…] è stata adottata nei confronti del consulente finanziario in considerazione delle seguenti […omissis…]:

[…omissis…]

PREMESSO che con nota del 6 aprile 2018 (prot. 0099609/18) il […omissis…] ha comunicato che il sig. Ercolani si trova attualmente […omissis…];

RITENUTI esistenti, in considerazione di quanto sopra rappresentato, elementi che facciano presumere il perfezionamento da parte del sig. Antonio Ercolani delle seguenti fattispecie, tenute in concorso con gli altri membri del […omissis…]:

1. acquisizione di somme di pertinenza di clienti;

2. comunicazione ai clienti di false informazioni e trasmissione di falsa documentazione;

3. esecuzione per conto dei clienti di operazioni che i medesimi non avrebbero autorizzato qualora fossero stati correttamente informati;

4. violazione delle regole generali di correttezza e diligenza;

5. svolgimento di attività incompatibile con quella di offerta fuori sede svolta nell'interesse di Sofia SGR S.p.A.;

CONSIDERATO che i comportamenti del consulente finanziario sig. Antonio Ercolani, come sopra rappresentati, integrano le seguenti ipotesi di violazione delle seguenti disposizioni del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, vigente all'epoca dei fatti:

- art. 107, comma 1:

1. per avere acquisito somme di pertinenza dei sigg. […omissis…], clienti presso Sofia SGR S.p.A.;

2. per aver fornito false informazioni ai medesimi clienti, anche tramite la consegna della falsa contrattualistica relativa al prestito obbligazionario siglata tra […omissis…], al fine di porre in essere l'attività di cui al punto n. 1;

3. per aver indotto – tramite le false informazioni di cui al punto 2. - i sigg. […omissis…] ad effettuare operazioni altrimenti non autorizzate dai medesimi, ed in particolare a sottoscrivere i contratti di acquisto dei titoli obbligazionari e ad effettuare diversi bonifici bancari sul conto corrente acceso presso […omissis…];

4. per le attività descritte ai […omissis…];

- art. 106, comma 1, lett. e), per aver esercitato un'attività che si pone in grave contrasto con l'ordinato svolgimento di quella di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede per conto di Sofia SGR S.p.A.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 129 del 3 agosto 2017, la Consob, in caso di necessità ed urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di sessanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 111, comma 1, del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, la Consob valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'Albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita, all'entità del danno cagionato ed alla reiterazione della violazione;

CONSIDERATO che i comportamenti innanzi descritti sono tali da compromettere l'affidabilità del consulente finanziario nei confronti dei risparmiatori, in ragione:

- della gravità delle condotte, trattandosi di violazioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'albo;

- della reiterazione della stesse nel periodo da aprile 2015 alla data […omissis…] (10 gennaio 2018);

- dell'ingente danno cagionato ai clienti sigg. […omissis…];

- delle modalità fraudolente con cui le condotte sono state realizzate dal sig. Ercolani;

- dalle numerose circostanze aggravanti, tra cui l'avere abusato del rapporto professionale e di prestazioni d'opera, agendo l'Ercolani nella veste di promotore finanziario (ora consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede) per i predetti […omissis…];

CONSIDERATO, inoltre, che le condotte sopra indicate sono sanzionabili con la radiazione dall'Albo;

RITENUTA la necessità e l'urgenza, per la tutela degli investitori, anche potenziali, di sospendere in via cautelare il sig. Antonio Ercolani dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

RITENUTO che, per quanto sopra rappresentato e motivato, la documentazione agli atti di questa Commissione, come oggetto di valutazione nella presente sede cautelare, contenga elementi tali da suffragare l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob e che, pertanto, sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di sospensione, in via cautelare, del sig. Ercolani dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, per un periodo di sessanta giorni, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 129 del 3 agosto 2017;

D E L I B E R A:

Il sig. Antonio Ercolani, nato ad Arezzo (AR) il 2 luglio 1967, è sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede per un periodo di sessanta giorni, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera verrà portata a conoscenza dell'interessato e pubblicata nel bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

20 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Mario Nava